Se il datore di lavoro ha un DVR carente che non prevede gli adeguati DPI risponde dell'infortunio subito dal lavoratore

Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro Sentenza n. 24 del 07/10/2025 Giudice Dottor Michele Cuccaro
Sentenza in sintesi:
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.La carenza del DVR riscontrata dagli ispettori del lavoro proprio in relazione al rischio specifico che veniva in considerazione nel caso concreto dimostra in modo inequivocabile come l’infortunio patito dal lavoratore sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale è, dunque, tenuta a risarcire il lavoratore in relazione al danno subito. Infatti, il DVR aziendale vigente all’epoca dell’infortunio, pur riportando le operazioni di immagazzinaggio e trasporto mediante carrelli e i rischi lavorativi di schiacciamento, urto e impatto da parte del materiale lavorato, prevedeva genericamente le misure formative e di uso dei DPI; invero solo nel DVR del 7 marzo 2019, aggiornato a seguito dell'infortunio di cui qui si discute, sono state meglio specificate le operazioni di trasporto interno delle lastre di vetro con carrelli a spinta manuale e, soprattutto, le misure prevenzionistiche conseguenti (peso limite ammesso, obbligo di legare/bloccare sempre il materiale, obbligo di movimentazione da parte di due operatori).
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il 5/4/2024 sub nr. 42/2024 da: XXX rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso

- Ricorrente-

contro

YYY in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. YYY, rappresentata e difesa dall’avvocato ZZZ del Foro di Trento giusta delega allegata alla memoria difensiva

CONVENUTA

In punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro.

CONCLUSIONI

Ricorrente: ““Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione

✓ accertare e dichiarare la responsabilità della YYY in merito al sinistro occorso al signor XXX in data 20.02.2019 nel reparto taglio lastre di vetro e magazzinaggio della vetreria in Rovereto (TN);

✓ condannare la YYY al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal lavoratore, quantificati nella somma di euro 32.549,08 e comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data odierna - o nelle

diverse somme maggiori o minori che vorrà quantificare l’Ill.mo Tribunale;

✓ in ogni caso condannare la YYY, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge € 9.257,00 aumentate fino al 30% Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 oltre 15%, CNAP e IVA con distrazione allo scrivente difensore patrono antistatario oltre a spese peritali pari ad euro 1728 (euro 488 assistenza CTP alla CTU sub doc 11 ed euro 1240 per CTU)”.

Convenuta : “Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis:

nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l’esclusiva e/o assorbente responsabilità del lavoratore XXX nella determinazione dell’infortunio de quo e, per l’effetto, rigettare le domande proposte dall’ odierno ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre, in ogni caso, l’entità delle stesse a quella minore somma risultante di giustizia, dovuta e provata in corso di causa, anche per effetto del rilevante e preponderante concorso di colpa del sig. XXX, da quantificarsi nel corso del giudizio ed all’esito dell’istruttoria, ex artt. 1227 co. I e co. II c.c. comunque mai in misura inferiore al settanta per cento, detratto in ogni caso quanto già riconosciuto al ricorrente da parte di INAIL a titolo di danno biologico.

In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di

legge e rimborso spese generali”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5/4/2024 XXX – premesso di essere dipendente di YYY dal 1.3.2017 e di avere subito un infortunio sul lavoro in data 20.2.2019 – conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentirla condannare al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva in giudizio negando di avere qualsivoglia responsabilità

nell’infortunio e contestando, in ogni caso, nel quantum la pretesa avversaria.

Venivano, quindi, sentiti alcuni testi e veniva disposta C.T.U. a mezzo del dott. Luca Cavallini di Verona.

All’odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.

***

Il ricorso va in buona parte accolto.

Il ricorrente ha riportato in data 20 febbraio 2019 le lesioni compiutamente descritte nella CTU mentre era intento a spostare assieme ad un collega di lavoro un carrello porta- vetri; in particolare l’infortunio è occorso allorquando il XXX - nel cercare di trattenere il carico, che non era stato legato al carrello - è stato parzialmente travolto dal materiale e colpito all’arto superiore e inferiore destro.

In punto di fatto è pacifico in causa - si confronti comunicazione notizia di reato dell’UOPSAL, doc. 3 ricorrente - che il DVR aziendale vigente all’epoca dell’infortunio, pur riportando le operazioni di immagazzinaggio e trasporto mediante carrelli e i rischi lavorativi di schiacciamento, urto e impatto da parte del materiale lavorato, prevedeva genericamente le misure formative e di uso dei DPI; invero solo nel DVR del 7 marzo 2019, aggiornato a seguito dell'infortunio di cui qui si discute, sono state meglio specificate le operazioni di trasporto interno delle lastre di vetro con carrelli a spinta manuale e, soprattutto, le misure prevenzionistiche conseguenti (peso limite ammesso, obbligo di legare/bloccare sempre il materiale, obbligo di movimentazione da parte di due operatori).

Da ciò discende con chiarezza la responsabilità colposa della datrice di lavoro in relazione all’infortunio patito dal XXX, avendo la S.C. da tempo chiarito (SS.UU. penali 24/4/2014 nr. 38343) che “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

La carenza del DVR riscontrata dagli ispettori del lavoro proprio in relazione al rischio specifico che veniva in considerazione nel caso concreto dimostra in modo inequivocabile come l’infortunio patito dal XXX sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale è, dunque, tenuta a risarcire il lavoratore in relazione al danno subito.

Il CTU dr. Cavallini ha quantificato nel 7% l’inabilità permanente, in gg. 1 l’inabilità temporanea al 100%, in gg. 50 l’i.t. al 75%, in gg. 50 l’i.t. al 50% e in gg. 40 l’i.t. al 25%; per contro ha escluso, con valutazione esente da vizi logici e, come tale, pienamente condivisibile, la ricorrenza di un danno alla cenestesi lavorativa (pag. 7 della relazione: “Le menomazioni accertate, sebbene abbiano comportato un periodo di inabilità temporanea, non si traducono in una riduzione permanente della capacità a svolgere l’attività lavorativa poiché non risultano avere compromesso in modo significativo le funzioni motorie e sensoriali necessarie alla guida, alla gestione del mezzo e alle operazioni connesse alla consegna, attività che possono essere svolte compatibilmente con il residuo deficit articolare e con l’adattamento funzionale raggiunto”). In applicazione delle tabelle 2024 del Tribunale di Milano competerebbe al lavoratore un importo pari ad € 14.812 a titolo di danno non patrimoniale da inabilità permanente (di cui € 11.850 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale e € 2.962 a titolo di sofferenza soggettiva interiore) e € 8.452,50 a titolo di inabilità temporanea, per un totale di € 23.264,50 (espresso in moneta attuale).

A titolo di danno patrimoniale compete l’importo di € 610 per la perizia medico-legale svolta ante causam, certamente liquidabile nonostante le eccezioni della convenuta avuto riguardo alla congruità della cifra esposta ed all’esigenza per il ricorrente di avere una base conoscitiva idonea ai fini dell’impostazione dell’atto introduttivo.

Ciò premesso, si tratta di fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale – si confronti, ad es., Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 – secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”.

Nel caso di specie il ricorrente si è visto riconoscere dall’INAIL un’inabilità permanente pari al 6%, con attribuzione di un indennizzo a titolo di danno biologico pari a € 11.333,98 (si confronti doc. 7 prodotto dalla convenuta)

Detraendo tale importo dal danno non patrimoniale biologico civilistico liquidabile di € 11.850, compete al ricorrente un danno differenziale pari ad € 516,02, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

In conclusione la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:

€ 516,02 a titolo di danno differenziale ;

€ 8.452,50 a titolo di danno non patrimoniale per inv. temporanea;

€ 2.962,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva (“ex” danno morale);

€ 610 a titolo di danno patrimoniale

per un totale di € 12.540,52, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. SPESE

L’esito della vertenza giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente e, per esso, del difensore antistatario e delle spese di CTU nell’importo a suo tempo liquidato.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) accertata la responsabilità della convenuta YYY in relazione all’infortunio del 20/2/2019 patito dal ricorrente, la condanna al pagamento in suo favore, per le causali di cui in motivazione, dell’importo di € 12.540,52, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;

2) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente - e, per esso, del difensore antistatario – delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 4.988 (di cui € 488 per spese CTP), oltre IVA, CNPA e 15% spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU nell’importo a suo tempo liquidato;

3) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Rovereto il 7 ottobre 2025

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

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