Antiriciclaggio (tratto da sito del CNF https://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio)

1. Cosa è il “riciclaggio”?
Il riciclaggio è un fenomeno complesso ed una fattispecie di reato, penalmente sanzionata .Nel linguaggio corrente il riciclaggio viene individuato come il “riciclaggio di denaro sporco”, sul modello dell’analoga fattispecie criminosa dei paesi di Common Law, il così detto “money laundering”.E’ sostanzialmente una forma “elaborata” di ricettazione, finalizzata a reintrodurre nel sistema economico i proventi illecitamente conseguiti con precedenti attività criminali. Riciclare significa essenzialmente “ripulire”, “lavare”, soldi, profitti o beni che sono “sporchi”, perché frutto di attività illecite. Questa “attività di lavaggio” si concretizza tecnicamente nel sostituire o trasferire danaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compiere altre operazioni che siano tese ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ai sensi quindi della Legge Antiriciclaggio il riciclaggio è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, ovvero finalizzate al finanziamento del terrorismo. Per Antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità da effettuarsi da parte dello Stato anche con la obbligatoria collaborazione degli Avvocati nei casi previsti dalla Legge Antiriciclaggio.
2. Qual è la definizione di riciclaggio contenuta nella Legge Antiriciclaggio?
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge Antiriciclaggio costituiscono “riciclaggio” le seguenti azioni, compiute anche al di fuori dell’Italia:
a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
3. Quando le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli Avvocati?
Le disposizioni – ai sensi dell’art. 3, comma 4 lett. c) della Legge Antiriciclaggio - si applicano agli Avvocati solo quando: compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione* di natura finanziaria o immobiliare, o assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
*per operazione si intende: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale;
4. Quali sono le principali fonti normative? La principale fonte normativa è rappresentata dalla Legge Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) come modificata dal d. Lgs. 90/2017 che è entrata in vigore il 4 luglio 2017.Un altro provvedimento di assoluto rilievo in materia è rappresentato dal Decreto Ministeriale 16 aprile2010 emesso dal Ministero della Giustizia: sono i cd. Indicatori di Anomalia, che si rivolgono specificatamente agli Avvocati. Rilevanti sono anche i cd. Schemi di Anomalia. Su entrambi ci soffermeremo più avanti.
In forza dell’art. 9 del d. Lgs. 90/2017 le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate a sostituite per effetto del decreto stesso, continuano a trovare applicazione sino al 31.3.2018.
5. Le disposizioni antiriciclaggio introducono particolari obblighi in capo agli Avvocati: in sintesi, quali sono?
In estrema sintesi: l’obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo” (sul quale ci soffermeremo più avanti); l’obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all’”operazione”; l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo l’obbligo di astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo; l’obbligo di effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”)istituita presso la Banca di Italia, qualora l’Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o in materia di antiriciclaggio e privacy; di finanziamento del terrorismo; l’obbligo di formazione del personale e dei collaboratori; l’obbligo di segnalare al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro; l’obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
6. L’obbligo di identificazione del cliente ha dei connotati particolari?
L’identificazione consiste nella verifica – tramite il controllo di un documento d’identità valido e non scaduto 1 - dell’identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi (il cd.“titolare effettivo”). Nel caso del cittadino extracomunitario sfornito di documento di identità, l‘identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno oppure il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura. L’obbligo di identificazione scatta:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;  in presenza di operazioni finanziarie 2; in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile; nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da ogni esenzione o deroga o soglia applicabile L’obbligo di identificazione deve essere assolto in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l’Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza.
7. Cosa si intende per “titolare effettivo”?
L’art. 1, comma 2 lett. pp) della L. Antiriciclaggio indica come titolare effettivo:“La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in1 Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica. 2 Commissione materia di antiriciclaggio e privacy5ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. ”Nel caso in cui il cliente sia persona diversa dalla persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o con le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona. Qualora l'applicazione dei criteri sopra indicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. La ricerca del titolare effettivo risponde ad un criterio di ricerca della persona fisica che ha il controllo sostanziale della “entità giuridica”, cioè del veicolo societario al quale viene resa la prestazione professionale dell’Avvocato. traccia delle verifiche effettuate per l’individuazione del titolare effettivo.
8. Se l’Avvocato, dopo una prima consultazione, decide di non accettare l’incarico è comunque tenuto al rispetto delle norme?
No. Se il rapporto professionale non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all’Avvocato per richiedergli la propria prestazione professionale, non è “cliente”, ai sensi della definizione espressamente prevista nella Legge Antiriciclaggio.
9. Chi è il cliente?
La Legge Antiriciclaggio definisce – all’art. 1 lettera “f” il cliente come “il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede ed ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.”
10. Quando va effettuata l’identificazione del Cliente? L’identificazione deve essere effettuata prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ovvero prima dell’esecuzione di un’operazione occasionale.
11. Vi sono degli obblighi in capo al cliente?
Si.Ai sensi dell‘art. 22: “I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”.
12. Con quale modalità va realizzata l’identificazione del cliente?
È richiesto: un documento di identità valido, al momento in cui la prestazione professionale viene svolta a favore del cliente, e la presenza fisica del cliente. La presenza fisica non è necessaria, tra gli altri, per il cliente già precedentemente identificato dall’Avvocato, purché le informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente; i cui dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti recanti la firma digitale in possesso di identità digitale ex art. 64 Codice dell’Amministrazione Digitale (ad es. il Sistema Pubblico di Identità Digitale) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana o da altro professionista, residente in un paese U.E., che ha identificato il cliente in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97.Infine la presenza del cliente non è necessaria in caso di rilascio di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, di enti creditizi ed enti finanziari dei paesi membri dell’U. E., e di banche anche estere, che applicano misure equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE nonché di banche estere e situate in Paesi aderenti al GAFI, cioè il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale. È possibile e consentito delegare con atto che deve essere scritto l’acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o ad un dipendente dello Studio.
13. Con quale modalità va identificato il titolare effettivo?
Per identificare il titolare effettivo l’Avvocato può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio le visure camerali estratte dal Registro delle Imprese) oppure fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest’ultimo indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, se sono più di uno).L’identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all’identificazione del cliente.
14. Come identifico una società?
Qualora il cliente sia una società, l’identificazione del cliente ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l’operazione da svolgere. Come detto in precedenza, l’Avvocato dovrà altresì verificare l’identità del titolare effettivo (odei titolari effettivi).L’Avvocato dovrà controllare i poteri di rappresentanza mediante una visura camerale (o attraverso la copia della procura notarile o dell’atto di nomina degli amministratori, a seconda dei casi) o ancora mediante accesso ad apposita sezione del Registro delle Imprese ove le imprese aventi personalità giuridica sono tenute a comunicare le informazioni relative al titolare effettivo, a seguito del pagamento dei diritti di copia e previo accreditamento. In base infatti a quanto disposto dall’articolo 21 della Legge Antiriciclaggio e dall’articolo 9 del D. Lgs. 90/2017 entro il 4 luglio 2018 il Ministero dell’Economia emanerà un decreto con cui saranno disciplinate i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche che saranno pubblicate nel Registro delle Imprese, congiuntamente alle modalità con cui tali informazioni dovranno essere rese accessibili.
15. Cosa si deve fare in caso di un incarico che proviene da un Collega?
In questo caso la Legge Antiriciclaggio all’art. 27, prevede una procedura semplificata a beneficio dell’Avvocato nominato dal collega (ad esempio un domiciliatario): infatti quest’ultimo, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere dal collega che conferisce l’incarico un’attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).L’attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cuil’attestazione si riferisce (art. 27, comma 2).
16. Esiste ancora l’obbligo di istituzione e compilazione del registro dell’antiriciclaggio?
No, l’obbligo è stato eliminato, e la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile in forza dell’art. 69 della Legge che regolamenta la successione delle leggi nel tempo.
17. In che cosa si concretizzano gli obblighi di conservazione?
L’Avvocato conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, all’interno del singolo fascicolo della pratica. Per le finalità di cui sopra dovranno pertanto essere conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica che consentano di ricostruire: la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell’incarico; la data, l’importo e la causale dell’operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.
18. Se uno stesso cliente, già identificato, mi conferisce nuovi incarichi devo comunque identificarlo?
E devo ancora riportare nell’archivio i dati previsti sopra? Una seconda identificazione non è necessaria, a meno che non vi siano aggiornamenti rispetto alle informazioni ricevute in sede di prima registrazione. Dovranno essere peraltro conservate leinformazioni relative al nuovo incarico.
19. Per quanti anni devo conservare i dati? I dati e le informazioni sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale.
20. Quali sono le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni?
I dati e le informazioni devono essere conservati nel rispetto delle norme dettate dal codice della privacy, esclusivamente per le finalità di trattamento dell’antiriciclaggio ed in modo tale da evitare qualsiasi perdita di dati e devono garantire: l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità che svolgono le indagini; la tempestiva acquisizione da parte dell’avvocato con indicazione della data di acquisizione; l’integrità e non alterabilità dei dati anche successivamente all’acquisizione la trasparenza la completezza e chiarezza dei dati. I dati posso essere conservati anche a mezzo di strumenti informatici.
21. La conservazione dei dati a mezzo di strumenti informatici può essere affidata dall’Avvocato a terzi, ad esempio società di conservazione sostitutiva? Sì. A condizione che all’Avvocato sia assicurato l’accesso immediato e diretto al sistema di conservazione. In questo caso comunque l’Avvocato rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi (art. 31, comma 3).
22. C’è un termine entro il quale si deve assolvere all’obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni ?
L’acquisizione deve essere tempestiva. L’art. 32, comma 2 lettera b) considera tempestiva l’acquisizione effettuata entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
23. I documenti ed i dati possono essere conservati in forma cartacea?
Sì, purché sia garantita la integrità dei dati. Secondo quanto previsto dall’articolo 34 comma 2, il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, fermo quanto sopra con riferimento alla necessaria integrità.
24. I dati raccolti dal cliente al fine dell’identificazione e gli altri dati da conservare sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy?
Sì. Sarà pertanto necessario - ad esempio – prima del trattamento del dato, che l’Avvocato rilasci al cliente l’informativa di cui all’art. 13 del Codice della Privacy all’interno della quale sarà necessario inserire che i dati forniti potranno essere utilizzati per le finalità previste dalla legislazione in materia di antiriciclaggio. Si applicheranno altresì gli altri obblighi ed adempimenti previsti dal Codice della Privacy in materia sicurezza e di protezione dei dati personali.
25. Entro quanto tempo sono tenuto a e rendere accessibili i dati e le informazioni alle autorità?
Ai sensi dell’art. 32, 2 lett. a) l’accessibilità deve essere completa e tempestiva. E’ pertanto venuto meno l’obbligo di consegna entro tre giorni.
26. In che cosa consiste l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?
Le disposizioni antiriciclaggio introducono l’obbligo di segnalazione all’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia - l’ UIF - di ogni operazione del cliente che per caratteristiche, entità ,natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca l’Avvocato a sospettarne ragionevolmente – in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita – la natura di operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, almeno tentata, o che i fondi che ne costituiscono oggetto siano di provenienza illecita. Le disposizioni non sono esenti da criticità applicative, ma che possono e devono essere risolte alla luce della ratio della norma. Al di là degli ausili interpretativi e operativi forniti dal legislatore e dall’UIF, di cui diremo più avanti, talerati o si può riassumere in un semplice principio: l’Avvocato deve sempre porsi in una condizione di ragionevole “conoscenza” del proprio cliente.
27. Non faccio l’investigatore privato ma l’Avvocato: come posso realizzare un convincimento, basato su elementi induttivi, tale da “denunziare” il mio cliente?
La normativa non impone certo che l’Avvocato si trasformi in investigatore privato. Piuttosto essa pone ed impone all’Avvocato un obbligo di continua e adeguata conoscenza del proprio cliente. In particolare, e più in concreto, l’Avvocato deve: utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle evidentemente raccolte e ricevute nell’ambito dell’attività professionale prestata; conoscere pertanto “adeguatamente” il cliente con riguardo alle attività da questo svolte; alle sue capacità economiche; alle finalità da questo perseguite.
La normativa fornisce quindi un “principio guida” generale, ma importante, ponendo in capo all’Avvocato quanto meno una predisposizione ed un’attitudine nuova con riferimento alla necessità di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con il cliente. L’Avvocato infatti dovrà rilevare “eventuali incongruenze”, rispetto alla capacità economiche ed alle attività svolte da quest’ultimo. Un elemento sul quale la Legge Antiriciclaggio invita a porre particolare attenzione è l’accertamento della qualità di “persona politicamente esposta” in capo al cliente, vale a dire il fatto che il cliente occupi o abbia occupato, in Italia o all’estero, incarichi politici di vertice (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionale di ultima istanza, ambasciatore, Sindaco di comune superiore ai15.000 abitanti, direttore generale di ASL nonché familiari e persone che notoriamente intrattengono con gli stessi rapporti stretti ).
28. Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuovanormativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi ai fini della segnalazione?
Gli strumenti utilizzabili dall’ Avvocato sono sostanzialmente quattro: i principi contenuti nella Legge Antiriciclaggio; gli Indicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 (il cd. DM Giustizia); gli Schemi di Anomalia predisposti dall’UIF in relazione a diverse fattispecie le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali, da emanarsi ai sensi dell’art.11 della Legge Antiriciclaggio. Gli Indicatori di Anomalia si propongono di ricostruire il quadro normativo di riferimento e di fornire una serie di “indici” e di “criteri generali” utili al fine di consentire all’Avvocato di porsi consapevolmente difronte all’assolvimento dell’obbligo di segnalazione.Sono delineate infatti 4 macro-categorie di indicatori di cui si riportano i principali elementi: Gli indicatori connessi al cliente: ad esempio:la reticenza o la riluttanza del cliente nel fornire all’Avvocato le informazioni per l’identificazione;la inusuale familiarità del cliente con i presidi previsti in tema di adeguata verifica della clientela,registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette. Gli indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:ad esempio:l’impegno da parte del cliente di disponibilità non coerenti con l’attività svolta dallo stesso;la richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico patrimoniale o con l’attività del cliente;la richiesta di consulenza per operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con l’estero di dimensioni contenute;particolarmente rilevante è anche la richiesta di operazioni per conto terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al rapporto tra le parti o all’attività esercitata; Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione:ad esempio:la proposta di regolare pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell’operazione;l’utilizzo frequente e non giustificato di moneta elettronica non nominativa.Molto significativa appare anche la proposta del cliente di regolare i pagamenti mediante tecniche di frazionamento del valore economico in assenza di ragionevoli motivi. Indicatori relativi alla costituzione e amministrazione di società, trust e enti analoghi:ad esempio: il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone sprovviste delle necessarie capacità,con palese preordinazione a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche;frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella denominazione della società o nella titolarità delle stesse. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati: ad esempio: l’ acquisto di beni ad un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente in assenza di specifiche esigenze ovvero ad un prezzo sproporzionato rispetto al valore di mercato Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie:ad esempio:operazioni aventi come effetto l’occultamento di disponibilità finanziarie o caratterizzate da importi incoerenti rispetto al profilo o all’attività del cliente. Gli Schemi di Anomalia sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo(http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia) e sono costituiti da una serie di provvedimenti relativi a comportamenti anomali in settori particolari o modalità particolari di riciclaggio.
29. Cosa significa “approccio basato sul rischio”?
Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall’Avvocato commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell’incarico.La Legge Antiriciclaggio fornisce dei parametri di base da prendere in considerazione per valutare il rischio antiriciclaggio connesso al singolo incarico. Tali parametri riguardano sia il cliente, sia l’operazione, il rapporto continuativo e la prestazione professionale richiesta. Nel dettaglio i parametri relativi al cliente impongono all’Avvocato di valutare:1) la natura giuridica;2) la prevalente attività svolta;3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Con riferimento alla seconda categoria, l’Avvocato è tenuto a prendere in considerazione:1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;3) il valore dell’operazione o della prestazione professionale;4) la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;6) l’area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. Ai fini della valutazione del rischio, è opportuno utilizzare anche gli schemi e gli indicatori di anomalia sopra indicati.
30. L’avvocato è tenuto a compilare una “scheda di valutazione” del rischio con riferimento al cliente?
L’ art. 15 comma 4 della Legge Antiriciclaggio stabilisce che la valutazione del rischio va“documentata”.Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente, è quindi opportuno conservare all’interno del fascicolo del cliente un documento – che potremmo chiamare “scheda di valutazione” – o di “profilatura” - del cliente, da redigersi allorquando questo viene identificato, e nella quale l’Avvocato effettua appunto una valutazione del “rischio cliente” sotto i profili dell’antiriciclaggio, in questo supportato – fra gli altri – dagli indicatori di anomalia e degli schemi di anomalia.
31. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo?
In altre parole, sono di per sé sufficienti a individuare le operazioni da segnalare all’UIF?No.Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni: gli indicatori e gli schemi costituiscono quindi un elemento utile ma non esaustivo.È compito dell’Avvocato ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce del comportamento del cliente.
32. Quali sono i casi in cui l’Avvocato è esonerato dall’obbligo di segnalare l’operazione sospetta?
Le disposizioni antiriciclaggio recano una serie di importanti esenzioni dall’obbligo di segnalazione e ciò evidentemente alla luce della necessaria protezione del magistero dell’Avvocato con riferimento particolare, anche se non esclusivo, alla difesa in giudizio ed all’istituto del segreto professionale. È stabilita pertanto l’esenzione dall’ obbligo di segnalazione allorquando le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali, le negoziazioni assistite ed i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge. Inoltre, ogni informazione prodromica o collegata all’espletamento dei compiti di difesa, ed altresì ogni informazione ricevuta dall’Avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, non dovrà in alcun modo essere segnalata.
Un’ ulteriore esenzione dall’obbligo di segnalazione è infine espressamente prevista allorquando l’Avvocato esamini la “posizione giuridica” del cliente, e ciò evidentemente non necessariamente in una fase prodromica o connessa ad un procedimento giudiziario.
33. Sono previsti obblighi di formazione per i collaboratori che fanno parte dello Studio conriferimento ovviamente alla normativa antiriciclaggio?
Si.È stabilito un generale obbligo di adozione delle misure necessarie per assicurare, con continuità e sistematicità, la conoscenza aggiornata della nuova normativa, e ciò anche con riferimento a collaboratori e dipendenti dello Studio.
34. Qual è il regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni antiriciclaggio?
Le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono, presidiate da sanzioni amministrative. In particolare: a) l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi,ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da €2.500 a 50.000b) l’inosservanza degli obblighi di conservazione è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000;c) l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (cioè di concorso nel reato di riciclaggio) è punito con la sanzione amministrativa di € 3.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 30.000 a300.000 . Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime comportino un vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a450.000 euro, se il vantaggio è determinato o determinabile, e sino ad €1.000.000,00 se indeterminato. Integrano invece reato:a) la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione: è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000a 30.000 euro. b) la falsificazione dei dati o l’utilizzo di dati falsificati, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro; c) l’acquisizione di dati falsi al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati punita con lareclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro; La sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’esito di un procedimento (regolato dalla legge n. 689/1981) nel quale il presunto trasgressore può presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato. Il decreto del MEF è impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma..Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione.