IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2704 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da:
[RICORRENTE OMESSO]
con l'avv. ROBOL CLAUDIO;
RICORRENTE - ATTORE
contro
MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80215430580),
contumace;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore:
"Annullare l'impugnato provvedimento nonché tutti gli atti antecedenti, successivi o consequenziali o comunque logicamente connessi per i motivi tutti esposti in narrativa.
Spese rifuse, IVA e CNPA incluse.
Si chiede la distrazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 93 cpc".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore si duole del fatto che, con provvedimento di data 24.04.2025, il Commissario del governo per la Provincia di Trento non l'avrebbe riammesso al giuramento di cui all'art. 10, l. n. 91 del 1992.
Egli in particolare deduce di aver chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, e di aver in seguito appreso, dalla piattaforma IO APP, che il successivo decreto di concessione sarebbe stato ritenuto notificato per compiuta giacenza il 31 maggio 2024, con successivo inutile decorso del termine semestrale per la prestazione del giuramento.
Egli afferma di non esser tuttavia mai stato destinatario di alcun atto notificatorio, tanto meno dell'avviso di giacenza.
1.1. Va precisato che il presente giudizio costituisce prosecuzione, per translatio iudicii, di quello già incardinato innanzi al TRGA di Trento, dopo che quest'ultimo, con sentenza n. 114/2025, che qui si condivide, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando quella del giudice ordinario.
1.2. Conviene chiarire che la domanda, nella presente sede, va intesa come volta ad essere riammessi al giuramento di cui al cit. art. 10, l. n. 91 del 1992, al di là della sua formulazione strettamente demolitoria del provvedimento del Commissario del governo, e a fronte del chiaro tenore del ricorso riassuntivo depositato presso questo Tribunale il 21.11.2025.
Occorre altresì e contestualmente precisare che il presente giudizio attiene strettamente al tema del mancato giuramento, in particolare involvendo la questione se tale omissione determini la perdita di efficacia del decreto di concessione della cittadinanza o se, alternativamente, l'odierno attore abbia ancora diritto di essere ammesso al giuramento.
L'attore, infatti, deduce di essere incolpevolmente incorso nel ritardo, per non avere avuto notizia del decreto di concessione. L'attore deduce dunque una vicenda nella quale si dovrebbe ritenere che il termine semestrale non può aver avuto utile decorso.
Si tratta di una fattispecie riportabile al principio generale della forza maggiore, per cui nessuno può subire conseguenze pregiudizievoli o sanzionatorie in presenza di condizioni che impediscono la volontaria attivazione richiesta dalla legge.
Giova invece chiarire che non può essere considerato oggetto del presente giudizio l'accertamento stesso dello status di cittadino, giacché detto status è ancora condizionato dall'esito della fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento concessorio (cfr. Cass. n. 18610 del 2020).
Nemmeno costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento della permanenza delle condizioni per il conferimento della cittadinanza, non trattandosi di questione qui controversa, del resto nulla dicendo al riguardo il provvedimento del Commissario del governo.
Conviene precisare che resta altresì impregiudicata, anche perché necessariamente rimessa a un momento futuro, la verifica della permanenza delle condizioni per il conferimento della cittadinanza che compete alla pubblica amministrazione all'atto del giuramento (art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993).
2. Ciò chiarito, anche in ordine all'oggetto della presente controversia, la domanda attorea appare meritevole di seguito.
Com'è dato comprendere dal provvedimento del Commissario del governo del 24.04.2025, la notificazione è avvenuta tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26, d.l. n. 76 del 2020, conv. l. n. 120 del 2020, e si sarebbe svolta in via analogica, dal momento che l'interessato, odierno attore, "non era munito di domicilio digitale".
Precisa il Commissario che:
"Dagli accertamenti effettuati da questo Ufficio con i servizi Corrispondenze Postali di Poste Italiane è emerso che:
in data 9 maggio 2024, è stato tentato il recapito da un portalettere del centro postale TN Cles, non essendo stato possibile consegnare l'effetto postale, è stato lasciato un avviso con cui si informava il destinatario che la missiva era in giacenza presso l'ufficio postale competente;
in data 20 maggio 2024 sulla Piattaforma Notifiche Digitali compare la dicitura "La notifica è stata effettuata ad almeno un destinatario al termine del ciclo di tutti i tentativi di notifica";
in data 30 maggio 2024, dopo 10 giorni dalla consegna della notifica, risulta che la stessa si è "perfezionata per decorrenza dei termini", conformemente a quanto previsto dal già citato art. 26, comma 9, lett. b), punto 1 del d.l. 76/2020".
In più precisi termini, a essere oggetto di notificazione sarebbe il cosiddetto "avviso di avvenuta ricezione", ovvero l'atto formato dal gestore della Piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione (cfr. art. 26, comma 2, lett. g), cit. d.l.). Tale avviso, come chiarito dal Commissario, reca un "link" o un "QR code" che consente al destinatario di accedere al provvedimento tramite la Piattaforma.
Va annotato che, ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.l. cit., la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione nei confronti dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale va effettuata "con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge".
Orbene, agli atti del processo non risulta alcunché che valga a dimostrare l'avvenuta notificazione dell'avviso in parola con le suddette modalità.
Va precisato che, a fronte dell'affermazione da parte dell'attore di un fatto negativo – ossia l'omessa notificazione di detto avviso – la convenuta amministrazione deve ritenersi onerata di provare che, diversamente, la notificazione è avvenuta, là dove il qui contestato provvedimento del Commissario si limita, come visto, a richiamare "accertamenti effettuati da questo Ufficio con i servizi Corrispondenze Postali di Poste Italiane", senza recare evidenza alcuna che offra dimostrazione dell'effettuazione delle operazioni indicate agli artt. 7, 8, 9 e 14 della l. n. 890 del 1982.
Come allega e dimostra l'attore, su sua richiesta anteriore all'instaurazione del presente giudizio, il Commissario avrebbe fornito la copia della busta restituita al mittente per compiuta giacenza e un "riepilogo" delle operazioni di notificazione estratto dalla Piattaforma Notifiche Digitali (docc. 5 e 6 attore).
Ora, la busta in parola è priva di riferimento alcuno alle operazioni previste dalla l. n. 890 del 1982, unicamente in essa indicandosi – barrando la casella di un modello – "al mittente per compiuta giacenza", con la data dell'11.06.2024 e una sottoscrizione. Il "riepilogo" consiste poi in un documento anonimo, generato automaticamente, che elenca le operazioni effettuate, tra le quali spicca, appunto, l'annotazione del perfezionamento della notifica il 30.05.2024.
Tali documenti non dimostrano alcunché, in assenza del riscontro della concreta effettuazione delle operazioni di notificazione tramite posta, che unicamente si può ritrarre dai documenti redatti ai sensi dei citati artt. 7, 8, 9 e 14, ove mai redatti (i.e. l'avviso di ricevimento ex art. 7; l'avviso del tentativo di notifica e l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, ex art. 8, comma 4).
Non si dubita che l'interessato abbia l'onere di informarsi circa lo stato delle proprie pratiche, attivandosi secondo l'ordinaria diligenza, specie allorquando dell'iter la pubblica amministrazione dia evidenza tramite piattaforme digitali o sistemi telematici.
Ma tale principio, richiamato dal Commissario nel qui contestato provvedimento, se può assumere rilevanza a diversi fini, non ne può assumere ai presenti, dal momento che la legge espressamente stabilisce che il giuramento debba essere reso "entro sei mesi dalla notifica del decreto", rendendo la notifica elemento imprescindibile e insostituibile del procedimento di concessione della cittadinanza, nella sua finale fase di perfezionamento e integrazione dell'efficacia.
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese processuali tra le parti per intero, ex art. 92, comma 2, c.p.c., avuto preciso riguardo all'emersa discrasia tra quanto risultante alla stessa convenuta amministrazione dalla Piattaforma Notifiche Digitali e quanto effettivamente risultante nella presente sede, per quanto effettivamente e concretamente sottoposto alla cognizione di questo giudice secondo le norme di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
dichiara il diritto dell'attore di essere ammesso al giuramento ex art. 10, l. n. 92 del 1991 in relazione alla vicenda riportata in motivazione;
compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 11/05/2026
Il Giudice
Benedetto Sieff