Per l'iscrizione anagrafica è sufficiente il contratto di convivenza non serve il permesso di soggiorno

Tribunale Civile di Trento Ordinanza 8/11/2024 Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini
Sentenza in sintesi:
Non è necessario il previo rilascio del permesso di soggiorno ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione anagrafica del cittadino straniero convivente con il cittadino italiano. Infatti, sussiste il diritto alla coesione familiare, da estendersi anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio. Deve, infatti, ritenersi che tale diritto sia funzionale all’esercizio della libertà di circolazione e sia altresì espressione del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU e all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
testo della sentenza:

R.G.N. 600/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Il Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini,

nel procedimento r.g.n. 600/2024, promosso ex art. 700 c.p.c. da

xxx

yyy

Entrambi con l’avv. Claudio Robol

ricorrenti

contro

Ufficio Anagrafe del COMUNE DI ROVERETO (c.f. 00125390229)

convenuto

e

MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. 97149560589)

Con l’Avvocatura dello Stato

a scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 7 marzo 2024, i ricorrenti xxx e yyy hanno convenuto in giudizio l’Ufficio Anagrafe del Comune di Rovereto al fine dell’accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l’adito Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 700 cpc, voglia disporre l’iscrizione anagrafica del signor yyy, il di lui inserimento nello stato di famiglia della signora xxx e l’annotazione e/o registrazione del contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti, o comunque dichiarare l’obbligo dell’Ufficiale di Anagrafe di procedere all’immediato accoglimento delle richieste formulate con nota dell’avv. Claudio Robol del 14 ottobre 2023, con provvedimento da assumersi inaudita altera parte e successiva fissazione di udienza ai fini della sua conferma nel contraddittorio delle parti. Con ogni riserva in merito alla quantificazione di eventuali danni derivati dall’omissione dell’Amministrazione da demandarsi al successivo giudizio di merito.”.

A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno dedotto che xxx è cittadina italiana mentre yyy è cittadino statunitense, rappresentando di vivere una stabile relazione affettiva e di convivere sin dal 2012. In particolare, i ricorrenti hanno esposto di essersi conosciuti nel 2011 in occasione di un progetto di cooperazione internazionale della ONG SOS Children e che nel 2012 hanno iniziato a convivere, proseguendo insieme anche nelle loro attività benefiche, tanto che nel 2013 hanno fondato la ODV Children of the Sea, organizzazione umanitaria con sede a Rovereto. Gli stessi hanno esposto che dal 2014 al 2023 si sono divisi tra il Nepal e Rovereto, sempre convivendo assieme, e che dal 2015 al 2022 sono anche stati tutori di un minore nepalese abbandonato.

I ricorrenti hanno, quindi, rappresentato di aver stipulato, in data 4 ottobre 2023, un contratto di convivenza, autenticato dall’avv. Robol, ai sensi della L. 76/2016, lamentando che, a seguito della trasmissione del contratto al Comune di Rovereto con richiesta di iscrizione anagrafica del sig. yyynello stato di famiglia della sig.ra xxx e annotazione/registrazione del contratto, il Comune di Rovereto ha rigettato le richieste sull’assunto che la registrazione del contratto di convivenza fosse possibile solo in caso di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica e di già intervenuta iscrizione di entrambi i soggetti nei registri della popolazione residente.

Al fine di far valere il diritto del sig. yyy all’iscrizione nelle liste dell’anagrafe e all’inserimento nello stato di famiglia della sig.ra xxx, quale presupposto per l’esercizio dei diritti di cui alla L. 76/2016, nonché il diritto della coppia alla registrazione del contratto di convivenza stipulato, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ex art. 700 c.p.c., rappresentando che nell’ordinamento non è previsto alcun rimedio cautelare tipico. Quanto al fumus boni iuris, i ricorrenti hanno richiamato la direttiva 38/2004/CE come recepita dal d.lgs. 30/2007, deducendo che, in forza degli artt. 3 e 9 del d.lgs. 30/2007, ai fini dell’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’unione europea, ivi compreso il convivente ex L. 76/2016, sono sufficienti i documenti di identificazione del richiedente e documenti ufficiali attestanti l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione, rappresentando che il contratto di convivenza autenticato è certamente “documentazione ufficiale”. Gli stessi hanno, inoltre, rappresentato che la posizione del sig. yyy nei periodi i cui i ricorrenti dimorano in Italia è del tutto regolare (atteso che i cittadini statunitensi possono fare ingresso in Italia e permanervi per tre mesi anche in assenza di visto), sicché vi è il rispetto anche delle indicazioni fornite dalla circolare n. 78/2021 del Ministero dell’Interno.

Quanto al periculum in mora, i ricorrenti hanno esposto che sussiste un pregiudizio imminente e irreparabile atteso che in mancanza di iscrizione anagrafica, da un lato, non è possibile l’esercizio dei diritti di cui alla L. 76/2016, tra cui il diritto alla salute, dall’altro lato, il sig. yyy non può stare in Italia più di tre mesi, con forte limitazione nella relazione affettiva tra le parti.

Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di Rovereto non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza di data 23 aprile 2024 il contraddittorio è stato esteso anche nei confronti del Ministero dell’Interno.

Con comparsa di costituzione depositata in data 15 maggio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il Ministero ha rappresentato che correttamente il Comune di Rovereto ha rigettato le domande sull’assunto che il contratto di convivenza non fosse sufficiente ai fini dell’iscrizione anagrafica, richiamando a tal fine l’art. 6 co. 7 T.U.I., in forza del quale presupposto indefettibile ai fini dell’iscrizione anagrafica è il possesso da parte del cittadino straniero extra UE di un valido titolo di soggiorno, come confermato dall’art. 5 co. 3 D.L. 5/2015.

Il Ministero ha, inoltre, dedotto che dalla disciplina della registrazione degli accordi tra conviventi di fatto emerge che essa postula che entrambi i suoi componenti siano già residenti nello stesso Comune (art. 1, co. 37 1. 76, cit.) e che il contratto di convivenza non può considerarsi “documentazione ufficiale” ai fini di cui alla direttiva 38/2004: ed invero, il Ministero ha dedotto che la direttiva estende la nozione di familiare solo a condizione che la persona del cui legame “familiare” si discute sia tale in forza di una legislazione dello Stato membro che “equipari l’unione registrata al matrimonio”, rappresentando che il nostro ordinamento non equipara al matrimonio la convivenza more uxorio, anche se registrata, ma solo le unioni civili. In ogni caso, il Ministero ha escluso che la fattispecie in esame ricada nell’alveo applicativo della direttiva 38/2004, non versandosi in ipotesi di esercizio del diritto alla libera circolazione da parte di cittadino UE.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentale e prova orali per testi.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.

Quanto al fumus boni iuris, giova premettere che ai sensi dell’art. 1, co. 50 L. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Va, altresì, premesso che ai sensi dell’art. 1, co. 36 della citata L. 76/2016 “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” e che ai sensi dell’art. 1, co. 37 “ Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”.

Ciò posto, ritiene questo Giudice che nel caso che occupa – alla luce di una valutazione in termini di verosimiglianza ovvero di probabilità in ordine all’esistenza del diritto fatto valere, stante la necessaria sommarietà della presente fase cautelare – sussista una stabile relazione affettiva tra i ricorrenti, rilevante ai fini e per gli effetti di cui alla richiamata legge n. 76/2016.

Va, infatti, ritenuto che la dichiarazione anagrafica di cui al sopra richiamato art. 1, co. 37 L. 76/2016 sia solo uno degli elementi probatori per accertare la stabile convivenza, ma non sia l’unico, stante l’assenza di una esplicita previsione di mezzi esclusivi di prova, come già ritenuto da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (cfr. Tribunale di Milano, 17 aprile 2024: “Il Tribunale (…) rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica. Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perchè un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto” e i diritti ex lege prescinderebbero dall’elemento anagrafico; dall’altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l’appunto un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti.”; Tribunale di Mantova, 1 aprile 2022: “La dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto”; Tribunale di Milano, 31 maggio 2016: “la convivenza abbia natura fattuale, rispetto alla quale la dichiarazione anagrafica è solo strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo”).

Orbene, ad avviso di questo Giudice i ricorrenti hanno dimostrato di essere legati da anni da una stabile relazione affettiva e di costituire una coppia convivente di fatto.

Ciò emerge, da un lato, dalle fotografie allegate (cfr. doc. 7), che ritraggono i ricorrenti, inmomenti differenti, in atteggiamenti affettuosi sintomatici di un legame affettivo e di frequentazione non occasionale, oltre che dalle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente xxx e dai testi escussi (cfr. verbali di udienza del 22 maggio 2024 e 16 luglio 2024), da cui emergono le circostanze dell’incontro della coppia, avvenuto nel 2011, e dell’evolversi della loro relazione, sfociata in una stabile convivenza già da molti anni, con frequentazione dal parte del ricorrente yyy anche della famiglia della ricorrente xxx; dall’altro lato, la stabile convivenza tra i ricorrenti è comprovata dalla circostanza che gli stessi hanno stipulato un contratto di convivenza, autenticato dal difensore (cfr. doc. 8), con cui hanno eletto a Rovereto la propria residenza comune, ove si trova la loro abitazione, disciplinando al contempo aspetti patrimoniali e di reciproca assistenza.

Ritiene, inoltre, questo Giudice non meritevoli di seguito le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla necessità del previo rilascio del permesso di soggiorno ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione anagrafica del sig. yyy, quale cittadino americano stabilmente convivente con xxx, cittadina italiana.

Ed invero, come già evidenziato in modo condivisibile in numerose pronunce di merito (cfr., tra le molte, Tribunale di Milano, 17 aprile 2024; Tribunale di Mantova, 1 aprile

2022; Tribunale di Bologna, 1 dicembre 2022; Tribunale di Milano, 31 maggio 2016), occorre interpretarsi la normativa italiana in materia – peraltro basata su circolari

ministeriali (si veda in particolare la Circolare del Ministero dell’Interno 78/2021), come tali non aventi forza di legge – in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, sì da conformarsi alle tutele di cui all'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) e alla Direttiva Europea 2004/38/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 30 del 2007, da cui si evince la sussistenza del diritto alla coesione familiare, da estendersi anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio. Deve, infatti, ritenersi che tale diritto sia funzionale all’esercizio della libertà di circolazione e sia altresì espressione del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU e all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Più precisamente, va evidenziato che la normativa italiana, laddove richiede il previo rilascio del permesso di soggiorno al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica, funzionale a sua volta al fine della registrazione del contratto di convivenza, non garantisce la libertà di circolazione e di soggiorno di cui alla direttiva CE 29 aprile 2004 n. 38 del Parlamento Europeo, articolo 3 paragrafo 2: tale disposizione, infatti, è volta ad “agevolare” l’ingresso no il soggiorno del “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”, da interpretarsi secondo la letturanfornita dalla Corte di Giustizia (Grande sez. 5 settembre 2012, c. 83/11), in forza della quale “lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto art. 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”, dovendosi peraltro equiparare il ricongiungimento familiare con la coesione familiare, pena un’irragionevole disparità di trattamento tra familiari non presenti sul territorio italiano e familiari già presenti in Italia, e pena la violazione della normativa sovranazionale di cui all’art. 8 CEDU.

Nel caso che occupa, pertanto, alla luce di una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, rispettosa dei diritti di libera circolazione e di rispetto della vita familiare e dei vincoli familiari non formalizzati, aventi rilevo costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente yyy all’iscrizione nel registro della popolazione residente del Comune di Rovereto, pur in assenza di permesso

di soggiorno.

Vanno, inoltre, disattese le deduzioni dell’Avvocatura in ordine all’inoperatività, nel caso che occupa, della direttiva 2004/38/CE osservandosi che, essendo la sig.ra xxx cittadina italiana, trova in ogni caso applicazione il d.lgs. 30/2007 (di recepimento della direttiva 2004/38/CE) in forza del principio di non discriminazione di cui all’art. 53 L. 234/2012 e ai sensi dell’art. 23 del citato d.lgs. 30/2007 (cfr. sul punto Tribunale di Milano, 17 aprile 2024: “La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l’applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall’art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall’art. 23 della legge in base al quale: Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).

Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli. Infatti la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall’art. 29 TU Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell’emergere di nuove e diffuse relazioni sociali nontutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.”).

Quanto al periculum in mora, va ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile atteso che, in mancanza di iscrizione anagrafica, è precluso ai ricorrenti l’esercizio dei diritti di cui alla L. 76/2016 e che al contempo vi è una forte ed irragionevole compromissione del diritto alla vita familiare atteso che il sig. yyy non può stare in Italia per un periodo più lungo di novanta giorni.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti tenuto conto delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell’attività svolta).

P.Q.M.

Dispone l’immediata registrazione del contratto di convivenza stipulato tra xxx e yyy all’anagrafe del Comune di Rovereto e la contestuale iscrizione anagrafica del sig. yyy, nato in (USA) il, nel registro della popolazione ivi residente e il suo inserimento nello stato di famiglia dixxx

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Trento, 8 novembre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Tolettini

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