Pensione "quota 100" l'Inps può richiedere solo i ratei di pensione dei mesi di lavoro e comunque senza azzerare la pensione (nei limiti del quinto)

Tribunale  di Pisa Sezione Lavoro ordinanza 22 settembre 2026 Giudice estensore Dott. Salvatore Ferraro
Sentenza in sintesi:
In tema di pensione anticipata “quota 100”, l'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, pur vietando il cumulo con redditi da lavoro dipendente, non disciplina espressamente l'estensione temporale della conseguenza restitutoria. In applicazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata e alla luce dell'art. 38 Cost., la perdita del trattamento pensionistico deve essere riferita ai soli mesi nei quali è stata effettivamente svolta l'attività lavorativa, non potendo estendersi all'intero anno solare quando l'attività abbia avuto carattere limitato nel tempo.
testo della sentenza:

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

N. 1299/2026 R.G.

ORDINANZA

Il Collegio,
composto da:

  • Laghezza Giuseppe, Presidente
  • Ferraro Salvatore, Giudice Relatore
  • Pruneti Luca, Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 16.09.2026, nella causa promossa dall’I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, nei confronti di [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini;

OSSERVA CHE

1. [RICORRENTE] ha agito in giudizio ex art. 700 c.p.c., formulando la seguente domanda:

“ In via preliminare, accertata, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, si chiede che, inaudita altera parte ovvero previa fissazione ad hoc dell’udienza per la trattazione della presente istanza cautelare, venga disposto l’annullamento e/o la sospensione provvedimento di riliquidazione della pensione n. 001-620010074197 del 23 maggio 2025 a titolo di pensione con il quale è stata richiesta restituzione della somma di € 38.781,17 ad eccezione delle somme seguenti:

MeseRetribuzione lordaSettembre 2024€ 181,82Ottobre 2024€ 124,31Novembre 2024€ 310,57Dicembre 2024€ 61,97Gennaio 2025€ 90,71Febbraio 2025€ 188,12Marzo 2025€ 188,12Aprile 2025€ 501,76Maggio 2025€ 515,66Giugno 2025€ 313,64Luglio 2025€ 167,73

e/o che venga comunque inibito ad Inps di effettuare qualsivoglia trattenuta sulla pensione del ricorrente o la maggiore o minore somma che parrà di giustizia; in via preliminare ed in via di subordine, accertata, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, si chiede che, inaudita altera parte ovvero previa fissazione ad hoc dell’udienza per la trattazione della presente istanza cautelare, venga disposto l’annullamento e/o la sospensione provvedimento di riliquidazione della pensione n. 001-620010074197 del 23 maggio 2025 a titolo di pensione con il quale è stata richiesta restituzione della somma di € 38.781,17 limitatamente alle trattenute in misura superiore ad 1/5 della pensione (del ricorrente e fatto comunque salvo il trattamento della pensione minima o la maggiore o minore somma che parrà di giustizia”.

2. A sostegno della suddetta domanda, il ricorrente, titolare di pensione anticipata cd. “quota 100” dal 01.03.2022, riferiva di avere stipulato in data 09.09.2024 un contratto di lavoro intermittente (a chiamata) a tempo indeterminato, senza obbligo di disponibilità.

Le prestazioni lavorative venivano rese in modo saltuario e per periodi limitati da settembre 2024 a luglio 2025, con corrispettivi mensili di poche centinaia di euro (da un minimo di 61,97 euro a un massimo di 515,66 euro).

L’I.N.P.S., con comunicazione del 23.05.2025, disponeva la riliquidazione della pensione del ricorrente con decorrenza dal 01.01.2024 al 30.06.2025, azzerando completamente il trattamento pensionistico per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente.

L’azzeramento generava un indebito di 32.966,24 euro, che l’I.N.P.S. azionava chiedendo la restituzione integrale della somma, senza alcuna rateizzazione e, quindi, superando anche il limite di 1/5 del rateo di pensione.

3. Il ricorrente fondava la domanda cautelare, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris (interpretando l’art. 14, comma 3, D.L. 4/19 conv. in L. 26/19 secondo il criterio della mensilizzazione, seguito dalla giurisprudenza di merito) sia il periculum in mora (non disponendo di adeguate e sufficienti fonti di sostentamento economico).

4. Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S., opponendosi all’accoglimento della domanda, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 30994/24, che affermava in modo chiaro che lo svolgimento di lavoro dipendente comportava la perdita totale del trattamento pensionistico non solo per i mesi in cui era stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento.

5. Il giudice del lavoro, con ordinanza del 17.07.2026, accoglieva il ricorso cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

L’ordinanza cautelare sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui applicavano il recupero secondo il criterio dell’anno solare, anziché limitarlo ai soli ratei mensili nei quali era stata effettivamente percepita la retribuzione da lavoro dipendente.

Il giudice ordinava all’I.N.P.S. di rideterminare l’eventuale indebito secondo il criterio della cd. mensilizzazione, circoscrivendolo agli undici ratei mensili compresi fra settembre 2024 e luglio 2025 e ripristinando l’erogazione per gli altri periodi, disponendo, altresì, che l’eventuale recupero dovesse avvenire mediante trattenute non superiori a un quinto del trattamento in godimento.

6. Il giudice di prime cure evidenziava che l’art. 14, comma 3, del D.L. 4/19 conv. L. 26/19 non stabilisce espressamente la perdita dell’intero trattamento per l’anno solare di riferimento e, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 162/25, seguiva un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata, condividendo il criterio della cd. mensilizzazione seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito.

7. In data 28.07.2026 la parte soccombente in primo grado proponeva reclamo al collegio avverso detta ordinanza, chiedendo di accogliere il reclamo e revocare integralmente l’ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro, rigettando la domanda cautelare proposta dal sig. [RICORRENTE]; in subordine, modificare il provvedimento reclamato nei termini ritenuti di giustizia, con vittoria delle spese del procedimento cautelare e del reclamo.

8. In particolare, l’I.N.P.S. eccepiva l’insussistenza del fumus boni iuris, rifacendosi alla pronuncia della Suprema Corte n. 30994/24, che ha affermato come la percezione di redditi incompatibili con il trattamento pensionistico erogato comporti la perdita del trattamento pensionistico per l’intero anno solare interessato dal cumulo.

In riferimento alla pronuncia della Consulta del 2025, il reclamante censurava l’interpretazione del giudice di prime cure, in quanto detta sentenza non indicava come interpretare la suddetta disposizione di legge.

9. In merito al periculum in mora l’ente previdenziale eccepiva che il [RICORRENTE] non aveva fornito una prova rigorosa di uno stato attuale di bisogno, non documentando l’assenza assoluta di fonti alternative di sostentamento.

10. In data 04.09.2026 si costituiva in giudizio la parte resistente, che chiedeva il rigetto del reclamo.

11. Nello specifico, la parte resistente richiamava le recentissime pronunce della giurisprudenza di merito, che confermavano la non vincolatività della sentenza della Corte di Cassazione del 2024 e la necessità di seguire una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge in oggetto.

12. In relazione al periculum in mora il [RICORRENTE] evidenziava di avere compiutamente allegato e documentato tale requisito.

13. Senza necessità di istruttoria, all’udienza del 16.09.2026 il collegio si riservava la decisione.

14. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

15. L’art. 14, comma 3, D.L. 4/19 conv. in L. 26/19 prevede:

“La pensione di cui al comma 1) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

16. La norma è chiara: il dipendente che ha chiesto la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni, con un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. pensione “quota 100”) non può svolgere alcun tipo di lavoro dipendente fino a quando non matura i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Può svolgere un lavoro autonomo occasionale, purché percepisca un reddito lordo annuo inferiore a 5.000,00 euro.

La ratio è semplice da individuare: la legge in oggetto anticipa il trattamento pensionistico per chi abbia raggiunto i limiti sopra precisati, purché il dipendente si astenga in seguito dallo svolgimento di una attività lavorativa.

17. La norma in questione fissa il precetto, ma non disciplina la sanzione.

Il quesito da porsi, dunque, è questo: in caso di lavoro dipendente svolto dal pensionato “quota 100” l’I.N.P.S. può chiedere i ratei della pensione erogata in riferimento ai soli mesi in cui il soggetto ha svolto attività lavorativa oppure in relazione a tutti i ratei dell’anno solare?

18. Sulla questione si registra allo stato una sola pronuncia della Suprema Corte, che non lascia dubbi esegetici:

“In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass. Sez. L., sent. n. 30994/24).

19. L’I.N.P.S., come sopra osservato, radica il reclamo su tale pronuncia.

20. Nel valutare tale precedente giurisprudenziale, però, occorre fare riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/25.

La Consulta in detta pronuncia, pur non entrando espressamente nel merito della questione, rigetta l’istanza in quanto il giudice remittente non aveva correttamente valutato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata.

In sostanza, la Corte Costituzionale afferma che il Tribunale di Ravenna, a fronte di una sola pronuncia della Cassazione, da non considerare vincolante nell’esegesi della norma in oggetto, poteva e doveva interpretare detta disposizione in ossequio ai principi della Costituzione e non lo aveva fatto.

In sostanza, la Consulta sostiene che sul punto non si è formato un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per escludere una interpretazione diversa.

21. Pertanto, la sentenza indicata non impone il criterio della mensilizzazione, come sostiene l’I.N.P.S.

Tuttavia, detta pronuncia impone al giudice di merito di interpretare liberamente, anche contro il precedente della Cassazione, la norma in oggetto, dandone una lettura costituzionalmente orientata.

22. Ciò è quello che è stato fatto dal giudice di prime cure e deve essere pienamente condiviso in questa sede.

23. Infatti, nell’individuare la sanzione a carico del pensionato “quota 100” che svolga attività lavorativa non si può prescindere dal tenere conto dell’art. 38 della Costituzione:

“I lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria”.

Pertanto, ritenere che, in caso di lavoro dipendente (o di lavoro autonomo sopra la soglia indicata) svolto soltanto per alcuni mesi in un anno, il pensionato “quota 100” perda il trattamento pensionistico in riferimento all’intero anno solare, è una interpretazione che confligge con l’art. 38 della Costituzione.

Si tratterebbe di una sanzione eccessivamente sperequata rispetto alla condotta dal lavoratore e non giustificabile con la funzione dell’istituto.

Pensiamo al caso di un pensionato che svolga un lavoro dipendente solamente per un mese o due mesi in un anno che venga privato del trattamento pensionistico per l’intero anno solare. Il carattere afflittivo non sarebbe giustificabile con la ratio dell’istituto.

24. Deve, quindi, essere confermato il criterio della mensilizzazione affermato nella ordinanza impugnata, ritenendo fondato l’indebito a carico della parte resistente in riferimento ai soli mesi in cui il [RICORRENTE] risulta avere svolto un lavoro dipendente, ovvero da settembre 2024 a luglio 2025.

25. Sussiste, quindi, il fumus boni iuris, come indicato nell’ordinanza cautelare impugnata.

26. Non fondate, poi, risultano le censure mosse dal reclamante in riferimento al requisito del periculum in mora, che risulta parimente sussistente nel caso di specie.

27. Il [RICORRENTE] ha ampiamente allegato e documentato le esigenze di vita primarie che verrebbero pregiudicate dell’azione di ripetizione adottata dall’I.N.P.S., precisando il tipo di spese e gli importi a cui il resistente non riuscirebbe a fare fronte.

Corretta sul punto è stata la valutazione del giudice di prime cure e la decisione deve essere confermata in questa sede.

28. Ultima considerazione sulla limitazione imposta con l’ordinanza cautelare in merito alle concrete modalità di recupero adottate dall’ente previdenziale.

In applicazione dell’art. 69, comma 1, legge 153/69 deve essere disposto che le trattenute operate sui ratei pensionistici per il recupero dell’indebito non possano superare la misura di un quinto del trattamento in godimento.

In tal senso, Cass. civ., sent. n. 26580/24.

29. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l’attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubblicato in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche.

Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro.

P.Q.M.

  1. rigetta il reclamo;
  2. condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore di [RICORRENTE], che liquida in complessivi 2.906,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.

Pisa, 22.09.2026

Il Presidente
Giuseppe Laghezza

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