REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
in composizione monocratica nella persona del Referendario, dott.ssa Anna Zanella, in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 2629 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da:
[OMISSIS], rappresentato e difeso come da procura speciale dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto (TN) (C.F.: GRNGNN79A23G916O; PEC: giovanni.guarini@pec.it) presso il cui studio sito in Rovereto TN, Piazza Damiano Chiesa 16 è elettivamente domiciliato;
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (gestione dipendenti pubblici) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli avvocati Lucia Orsingher (C.F. RSNLCU63L52F205H, PEC avv.lucia.orsingher@postacert.inps.gov.it) e Raimund Bauer (C.F. BRARND68B29A952F, PEC avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it) del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani n. 30;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITO, nella pubblica udienza del 28 luglio 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, l’avv. Giovanni Guarini per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2026 il ricorrente, titolare di pensione anticipata n. VOCTPS [OMISSIS] INPS Bolzano gestione dipendenti pubblici con decorrenza dal 01.09.2019 e con i requisiti previsti dall’art. 14 d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019 (c.d. pensione quota 100), ha dedotto:
di aver ricevuto nota del 24.10.2025 con la quale INPS ha chiesto la restituzione dei ratei di trattamento pensionistico già erogati negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, pari ad euro 105.944,40;
di aver lavorato presso l’associazione turistica Dobbiaco come operaio preparatore di piste, riportando i seguenti guadagni:
anno 2021: 11 giorni nel mese di dicembre, guadagno € 313,00;
anno 2022: 99 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.647,15;
anno 2023: 96 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.971,00;
anno 2024: 18 giorni nel mese di gennaio, guadagno € 448,00;
di aver chiesto in data 04.12.2025 all’INPS, tramite ricorso gerarchico, di annullare e comunque rideterminare l’indebito e che l’Istituto è rimasto silente.
In diritto, ha evidenziato l’irripetibilità dell’indebito previdenziale in ragione della sussistenza delle quattro condizioni di cui all’art. 52 della legge n. 88/1989 e, in relazione all’art. 14 d.l. n. 4/2019, ha ricostruito il dibattito giurisprudenziale sul punto, producendo numerose pronunce.
Ha, quindi, svolto le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità del provvedimento del 24.10.2025 con il quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamento pensionistico già erogati negli anni dal 2021 al 2024 pari ad euro 105.944,40 lorde ed euro 79.140,47 nette ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione c.d. quota 100 negli anni dal 2021 al 2024 fatta eccezione per i seguenti ratei:
anno 2021: 11 giorni nel mese di dicembre, guadagno € 313;
anno 2022: 99 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.647,15;
anno 2023: 96 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.971;
anno 2024: 18 giorni nel mese di gennaio, guadagno € 448;
o il maggiore o minor periodo o importo ritenuto equo;
conseguentemente condannare l’INPS a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede:
anno 2021: 11 giorni nel mese di dicembre, guadagno € 313;
anno 2022: 99 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.647,15;
anno 2023: 96 giorni, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dicembre, guadagno € 2.971;
anno 2024: 18 giorni nel mese di gennaio, guadagno € 448;
o il maggiore o minor periodo o importo ritenuto equo;
oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge.”
In via istruttoria, ha depositato documenti e pronunce giurisprudenziali, chiedendo, inoltre, che venisse disposta l’esibizione ex art. 213 c.p.c. a carico della resistente di tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente rispetto alla domanda di prestazione oggetto di giudizio.
2.
Con decreto del 27 marzo 2026 è stata fissata l’udienza di discussione del 28 luglio 2026.
3.
Con memoria depositata in data 16 luglio 2026 l’INPS ha rilevato che nel provvedimento di liquidazione vi era un paragrafo denominato “Note aggiuntive - Obblighi di comunicazione” inerente alla sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e all’obbligo di comunicazione da parte del percettore del trattamento pensionistico dell’inizio dello svolgimento di attività da lavoro dipendente o autonomo.
Ha rilevato che il ricorrente era stato assunto come controllore per la sicurezza degli impianti di sport invernali, con lavoro a tempo parziale orizzontale e a tempo determinato, presso l’associazione turistica Dobbiaco, con i seguenti periodi di impiego: dal 20.12.2021 al 20.03.2022, con proroga fino al 31.03.2022; dal 23.12.2022 al 19.03.2023; dal 22.12.2023 al 17.03.2024, con proroga fino al 31.03.2024.
Ha precisato che l’indebito ammonterebbe a € 79.140,47 per il periodo dal 01.01.2021 al 18.01.2024, posto che dal 19.01.2024 il ricorrente è passato alla pensione di vecchiaia, ove non si prospetta il problema dell’incumulabilità con reddito da lavoro dipendente.
In diritto, parte resistente ha richiamato il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 4/2019, nonché le circolari INPS n. 11 del 29.01.2019 e n. 117 del 09.08.2019, da cui si evincerebbe che la percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo, diversi da quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di € 5.000,00 annui, comporterebbe la sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei medesimi. Simile lettura risponderebbe alla ratio della menzionata disposizione e troverebbe avallo nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha instaurato rapporti di lavoro subordinato e, pertanto, si sarebbe determinata una condizione ostativa alla fruizione del trattamento pensionistico negli anni in considerazione.
Ha poi rilevato che il ricorrente non ha ottemperato ad un preciso obbligo di comunicazione e, pertanto, non si applicano gli artt. 52 legge 88/1989 e 13 legge 412/1992 bensì l’art. 2033 c.c.
Ha, infine, rilevato che per potersi configurare l’irripetibilità dell’indebito dovrebbe essere assente il dolo dell’interessato, parificato all’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, e l’errore, di qualsiasi natura, dell’ente erogatore, non sussistente nel caso di specie.
Ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale rigettarsi il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte, spese di lite integralmente rifuse, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.”
4.
All’udienza del 28 luglio, dopo la discussione dell’avv. Guarini per il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Si premette che – indipendentemente dalla prospettazione della pretesa azionata in termini formalmente impugnatori – il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non è preordinato all’accertamento e alla dichiarazione dell’illegittimità e/o nullità e/o annullamento degli atti adottati dall’amministrazione in relazione al rapporto pensionistico, sostanziandosi, invero, in un giudizio a cognizione piena sul predetto rapporto, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, quindi, a tutte le questioni inerenti all’an e al quantum della pensione (cfr. ex multis sez. Toscana, sentenza n. 71/2025).
2.
Tanto premesso, si osserva che il richiamo operato da parte ricorrente all’art. 52 della legge n. 88/1989 è inconferente, trattandosi nel caso di specie di una pensione anticipata (ex anzianità) e non sussistendo un errore nella attribuzione, erogazione o riliquidazione da parte dell’Istituto previdenziale. L’INPS, infatti, così come evidenziato dal ricorrente stesso nel ricorso introduttivo del presente giudizio nonché nel ricorso proposto per via amministrativa (doc. 5 ricorso), contesta la cumulabilità dei redditi percepiti dal ricorrente con la pensione c.d. “quota cento”.
Non vi è, pertanto, alcun errore da parte dell’Istituto nella erogazione della pensione, ma la difesa di una interpretazione, contrastata da parte ricorrente, in ordine all’interpretazione dell’art. 14 d.l. n. 4/2019.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie il trattamento pensionistico di riversibilità non ricade nella gestione a carico dell’AGO, cui fa riferimento il predetto art. 52, comma 2, bensì in quella pubblica (cfr. sez. I appello, sentenza n. 272/2020).
3.
Fermo quanto sopra, si osserva che il già menzionato art. 14 d.l. n. 4/2019, al comma terzo, così dispone: «3. La pensione ((di cui al comma 1)) [n.d.r. la pensione c.d. “quota cento”] non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.»
La norma, quindi, determina la incumulabilità tra pensione c.d. “quota cento” e redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La finestra temporale della incumulabilità è circoscritta a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di specie è pacifico e incontestato lo svolgimento di lavoro dipendente da parte del ricorrente nei mesi di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, dicembre 2023 e gennaio 2024 (cfr. doc. 4 ricorso da cui si desume l’applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente nonché i mesi dove il ricorrente ha lavorato).
L’orizzonte temporale va individuato dal 01.09.2019, primo giorno di decorrenza della pensione (cfr. doc. 1 ricorrente), al 18.01.2024 (cfr. doc. 2 ricorrente, ove è indicato quale limite temporale ultimo il 18.01.2024 e pag. 2 memoria costituzione INPS: “dal 19.01.2024, avendo compiuto i 67 anni di età, passa a pensione di vecchiaia, dove non si prospetta più il problema dell’incumulabilità con reddito da lavoro dipendente”).
Così delimitato temporalmente il periodo da prendere in considerazione e fermo lo svolgimento di attività di lavoro dipendente non cumulabile con la pensione, occorre, però, chiedersi se tale incumulabilità configuri, come sostenuto da parte resistente, una “condizione ostativa alla fruizione del trattamento pensionistico, indipendentemente dall’entità del reddito stesso” oppure se, come ritenuto dal ricorrente, debbano essere esclusivamente scomputati i “ratei” indicati nelle conclusioni del ricorso introduttivo “o il maggior o minore periodo o importo ritenuto equo”.
Ebbene, se è pur vero che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30994 del 2024, citata dalla parte resistente, ha sancito l’incumulabilità tra reddito e pensione per tutto l’anno solare e non limitatamente al periodo lavorativo o all’entità del reddito percepito, ritenendo tale soluzione pienamente conforme alla ratio della norma, tesa ad incentivare il ricambio generazionale e a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale, è altrettanto vero che la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 4-5 novembre 2025, successiva, quindi, al deposito della sentenza del Tribunale di Bolzano di cui al doc. 13 di parte resistente, ha rilevato che la summenzionata pronuncia della Corte di Cassazione appare isolata nel panorama giurisprudenziale, non avendo avuto largo seguito nella giurisprudenza di merito.
Il Giudice delle leggi ha, dunque, implicitamente lasciato ampio spazio per altre e diverse interpretazioni costituzionalmente orientate del dato normativo rappresentato dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
Ebbene, dalla lettura del predetto comma non si desume la radicale perdita del trattamento pensionistico per l’intera annualità in cui sono stati percepiti redditi non cumulabili. L’aggettivo “annui” viene, infatti, ricollegato al solo limite in relazione al lavoro autonomo occasionale.
La prassi seguita dall’INPS sulla base delle proprie circolari non trova, quindi, un fondamento nella citata normativa, potendo, quindi, questo Giudice disattenderle, ovvero disapplicarle, in considerazione della posizione che rivestono nel rango delle fonti.
Diversamente opinando, si finirebbe, infatti, col perseguire una finalità de facto sanzionatoria non compatibile con il dato letterale e non introducibile in via interpretativa (cfr. sez. Veneto, sentenza n. 84/2024; sez. Piemonte, sentenza n. 308/2025).
A conferma di quanto sopra argomentato, si osserva che il termine “la pensione”, con cui esordisce il comma terzo dell’art. 14, non costituisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma consiste in una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo (cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 5895/1996; Cass. Lavoro, n. 7833/2003).
Al fine di determinare il periodo di incumulabilità, occorre, quindi, prendere in considerazione le singole obbligazioni a cadenza periodica, ossia su base mensile.
Che la violazione del divieto di cumulo comporti la perdita dei soli ratei pensionistici riferibili ai mesi in cui è stata espletata un’attività incompatibile è stato sostenuto anche dall’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile ed ordinaria, cui questo Giudice intende dare continuità (cfr. sez. Marche, sent. n. 145/2025; sez. Piemonte, sent. n. 308/2025; sez. Puglia, sent. n. 58/2025; sez. Campania, sent. n. 541/2024; sez. Veneto, sent. n. 33/2024 e 84/2024; Corte Appello Brescia, sent. 06.11.2025 e 11.12.2025; Corte Appello Trento, sent. 20.03.2025; id., sent. 07.04.2026; Corte Appello Trieste, sent. 11.12.2025).
Nel caso di specie vi è, tuttavia, una peculiarità legata al fatto che, con riferimento al rateo di pensione di gennaio 2024, lo stesso andrà conteggiato su base giornaliera e non su base mensile, in quanto il ricorrente dal 19.01.2024 è passato alla pensione di vecchiaia, dove, alla luce del chiaro dato normativo (“(…) fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia”), nonché per pacifica ammissione dell’INPS e tenuto, inoltre, conto del contenuto del provvedimento di recupero che indica quale data il 18.01.2024 (cfr. doc. 2 ricorrente), non si prospetta il problema dell’incumulabilità con reddito da lavoro dipendente.
4.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso va dichiarata la non ripetibilità delle somme corrisposte al ricorrente quale trattamento pensionistico per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con esclusione delle somme relative ai ratei pensionistici spettanti allo stesso nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa non cumulabile e cioè per i mesi di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, dicembre 2023 e per i primi 18 giorni del mese di gennaio 2024.
L’INPS è, di conseguenza, tenuto a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute in eccedenza.
Trattandosi di importi dovuti al ricorrente in quanto prestazioni previdenziali spettanti e non di indebiti erogati e poi ripetuti, dette somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data di effettuazione di ciascuna trattenuta e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (cfr. Sezioni Riunite, sentenza n. 10/2002/QM).
5.
In considerazione dell’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, avuto, inoltre, riguardo alla natura della controversia, si ravvisano apprezzabili motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara la non ripetibilità delle somme corrisposte al ricorrente quale trattamento pensionistico per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con esclusione delle somme relative ai ratei pensionistici spettanti allo stesso nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa non cumulabile e cioè per i mesi di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, dicembre 2023 e per i primi 18 giorni del mese di gennaio 2024;
condanna l’INPS a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute in eccedenza, oltre accessori come in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Bolzano, il 28 luglio 2026.
Il Giudice
Anna Zanella
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il giorno [data non presente nel testo trasmesso].