Pensione "quota 100" e divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente: la sospensione limitata ai soli ratei dei mesi in cui è stata svolta attività lavorativa

Corte d'Appello di Trento Lavoro Sentenza n 10 del 07/04/2026 Relatrice Cons. Adriana De Tommaso
Sentenza in sintesi:
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata "quota 100" e redditi da lavoro dipendente, previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost. L'espressione "non cumulabile" comporta l'esclusione della contemporanea percezione del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro dipendente, ma non implica la revoca dell'intera pensione annuale. La sospensione dell'erogazione deve essere limitata ai soli ratei mensili dei periodi effettivamente coperti dal contratto di lavoro, mentre al di fuori di tali periodi si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore.
testo della sentenza:

1 15/2025 r.g. lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Trento Prima Sezione civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato il 18/3/2025 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 15/2025 r.g.; vertente tra ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, INPS, (c.f. 80078750587 - P. IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’ avv. Marta Odorizzi e dall’avv. Vincenza Marina Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio Roberto Fantini di Fiumicino, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Trento Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto; appellante

CONTRO

[OMISSIS] (c.f. [C.F. OMISSIS]) rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Rovereto giusta delega a lato del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; appellato

OGGETTO: ripetizione indebito Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI APPELLANTE: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto n. 3 del 6.2.2025 e, per l'effetto, nel merito respingere il ricorso del signor [OMISSIS] in quanto infondato in diritto e non provato e per l’effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente, odierna parte appellata, nei confronti dell’INPS. Spese di causa rifuse.

APPELLATO: Si chiede all'ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza In subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell’art. dell’art. dell’art. 14, comma 3 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n. 30994/2024 e Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione a favore dello scrivente patrono antistatario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[OMISSIS], titolare di pensione INPS con decorrenza 1/2021, in base ai requisiti previsti dal D.L. n. 4/2019 (cd. pensione “quota cento”), si rivolse al giudice del lavoro presso il tribunale di Rovereto per sentir accertare il suo diritto a percepire i ratei di pensione degli anni 2021 e 2022, con l’eccezione di sette giorni del mese di settembre 2021 e di sei giorni del mese di settembre 2022, dopo che l’Istituto gli aveva ingiunto la restituzione dei ratei percepiti per entrambe le annualità, per € 14.207,68 per il 2021 e per € 14.839,85 per il 2022, per aver lui prestato attività lavorativa come operaio agricolo per sette giornate, per 14 ore, nel settembre 2021 e per sei giornate, per 12 ore, nel settembre 2022, percependo retribuzione per € 205,00. [OMISSIS]estò la pretesa restitutoria dell’Istituto, negando valore imperativo alla circolare INPS n. 11 del 2019 e lamentando l’eccesso di delega, in relazione al DPCM 87/2017, e la sproporzionalità della sanzione. Si costituì in giudizio l’Istituto, che sostenne l’incompatibilità tra la percezione del trattamento pensionistico e la percezione di redditi da lavoro subordinato, in assenza di buona fede del percipiens, in quanto nel provvedimento di liquidazione della pensione erano stati esplicitati gli effetti della pensione “quota 100”, sullo svolgimento di attività lavorativa, e considerato che tale pensione anticipata consisteva in una deroga alle disposizioni generali sull’accesso alla pensione anche per agevolare il ricambio generazionale al lavoro, e non vi era spazio per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione che vietava il cumulo tra reddito pensionistico e reddito da lavoro subordinato. Il giudice adito, con sentenza n. 3 del 6/2/2025, accolse parzialmente la domanda di [OMISSIS], dichiarando il suo diritto a percepire e trattenere i ratei di pensione per gli anni 2021 e 2022, con la sola eccezione di quelli relativi ai mesi di settembre 2021 e 2022, nel corso dei quali [OMISSIS] aveva prestato attività lavorativa subordinata percependo reddito e che, stante  l’incompatibilità con la percezione della pensione, dovevano essere restituiti all’INPS; compensò interamente le spese tra le parti. L’INPS ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma. Premesso che la pensione cd. “quota 100” era stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019 per garantire flessibilità in uscita rispetto ai requisiti della legge Fornero, anticipando l’uscita dal mercato del lavoro fino a 5 anni, e per favorire il ricambio generazionale nelle attività produttive, con previsione di incumulabilità dei redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente ed autonomo (ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 lordi annui), censurando la decisione del tribunale di Rovereto, l’appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione.

Errata interpretazione/applicazione della disciplina che prevede l’incumulabilità tra la pensione “quota 100” con l’attività lavorativa subordinata/autonoma. Sul punto, ha affermato l’appellante che è errata la soluzione adottata dal tribunale, di limitare il divieto di cumulo alle sole mensilità in cui vi era stato lo svolgimento di lavoro con percezione del relativo reddito, in quanto il dato di fatto della percezione di un reddito da lavoro subordinato, anche minimo, costituisce di per sé condizione ostativa alla percezione della pensione per l’intero anno, unica interpretazione idonea ad esplicare effetto deterrente; ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2022, che ha escluso illegittima disparità di trattamento tra il pensionato percettore di modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato percettore di modesto reddito da lavoro subordinato; ha fatto riferimento alla normativa ad hoc resasi necessaria perché i sanitari pensionati quota 100 potessero prestare attività lavorativa nel periodo della pandemia da Covid-19, venendo esentati dal regime di incumulabilità, ricorrendo l’esigenza straordinaria; ha ribadito che nel complessivo impianto previdenziale, per ogni ipotesi di accesso anticipato  alla pensione, tanto più in previsioni sperimentali, vige la regola del divieto di cumulo; ha inoltre menzionato la pronunzia della Corte di Cassazione n. 30994/2024, che ha reso interpretazione conforme a quella dell’Istituto stesso, non considerata dal tribunale.
Errata interpretazione della normativa laddove la sentenza impugnata limita l’indebito ai soli ratei di pensione erogati in costanza di attività lavorativa per la sproporzione tra incumulabilità e sospensione annuale. Sul punto l’Istituto ha denunciato che la sentenza si è posta in contrasto con quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234/2022, pur ivi citata, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della scelta del legislatore di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, per l’eccezionalità della misura pensionistica e la finalità di garantire l’effettiva fuoriuscita del pensionato dal mercato del lavoro per creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile, mentre la decisione di limitare il divieto di cumulo alle sole mensilità in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro e non per l’intero anno solare contrasta con la finalità dell’istituto; ha evidenziato che il riferimento al reddito annuo lordo di € 5.000,00, entro cui è stato ammesso dal legislatore il cumulo tra pensione e reddito occasionale da lavoro autonomo, rende evidente che l’incumulabilità di riferisce all’intero anno.
Ulteriore errata interpretazione della normativa laddove la sentenza impugnata limita l’addebito ai soli ratei di pensione erogati in costanza di attività lavorativa. L’appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto di escludere il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro non ricorrendo, nella fattispecie, l’esposizione a rischio dell’obiettivo occupazionale, considerando anche che per gli anni 2023 e 2024 è stato introdotto un regime speciale di lavoro occasionale nel settore agricolo, per cui il compenso erogato al lavoratore, nel limite di 45 giornate di prestazione, non incide sullo stato di  disoccupato ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Tale disposizione normativa, ha dedotto l’INPS, vale proprio a dimostrare che sia necessaria una espressa previsione per derogare alla regola del divieto di cumulo, oltretutto ponendo in rilievo il fattore dell’occasionalità dell’attività e la limitazione temporale.
Errata interpretazione della normativa in considerazione dell’omessa/errata valutazione dell’intervento del giudice di legittimità con la sentenza n. 30994/2024. Ha lamentato l’Istituto appellante che la conformità al precedente di legittimità crea una presunzione di correttezza della decisione che ne abbia fatto coerente applicazione al caso di specie, mentre una difformità giustifica una presunzione opposta e che la questione non può essere decisa prescindendo da detta sentenza della S.C., data la sua funzione nomofilattica; ha quindi richiamato le affermazioni contenute nella sentenza, contenente riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale sull’eccezionalità della misura pensionistica e la ratio del divieto di cumulo, e con esclusione della violazione dell’art. 38 Cost. con riguardo alla privazione del trattamento pensionistico per l’intero anno solare, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile. L’INPS ha quindi formulato le conclusioni come in epigrafe. [OMISSIS] si è costituito in giudizio ed ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto. Ha affermato che il tribunale ha correttamente interpretato l’art. 14 del d.l. n. 4/2019, conv. in l. 26/2019; che il giudice delle leggi non ha statuito circa le conseguenze derivanti dal divieto di cumulo tra pensione anticipata “quota 100” e attività di lavoro subordinato; che diverse sono state le successive interpretazioni dei giudici di merito e che la pronunzia della Cassazione n. 30994/2024, che ha attribuito connotazione sanzionatoria al divieto di cumulo, ha lasciato comunque insolute alcune considerazioni in diritto, conferendo valore normativo alla circolare INPS n. 11/2019; che, in particolare, deve essere considerato il dato della irripetibilità dell’indebito previdenziale di cui all’art. 52 della l. 88/1989, ricorrendone le quattro condizioni ivi previste; in via gradata, che devono essere considerati gli insegnamenti di cui alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 8/2023, che nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c. ha ritenuto che tale norma non sia illegittima se fornita un’interpretazione orientata al rispetto dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, laddove la Corte EDU ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in una interferenza sproporzionata nei confronti del legittimo affidamento in capo al percettore della prestazione; che, in via gradata, va sollevata la questione di costituzionalità delle nuove disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 38/2 Cost. 117/1 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. Cedu. Ha concluso come in epigrafe. A seguito di un rinvio della trattazione, disposto in relazione all’opportunità di attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale investita della questione di legittimità della disposizione dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui (nell'interpretazione della Corte di Cassazione) prevede che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, disposta la trattazione scritta, l’appello è stato deciso con dispositivo reso pubblicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia attiene agli effetti della percezione di reddito da lavoro subordinato in costanza di fruizione di trattamento pensionistico cd. “quota 100”, qual è la pensione conseguita ai sensi del D.L. n. 4/2019, conv. in l.26/2019, laddove era stato stabilito, per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, potessero conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 14); era altresì stabilito, al comma 3 dell’art. 14, che la pensione non era cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. In punto di fatto è pacifico che [OMISSIS], titolare di pensione “quota 100” dal gennaio 2021, abbia invece percepito redditi da lavoro dipendente negli anni 2021 e 2022, avendo prestato lavoro per sette giorni nel mese di settembre 2021 e per cinque giorni nel mese di settembre 2022. Per tale motivo l’INPS gli ha ingiunto la restituzione dei ratei di pensione percepiti in tali anni, invocando il divieto di cumulo previsto dalla norma; in particolare l’INPS ha ritenuto di dover fare applicazione del disposto della circolare n. 11/2019, laddove è previsto, al punto 1.4, che i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi. Il primo giudice ha ritenuto di non fare applicazione di tale criterio, ritenendolo eccessivo, e di limitare il divieto di cumulo, e quindi l’obbligo restitutorio del pensionato, ai soli ratei relativi ai mesi in cui erano stati percepiti i redditi da lavoro subordinato, fermo restando il diritto alla percezione e alla ritenzione di tutti i rimanenti ratei delle stesse annualità.  Qui si instaura l’appello dell’INPS, che torna a reclamare la restituzione di tutti i ratei percepiti negli anni in cui [OMISSIS] ebbe a percepire redditi da lavoro dipendente. I motivi dell’appello dell’INPS possono essere trattati unitariamente, dal momento che attengono al nucleo centrale della questione, criticando la decisione di primo grado per non aver rapportato il divieto di cumulo all’intera annualità di pensione, come imporrebbe la ratio della disciplina, mirante a determinare un ricambio generazionale nel mondo del lavoro; solo l’estensione del divieto di cumulo a tutto l’anno di riferimento sarebbe idonea, secondo l’INPS, a svolgere un reale effetto deterrente rispetto alla violazione del divieto di cumulo. La sentenza viene quindi criticata per aver limitato gli effetti del divieto di cumulo ai soli mesi in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente (avendo valutato come sproporzionata la decurtazione dell’intera annualità), e per aver ritenuto quindi rilevanti, ai fini della decurtazione, i soli ratei di pensione erogati in costanza di attività lavorativa; con l’ultimo dei motivi la decisione è criticata per non aver recepito l’insegnamento della S.C. di cui alla sentenza n. 30994/2024, che ha avallato l’interpretazione dell’INPS per l’estensione degli effetti del divieto di cumulo all’intera annualità della pensione. Nella citata sentenza la S.C. ha in particolare affermato che Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”; così decidendo la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Perugia, di conferma di quelle di prime cure, che aveva stabilito solo la detrazione dalla pensione del reddito percepito dal pensionato, importo qualificato come indebito pensionistico, con regolare erogazione del trattamento pensionistico. Dopo tale sentenza si è pronunciata sul tema la Corte Costituzionale, investita con ordinanza di rimessione dal giudice del lavoro presso il tribunale di Ravenna, proprio sulla scorta del pronunciamento della Cassazione nell’interpretazione degli effetti del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e percezione di reddito da lavoro dipendente; con la sentenza n. 162/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità prospettate, osservando che il giudice remittente, pur prospettandola nella stessa ordinanza di rimessione, non aveva considerato l’opzione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, ed ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata non è qualificabile alla stregua di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere confermata oppure oggetto di revirement secondo l’ordinaria dinamica giurisprudenziale; ha, in particolare, osservato  la Corte, che è lo stesso rimettente a rilevare l’esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, e a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento. Ed è sempre il rimettente a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile, l’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell’erogazione mensile dei ratei di pensione. Tenuto conto del portato di tale pronunzia, che risulta significativa al di là dell’inammissibilità della questione, è possibile, secondo questa Corte, individuare un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità. In primo luogo, va escluso che l’effetto auspicato dall’INPS possa essere giustificato in base agli scopi e agli intenti del legislatore che introdusse la legge sulla cd. “quota 100”, cui l’INPS fa ripetutamente riferimento, atteso che è costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione, sia civile che penale, il principio dell’inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge, che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad un’interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo superato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa (cfr. CASS. SS. UU. pen., n. 42124/2023). Come chiarito dal giudice delle leggi, “a fronte dell’univoco dato normativo, non si può esplorare l’interpretazione adeguatrice” (Corte cost. n. 181 del 2024). La Corte di legittimità, anche nelle sue Sezioni Unite, ha varie volte affermato che se va data prevalenza al criterio letterale rispetto al criterio teleologico (sussidiario), quest’ultimo criterio può tuttavia risultare  (eccezionalmente) prevalente sul primo quando l’interpretazione letterale conduca ad effetti incompatibili con il sistema e di questo chiaramente distorsivi. Si è così stabilito (in CASS. SSUU n. 8091/20, CASS. SSUU n. 2505/20; CASS. n. 24165/18) che: “ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante che l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa». Nella fattispecie, in applicazione di questo principio va escluso che l'interpretazione letterale conduca ad effetti distorsivi del sistema ed assolutamente incompatibili con la disciplina in esame. La disposizione di cui all’art. 14 Art. 14 DL 4/2019 (La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui) non può essere intesa, nella sua lettera, nel senso dell’assoluta incompatibilità tra la fruizione del trattamento pensionistico e la percezione di redditi da lavoro dipendente, con l’effetto di determinare la revoca dell’intero trattamento pensionistico, atteso che siffatta previsione non è stata espressamente inserita dal legislatore che, se avesse inteso escludere il diritto  del pensionato alla percezione della pensione per l’intero anno nel cui ambito è stata svolta la prestazione lavorativa, e quindi anche per periodi anteriori e successivi a quello in cui vi è stata produzione di reddito, lo avrebbe detto espressamente, anche in considerazione della rilevanza di un simile effetto rispetto ad una prestazione sottoposta alla tutela costituzionale, di rango vitale per la persona, in quanto finalizzata a fornire mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito dal mondo del lavoro accettando un sacrificio reddituale. L’utilizzo dell’espressione “non cumulabile” sembra piuttosto fare riferimento all’esclusione della contemporanea percezione del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro dipendente, sulla base dell’ovvio presupposto che tale reddito sia stato prodotto in costanza di fruizione della pensione (non avrebbe alcun senso né pregio l’interpretazione che mirasse ad escludere la possibilità di percepire, in costanza di fruizione della pensione, redditi derivanti da attività lavorativa svolta prima del pensionamento). Un’interpretazione costituzionalmente orientata deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell’art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione c. “quota 100” consente infatti di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un’età superiore a 62 anni; revocare – come prevedono le circolari Inps n. 11/2019 e n. 117/2019 (senza chiaro supporto nella legislazione primaria) la pensione per tutto l’anno, qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche esigua, come nel caso in esame), comporta certamente l’erosione della funzione previdenziale della pensione; Ciò posto, ritiene questa Corte che la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente induca a limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, mentre al  di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro. Tale interpretazione, da un lato rispetta il dato letterale della norma, escludendo il “cumulo” e, dall’altro, realizza comunque l’effetto “sanzionatorio” indicato dalla S.C. nella citata sentenza n. 30994/2024, dal momento che il pensionato viene comunque a perdere l’intero rateo di pensione riferito al mese in cui vi è stata la prestazione di lavoro fonte di reddito, armonizzandosi comunque con il principio costituzionale di cui all’art. 38 Cost. Nel caso in esame, la non cumulabilità deve essere pertanto limitata alle sole mensilità in cui [OMISSIS] ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro, così come ritenuto nella sentenza gravata; in tali limiti è accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico, mentre la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti al 2021 e al 2022 (con la conferma, quindi, della condanna dell’INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute eccedenti l’indebito effettivamente sussistente). La sentenza va quindi confermata, nel rigetto dell’appello dell’INPS. I contrasti giurisprudenziali costituiscono giusta ragione per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza n. 3/2025 del giudice del lavoro presso il tribunale di Rovereto [OMISSIS]rariis reiectis Respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Sentenza n. 10/2026 pubbl. il 07/04/2026 RG n. 15/2025

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