REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 94/2025 R.G.,
promossa con ricorso depositato il 1/10/2025 da:
xxx rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
yyy in persona del in qualità di procuratore giusta delega del 4 agosto 2017, rappresentata e difesa dagli Avv.ti giusta delega allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA
In punto: impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI
Ricorrente: “In via principale,
Accertare l’illegittimità e di conseguenza annullare il provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta irrogato al ricorrente il 13.06.2025;
Accertare la non proporzionalità e di conseguenza annullare il provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta irrogato al ricorrente il 13.06.2025
In ogni caso,
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge da distrarsi in favore dell’Avv. Giovanni Guarini patrono antistatario”.
Convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
- in via principale e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal sig. xxx in quanto infondate e/o non provate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 1/10/2025 xxx impugnava la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta irrogatagli in data 13/6/2025 dalla datrice
di lavoro yyy
A sostegno della sua pretesa evidenziava l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 7 st.lav. (essendo essa stata comminata in assenza di audizione a difesa, pur ritualmente richiesta) e per insussistenza del fatto contestato; in subordine sosteneva la mancanza di proporzionalità della
medesima.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Dana Italia srl evidenziava la piena legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente, all’uopo illustrando i fatti posti alla base del procedimento disciplinare, oltre all’insussistenza di qualsivoglia violazione del
diritto di difesa.
Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All’odierna udienza, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva
contestualmente depositata sentenza.
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L’eccezione di illegittimità della sanzione disciplinare per violazione dell’art. 7 st.lav. merita accoglimento.
Secondo il consolidato insegnamento della S.C. – si confronti, ad es. Sez. L, sent. n. 204 del 09/01/2017 – “Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore
incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive”.
Nel caso di specie il lavoratore – a fronte della contestazione disciplinare dd. 5/6/2025 di avere indossato un DPI caschetto difforme da quello fornitogli dall’azienda - aveva chiesto con lettera dd. 6/6/2025 del suo difensore (si confronti doc. 7 allegato al ricorso) di essere “sentito a difesa” e di rimanere in attesa “della fissazione della riunione”.
Nonostante tale inequivoca richiesta, la datrice di lavoro irrogava in data 13/6/2025 (doc. 8) la sanzione qui in esame disattendendo la richiesta di audizione (“quanto alla richiesta di ulteriore audizione, la Società non la ritiene necessaria, essendosi difeso compiutamente anche per il tramite del Suo legale, che legge in copia”) e tenendo, quindi, una condotta in palese contrasto col disposto ex art. 7 st.lav. come pacificamente interpretato dalla Cassazione.
In accoglimento del ricorso si impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sanzione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) annulla l’impugnata sanzione disciplinare;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente - e, per esso, del difensore antistatario – delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 3.500, oltre IVA se dovuta, CNPA e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 7 maggio 2026
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro