Le sentenze che omettono di applicare interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro possono essere emendate con correzione di errore materiale

Corte d'Appello di Trento ordinanza 23/01/2024 Relatore Cons. Dott. Ugo Cingano
Sentenza in sintesi:
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono accessori somma liquidata in sentenza dal Giudice del Lavoro, che prescindono dalla domanda di parte, e ai sensi dell’art. 429 co. 3 c.p.c., devono essere riconosciuti ex officio; ed infatti, l’art. 429 co. 3 c.p.c. prevede un vero e proprio automatismo per il lavoratore. L'istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. può essere proposta per la stessa sentenza nei confronti della quale penda un giudizio di impugnazione, in quanto, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma (nella specie la Corte d'Appello ha corretto la propria sentenza che aveva omesso di applicare interessi e rivalutazione monetaria ex art 429 co 3 cpc sull'indennità risarcitoria ex art. 18 co. 2 l. 300/1970, pur pendendo ricorso per Cassazione).
testo della sentenza:
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