Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche in presenza di precedenti penali se non sono valutati anche il lavoro, il reddito, i legami familiari, la stabilità abitativa e il percorso di reinserimento sociale

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento Sentenza n 154 del 21 settembre 2026 estensore Cons. Giacomo Bernarsi
Sentenza in sintesi:
Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere esercitata attraverso un'istruttoria adeguata e una motivazione effettiva, che ponga in concreto a confronto i precedenti negativi con gli elementi favorevoli e sopravvenuti relativi al percorso di integrazione, quali lavoro, reddito, legami familiari e stabilità abitativa; il mero richiamo ai precedenti penali, senza spiegare il mutamento rispetto ai precedenti rinnovi del titolo di soggiorno e senza un'effettiva ponderazione degli elementi favorevoli, determina un vizio di motivazione suscettibile di annullamento.
testo della sentenza:

N. 00186/2026 REG.RIC.
N. ____ /____ REG.PROV.COLL.
N. 00186/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2026, proposto da [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Guarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia del seguente atto: provvedimento del Questore di Trento del 16.07.2026, notificato il 23.07.2026 - RI53A11/2026/IMM - di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, pratica 24TN023302, prot. n. A12/2025/IMM, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Trento;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 il cons. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO
A)

Il sig. [RICORRENTE], cittadino marocchino nato il XXX 2003, è presente in Italia dall’anno 2009.

Ha frequentato le scuole in Italia, completando il ciclo della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo XXX.

Dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno per motivi familiari, gli è stato concesso un permesso per minore età e, successivamente, una volta raggiunta la maggiore età, un permesso per lavoro subordinato-attesa occupazione nel 2022, rinnovato nel 2024.

In data 11 dicembre 2024 il sig. [RICORRENTE] ha presentato un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura di Trento, a fronte di tale domanda, gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, con preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, notificato il 26 marzo 2026, cui il ricorrente ha riscontrato con memoria del 2 aprile 2026, sostenendo il radicale mutamento della propria situazione pregressa.

Con il provvedimento del 16 luglio 2026, notificato il 23 luglio 2026, il Questore di Trento ha rigettato l’istanza di rinnovo, richiamando una serie di precedenti penali e di sanzioni amministrative cui l’istante era stato soggetto (nella specie: (a) la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento del 07.03.2024; (b) precedenti sentenze di non doversi procedere per perdono giudiziale (2019) e per esito positivo della messa alla prova (2021); (c) un decreto penale di condanna del 05.05.2022 per reati ex artt. 260 co. 1 e 337 c.p.; (d) un procedimento penale per furto; (e) l’avviso orale del Questore di Trento del 18.01.2024; (f) sanzioni amministrative ex art. 75 DPR n. 309/1990 e un decreto ex art. 3 D. Lgs. n. 159/2011; (g) segnalazioni di polizia non sfociate in condanne; (h), oltre, l’insufficienza reddituale).

Ritenendo illegittimo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il sig. [RICORRENTE] ha proposto il sopra emarginato ricorso, affidandolo a tre motivi (I “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria; II “Violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente; III “Violazione dell’art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. violazione dell’art. 3 della l. 241/1990”), con richiesta di misura cautelare di sospensione dell’efficacia del diniego.

B)

Si è costituito il Ministero dapprima con memoria formale del 7 agosto 2026 ed indi con memoria difensiva del 18 agosto 2026.

L’Amministrazione contesta le argomentazioni avversarie, evidenziando che la valutazione della pericolosità sociale non dipende dal fatto che i reati commessi dal ricorrente non fossero automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ma è rimessa ad una valutazione in concreto come sarebbe avvenuto, in linea con “la giurisprudenza amministrativa [che] ha espressamente affermato che una valutazione discrezionale e ponderata di pericolosità sociale può basarsi anche su elementi e condotte non ancora cristallizzati in una condanna, ferma la necessità di tenere conto di eventuali successive assoluzioni piene che modifichino radicalmente il quadro”.

Del pari, la difesa erariale contesta che i legami familiari possano essere ritenuti decisivi ai fini del rilascio del permesso, a fronte di una valutazione di pericolosità sociale. Così come non valuta sufficiente l’inserimento lavorativo e l’aspetto reddituale, considerati sempre recessivi rispetto alla pericolosità.

In memoria si sostiene altresì che il provvedimento sia ampiamente motivato e corredato di tutti gli elementi utili e necessari per poterne ricostruire l’iter motivazionale che ha portato poi alla decisione di diniego, evidenziando inoltre che il giudizio sulla pericolosità attiene all’Amministrazione ed alla sua discrezionalità, col limite della congruità, logicità, ragionevolezza.

C)

Ha replicato il ricorrente con memoria, ribadendo in particolare che la pericolosità sociale debba essere attuale e concreta e come non sia stato sufficientemente valorizzato il percorso di reinserimento del ricorrente.

D)

All’udienza camerale del 10 settembre 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso - previo avviso della possibilità di definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna, è stato trattenuto in decisione.

E)

Viene in decisione il ricorso sopra emarginato, i cui motivi di gravame possono essere complessivamente trattati congiuntamente, vista la loro connessione logico-giuridica, vertenti di fatto, seppur sotto profili diversi, sul difetto di istruttoria e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Non può revocarsi in dubbio che il ricorrente abbia avuto un passato connotato da un profilo delinquenziale piuttosto marcato e di ciò ne sono prova i numerosi precedenti di cui è stato protagonista da minorenne.

Tali precedenti non sono stati smentiti dal ricorrente e sono stati puntualmente ripresi nel provvedimento gravato.

Non si pone qui in discussione l’ampia discrezionalità in capo alla Questura in riguardo alla valutazione delle circostanze in virtù delle quali possa o non possa essere concesso il permesso di soggiorno.

Cionondimeno, in relazione a quanto esposto dalla difesa del ricorrente, tale discrezionalità non può essere disancorata da una adeguata motivazione ed istruttoria, diversamente trasmodando il provvedimento nel difetto di istruttoria, carenza motivazionale (contraddittorietà) e/o travisamento dei fatti. Su tali aspetti questo Giudice ha potere di intervento.

Ebbene, nel caso di specie risulta che il ricorrente sia stato beneficiato di rinnovati permessi di soggiorno (per minore età e per lavoro subordinato – attesa di occupazione) fino al 2024, quando fino a quel momento egli aveva già perpetrato i fatti criminosi oggetto dei vari giudizi.

Per inciso, ribadita la diversità dei piani degli esiti (che possono anche essere favorevoli) dei giudizi penali, rispetto alla valutazione amministrativa di pericolosità sociale, non rileva qui la vicenda processuale riferita ai fatti (tutti antecedenti alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per cui è causa) oggetto della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Trento del 7 marzo 2024.

Rileva invece, come accennato, che, pur a fronte della commissione dei reati de quibus da parte del ricorrente, gli sia stato più volte rinnovato il permesso di soggiorno.

Per contro, alla domanda da ultimo presentata per il rinnovo del permesso, da cui poi è scaturito il presente giudizio, è stato opposto il diniego, senza che sostanzialmente il quadro “criminoso” si sia modificato in tal modo da poter affermare che sia adesso insorta quella “pericolosità sociale” che prima invece non era stata assunta, concedendo i permessi di soggiorno.

Invero, l’impianto del provvedimento poggia pressoché interamente sulla “grave sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i Minorenni di Trento il 07.03.2024”, ponendosi in antinomia rispetto ad una sostanzialmente immutata “in peius” situazione in capo al ricorrente ed invece ad una mutata situazione in senso positivo, per cui il diniego risulta porsi in un insanabile contrasto/contraddittorietà con i rinnovi concessi fino a questo momento.

Ritiene il collegio che, in ossequio al disposto di cui all’art.5, c. 5, D. Lgs. n. 286/1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”), non sia stata data idonea valorizzazione delle nuove circostanze positive che hanno visto il ricorrente impegnarsi lavorativamente e che, a tal proposito, non è stato considerato il nuovo impiego come fonte di reddito.

Il provvedimento “ricade” invece nel loop motivazionale del richiamo alla sentenza del Tribunale dei Minorenni, anche quando si riferisce ai legami familiari, asserendo che “non sono serviti da deterrente alla commissione di reati, anzi, come si evince dalla sentenza n. 62 emessa dal tribunale dei Minorenni di Trento il 17,9, 2019, il contesto familiare dell’istante risulta caratterizzato da gravi condotte (…)”.

Dunque per tutto il periodo in cui sono stati rilasciati i vari rinnovi di permesso, e durante il quale sono stati commessi i vari reati, il medesimo contesto familiare non è stato ostativo, risultandolo (immotivatamente) invece ora, quando un barlume di luce si vede dando lettura della “relazione per l’udienza del 22 gennaio 2026” (Corte di Appello di Trento sez. pen. Minori), da cui si evince un – per quanto possibile – raggiunto equilibrio familiare, una abitazione sicura, un progressivo impegno lavorativo del ricorrente.

Di ciò si dà conto nell’ordinanza della C.A. di Trento sez. Minorenni, del 23 aprile 2026, in cui si legge: “osservato che il giovane è stato valutato come maggiormente orientato al cambiamento, dotato di risorse personali e sociali significative, sostenuto dalla famiglia e ben inserito nel lavoro, per cui emerge una sua reale disponibilità a sostenere la messa alla prova, quale opportunità di maturazione e responsabilizzazione, e al fine di attuare un progetto di vita orientato all’inclusione sociale e al rispetto della legalità; (…) che la progettualità predisposta appare valida per la rielaborazione critica delle vicende del passato e per la proiezione positiva nella società, apprezzandosi la volontà già manifestata dal giovane anche con azioni concrete (…)”.

Questo Giudice, per le ragioni su esposte, ritiene che il provvedimento risulti sprovvisto di sufficiente ed adeguata motivazione, posto che “(…) la gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, di conseguenza, non possono esentare l’amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e l’interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale; tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l’esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento; solo all’esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all’autorità amministrativa” (T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 20/11/2023, n. 847).

F)

In definitiva, il ricorso merita accoglimento.

In relazione alla natura del vizio invalidante rilevato (difetto di motivazione), restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

G)

Considerata la peculiarità della materia e le argomentazioni addotte dalle difese, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti, impregiudicata ogni ulteriore attività dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Giacomo Bernardi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giacomo Bernardi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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