REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sub n. 128/2024 R.G., promossa con ricorso depositato l’11 settembre 2024 da:
[RICORRENTE], rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
[SOCIETÀ CONVENUTA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da [DIFENSORE DELLA CONVENUTA – OSCURATO]
CONVENUTA
e contro
[COMPAGNIA ASSICURATRICE TERZA CHIAMATA], in persona del procuratore, rappresentata e difesa da [DIFENSORE DELLA TERZA CHIAMATA – OSCURATO]
TERZA CHIAMATA
In punto: risarcimento danni da malattia professionale; impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Ricorrente
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione.
Quanto alla CTU del dott. Longo
Vista la lacunosa relazione depositata dal CTU dott. Longo e le criticità riscontrate, si richiede che l’Ill.mo Tribunale voglia disattendere le risultanze della CTU quanto all’origine professionale delle patologie di cui risulta affetta la ricorrente e quanto alla circostanza se la medesima fosse affetta da disabilità secondo la nozione eurounitaria al momento del licenziamento, aderendo alle risultanze emergenti dalla CTP del dott. Dell’Uomo;
oppure, in subordine, voglia disporre la sostituzione del CTU, posto che:
• l’accertamento dell’eziologia professionale delle patologie sofferte dalla ricorrente avrebbe dovuto avere ad oggetto il confronto fra lo stato di salute della ricorrente al momento dell’inizio della sua attività lavorativa presso la convenuta nel 2018 e quello emerso al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel gennaio 2024;
• il CTU non ha preso in considerazione la documentazione agli atti e soprattutto se l’attività lavorativa, per come descritta dalle testimonianze, e per come svolta dalla ricorrente dal 2018 al 2024 presso la convenuta, fosse idonea quantomeno ad aggravare la sua patologia;
• il CTU non ha preso in considerazione se il mancato rispetto delle limitazioni imposte dal medico competente a partire dal 2021 possa aver inciso sull’aggravamento della patologia;
• il CTU ha mostrato di non conoscere la nozione eurounitaria di disabilità, negando che la ricorrente ne fosse portatrice poiché l’invalidità civile era stata riconosciuta in data successiva al licenziamento e, nella medesima relazione, riconoscendola paradossalmente affetta da una menomazione dell’integrità psicofisica dell’8% per le patologie vertebrali lombari e del 3% per le patologie a carico del piede, per un totale dell’11%.
Quanto al danno alla salute
Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in merito alla malattia professionale occorsa alla ricorrente dal 22 giugno 2020;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla dipendente, quantificati nella somma di euro 48.312,53, comprensiva di rivalutazione e interessi alla data odierna, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Oltre alla rifusione delle spese del giudizio e degli oneri di legge, aumentate fino al 30% ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Quanto al licenziamento
Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente con lettera datata 23 gennaio 2024 e, conseguentemente:
In via principale
Condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagarle, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 o, comunque, in subordine, ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23/2015, una somma pari alla retribuzione utile per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull’importo mensile di euro 2.310,00 ovvero sul diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In subordine
Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, un’indennità pari a 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a euro 2.310,00 per una mensilità, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa.
In estremo subordine
Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2015, un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a euro 2.310,00 per una mensilità, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa.
In ulteriore ed estremo subordine
Sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la non computabilità ai fini del comporto della malattia dovuta a Covid-19 per i soli pubblici impiegati e non anche per i dipendenti del settore privato.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di competenze professionali pari a euro 11.327,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
In via istruttoria: come in note difensive”.
Convenuta
“– in via preliminare, per i motivi sopra illustrati, autorizzare la società resistente alla chiamata del terzo [COMPAGNIA ASSICURATRICE TERZA CHIAMATA], con contestuale differimento della prima udienza, concedendo termine per la notifica al terzo del provvedimento, del ricorso introduttivo e dell’atto di costituzione, affinché la resistente sia tenuta indenne e manlevata dalla medesima compagnia assicuratrice rispetto alle richieste risarcitorie e da ogni e qualsiasi pregiudizio, se e in quanto accolte, avanzate dalla ricorrente, in ragione della copertura assicurativa;
– nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
– in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ridurre il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e disporre la manleva della terza chiamata; per quanto riguarda l’impugnazione del recesso, limitare l’indennità risarcitoria al minimo edittale, detraendo in ogni caso l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum.
Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Terza chiamata
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
• in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l’effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva;
• in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla ricorrente nei confronti della convenuta, ritenere inoperante la polizza assicurativa e dichiarare che nulla è dovuto dalla compagnia assicuratrice;
• in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, escludere dalla garanzia eventuali indennità relative all’illegittimità del licenziamento, decurtare i danni evitabili ai sensi dell’art. 1227 c.c. e gli eventuali importi riconosciuti dall’INAIL, contenendo l’obbligazione della compagnia nei limiti della garanzia per malattie professionali e ponendo a carico dell’assicurata l’importo della franchigia contrattuale di euro 25.000, oltre alle spese di lite.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l’11 settembre 2024, [RICORRENTE], premesso di essere stata dipendente della [SOCIETÀ CONVENUTA] dal 1° dicembre 2018, inizialmente con contratto di somministrazione presso un’agenzia per il lavoro, di avere riportato nel corso dell’attività lavorativa una malattia professionale e di essere stata licenziata il 23 gennaio 2024 per superamento del periodo di comporto, conveniva in giudizio la società per ottenere:
A) l’accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento, con condanna, in via principale, alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015 ovvero, in subordine, al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di 36 mensilità ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015 ovvero, in estremo subordine, nella misura di 6 mensilità ex art. 9;
B) l’accertamento della responsabilità dell’ex datrice di lavoro in relazione alla malattia professionale patita e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 46.957,54.
A sostegno della domanda sub A), la ricorrente evidenziava di trovarsi in una situazione di disabilità, con conseguente natura discriminatoria del licenziamento alla luce dell’interpretazione eurounitaria della direttiva 2000/78/CE e della giurisprudenza di legittimità; in subordine deduceva l’illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto.
Quanto alla domanda sub B), affermava che il tipo di lavorazione svolta le aveva cagionato una discopatia L5-S1 con lombosciatalgia bilaterale e un alluce valgo bilaterale, entrambi ascrivibili a una condotta datoriale violatrice della normativa antinfortunistica.
Nel costituirsi in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, la convenuta ribadiva la piena legittimità del licenziamento, negava che la ricorrente fosse disabile e che la malattia fosse imputabile alla datrice di lavoro, contestava la quantificazione dei danni e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva la compagnia assicuratrice.
Disposta la chiamata in causa, la compagnia assicuratrice si costituiva aderendo alle difese della convenuta, eccependo l’inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, in subordine quanto al quantum.
Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testimoni sui capitoli di prova ammessi dal giudice. I nominativi dei testimoni sono qui oscurati.
All’udienza del 10 aprile 2025 il giudice istruttore disponeva CTU a mezzo del dott. Daniele Longo.
Dopo plurimi rinvii in attesa del deposito della CTU, all’udienza di discussione, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
Presunta malattia professionale
La domanda attorea sul punto è infondata.
I consulenti tecnici d’ufficio hanno ritenuto che gli episodi di lombosciatalgia, la scoliosi sinistro-convessa del rachide lombare, la rettilineizzazione della fisiologica lordosi lombare, la riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 e l’anterolistesi di L5 su S1 fossero già presenti l’11 marzo 2018, come risultante dal verbale di pronto soccorso e dalla radiografia della colonna lombosacrale, quindi anteriormente all’inizio del rapporto lavorativo presso la convenuta, avvenuto il 1° dicembre 2018.
Secondo il CTU, il criterio temporale consente di escludere che la patologia lombare manifestatasi già l’11 marzo 2018 possa essere conseguenza di un’attività lavorativa iniziata mesi dopo e che l’esposizione lavorativa presso la convenuta possa aver costituito un’aggravante, considerate anche le limitazioni all’idoneità di volta in volta prescritte dal medico competente.
Le attività svolte dalla ricorrente, i rischi cui era esposta e le limitazioni funzionali prescritte dal medico competente, tra cui la movimentazione manuale di carichi inferiore a 15 kg dal 7 luglio 2021 e inferiore a 12 kg dal 31 agosto 2023, permettono inoltre di escludere che la patologia dell’alluce valgo bilaterale, operato a sinistra, sia conseguenza dell’attività lavorativa svolta presso la convenuta.
La perentorietà di tali conclusioni, che negano l’eziologia professionale della malattia ed escludono qualsivoglia aggravamento ascrivibile al contesto lavorativo, priva di rilievo le obiezioni mosse sul punto dal consulente tecnico di parte attrice.
Né indicazioni di segno contrario sono pervenute dalle deposizioni testimoniali, poiché le affermazioni della teste di parte ricorrente [TESTIMONE – OSCURATO] circa la movimentazione, da parte degli addetti alla linea di confezionamento, di scatole di peso superiore a quello consentito, hanno trovato ampia smentita nelle dichiarazioni dei testi di parte convenuta [TESTIMONE – OSCURATO] e [TESTIMONE – OSCURATO], i quali hanno riferito che il peso medio delle scatole si aggirava attorno ai 2 kg e quello massimo non superava i 6 kg, valori inferiori a quelli movimentabili dalla ricorrente anche a seguito delle limitazioni imposte dal medico competente.
Si impone, pertanto, il rigetto della pretesa attorea volta a ottenere il risarcimento dei danni da presunta malattia professionale.
Licenziamento
La domanda relativa al licenziamento va accolta.
È fondata la ricostruzione della difesa della lavoratrice, secondo cui il licenziamento è nullo in quanto discriminatorio, con conseguente applicazione dei primi due commi dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015.
Le condizioni sanitarie della ricorrente rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il CTU, pur escludendo l’origine professionale della malattia, ha ritenuto che la ricorrente presentasse una menomazione dell’integrità psicofisica dell’8% per le patologie vertebrali lombari e del 3% per le patologie a carico del piede, per un totale dell’11%.
Tali patologie sono durature e determinano una minorazione fisica della lavoratrice idonea a ostacolare la sua partecipazione, in condizioni di parità, alla vita professionale.
Risultano quindi integrati i requisiti elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria perché una patologia sia considerata disabilità ai fini del diritto antidiscriminatorio, in particolare secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata in sentenza.
Ai fini dell’accertamento di eventuali condotte discriminatorie sul luogo di lavoro, non rileva che la disabilità sia stata riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, della legge n. 68/1999 o che rientri nelle definizioni di inidoneità o inabilità dettate da discipline settoriali di diritto interno. Non esiste una definizione univoca di disabilità tra i diversi settori dell’ordinamento e, in ambito giuslavoristico, la condizione di disabilità dipende dall’accertamento della menomazione fisica del lavoratore, secondo la nozione eurounitaria.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è nullo. L’applicazione di un periodo di comporto di uguale durata ai lavoratori non disabili e ai lavoratori disabili rappresenta, di per sé, una condotta discriminatoria, poiché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasforma il criterio apparentemente neutro del computo del comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del gruppo sociale protetto, posto in posizione di particolare svantaggio.
La società convenuta non ha dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di predisporre accomodamenti ragionevoli in favore della conservazione del posto di lavoro della lavoratrice disabile. Tale onere della prova incombe sul datore di lavoro.
A tal proposito, non può trascurarsi che la convenuta ha omesso di informare, in qualunque modo, la dipendente dell’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Tale avvertimento può essere ricondotto agli accomodamenti ragionevoli che la datrice di lavoro aveva il dovere di predisporre in favore della dipendente disabile.
La circostanza che, in prossimità della scadenza, il datore possa avere comunicato l’approssimarsi del termine di comporto non dimostra comunque l’adempimento del più ampio obbligo di interlocuzione individualizzata, volto a verificare la connessione delle assenze con la condizione di disabilità e a valutare misure ragionevoli e non sproporzionate per evitare il recesso.
La condotta della datrice di lavoro risulta dunque illegittima anche sotto il profilo del dovere di predisposizione degli accomodamenti ragionevoli. Ciò rappresenta un ulteriore elemento di discriminazione che conduce alla nullità del licenziamento.
L’accertamento della natura discriminatoria del licenziamento rende superflua l’analisi degli ulteriori motivi di ricorso.
In definitiva, la convenuta va condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrisponderle un’indennità commisurata a una retribuzione utile per il calcolo del TFR di euro 2.310,00 mensili dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nessuna prova è stata fornita dalla convenuta in ordine all’aliunde perceptum o all’aliunde percipiendum.
Domanda di manleva nei confronti della terza chiamata
La convenuta ha chiesto di essere manlevata dalla terza chiamata in relazione a tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla ricorrente.
La compagnia assicuratrice ha eccepito l’inoperatività della polizza.
La condanna della convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare l’indennità sopra indicata è pacificamente esclusa dalla copertura assicurativa, la quale riguarda i danni subiti dai lavoratori a seguito di infortuni sul lavoro o malattia professionale, ipotesi quest’ultima che, come sopra visto, non ricorre nel caso di specie.
Ne consegue il rigetto della domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata.
Spese
L’esito della vertenza, che ha visto un accoglimento parziale delle pretese attoree, giustifica la condanna della convenuta al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio, con compensazione del restante terzo.
Il rigetto della domanda di manleva comporta l’obbligo per la convenuta di pagare le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata.
Le spese dei consulenti tecnici d’ufficio, da liquidarsi in assenza di notula nella misura di euro 800, oltre IVA se dovuta, vanno poste a carico esclusivo della parte ricorrente, essendo la stessa risultata soccombente in relazione alla domanda di risarcimento dei danni da malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 23 gennaio 2024 e, per l’effetto, condanna la convenuta a reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrisponderle un’indennità ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, commisurata a una retribuzione utile per il calcolo del TFR di euro 2.310,00 mensili dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• respinge nel resto;
• condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente, e per essa del difensore antistatario, dei due terzi delle spese legali, che liquida per l’intero in euro 8.259, di cui euro 259 per esborsi e il resto per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%, con compensazione del restante terzo;
• condanna la convenuta al pagamento in favore della terza chiamata delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei consulenti tecnici d’ufficio, che liquida in euro 800, oltre IVA se dovuta.
Così deciso in Rovereto il 30 luglio 2026.
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro