REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 1/4/2026 sub nr. 59/2026 da:
[RICORRENTI], rappresentate e difese dall’Avv. Giovanni Guarini e dall’avv.ssa Laura Manunta del Foro di Rovereto (TN) giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cappa del Foro di Brescia giusta procura generale alle liti rep. 93106 not. Tuccari di Roma allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: riconoscimento rendita superstiti ed assegno funerario ex art. 85 DPR 1124/65
CONCLUSIONI
Ricorrenti:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Accertare e dichiarare che il decesso del lavoratore assicurato è conseguenza diretta della malattia (neoplasia polmonare) contratta sul lavoro;
Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla rendita ai superstiti ex art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
Condannare l'INAIL alla costituzione della rendita ai superstiti nella misura di legge, con decorrenza dal giorno successivo al decesso del lavoratore assicurato (ossia dal 14.02.2024);
Condannare l'INAIL al pagamento dell'assegno funerario di € 10.000,00 previsto dall'art. 85 del T.U. 1124/1965;
Condannare l'INAIL al pagamento dei ratei arretrati maturati dalla data del decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare l'INAIL al pagamento delle spese legali e onorari di lite e di CTU e di CTP (pari ad € 610).”
Convenuto:
“Voglia l’ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
In via principale nel merito:
rigettare il ricorso promosso dalle ricorrenti, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minorenni, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare integralmente i provvedimenti di rigetto adottati dall’INAIL in data 10 ottobre 2025 e 3 dicembre 2025, negando il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario di cui all’art. 85 DPR 1124/65;
condannare le ricorrenti al pagamento in favore dell’INAIL delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1/4/2026 la coniuge del lavoratore deceduto, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie, chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui l’I.N.A.I.L. aveva respinto le domande dalle stesse proposte al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni di cui all’art. 85 D.P.R. 1124/65 a seguito del decesso per neoplasia polmonare del marito e, rispettivamente, padre, lavoratore assicurato, operaio saldatore presso una società di Arco dal febbraio 1990 fino al 2/11/2023.
A sostegno della loro pretesa affermavano la natura professionale della patologia quale conseguenza dell’esposizione pluridecennale ai fumi di saldatura.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'I.N.A.I.L. affermava la piena legittimità degli adottati provvedimenti atteso che il lavoratore non era stato adibito alle lavorazioni dell’acciaio inossidabile (alle quali viene ricondotta l’esposizione a cromo esavalente e nichel, sostanze classificate come cancerogene certe dalla IARC) ed era un accanito fumatore.
Dopo l’audizione di alcuni testi, all’odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente, con contestuale deposito della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Dall’istruttoria testimoniale è emerso che:
nel luogo di lavoro non vi era una separazione tra il reparto di lavorazione del ferro e quello dell’inox;
il capannone ove venivano effettuate le saldature è stato per molti anni privo di idonei impianti di areazione;
il lavoratore assicurato – al pari degli altri saldatori – non utilizzava i DPI.
Tali risultanze escludono ogni fondatezza alla tesi dell’INAIL secondo cui non si verterebbe in tema di patologia tabellata non essendo il lavoratore assicurato stato addetto alle lavorazioni dell’inox, visto e considerato che la promiscuità del luogo di lavoro ha certamente fatto sì che egli fosse esposto anche a sostanze quali cromo esavalente e nichel tabellate per la neoplasia polmonare.
Ne consegue che alle ricorrenti – rispettivamente moglie e figlie del de cuius – deve essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti ed all’assegno funerario, con decorrenza di legge dal decesso dell’assicurato.
L’INAIL deve essere, pertanto, condannato alla costituzione in favore delle ricorrenti della rendita ex art. 85 D.P.R. 1124/65, nonché alla corresponsione dell’assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, ed al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre interessi legali, da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, 6° comma della legge n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
accerta e dichiara che il lavoratore assicurato è deceduto a causa di neoplasia polmonare di origine professionale, e che, per l’effetto, le ricorrenti, in qualità, rispettivamente di coniuge e figlie superstiti, hanno diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario;
per l’effetto, condanna l’INAIL alla costituzione in favore delle ricorrenti della rendita di cui all’art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell’assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria se maggiore, con decorrenza di legge dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l’INAIL alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 4.500 per compensi di avvocato ed € 610 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto il 24 settembre 2026
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro -