REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nellapersona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossacon ricorso depositato in data
3.11.2023
d a
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini
pec giovanni.guarini@pec.it
ricorrente
c o n t r o
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Conti pec
avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it e dall’avv. MaurizioRoat pec
avvmaurizioroat@recapitopec.it
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/oillegittimità e comunque annullare
il licenziamento intimato dalla convenuta
al ricorrente con lettera datata 20 febbraio 2023 e
conseguentemente:
in via principale:
condannare la convenuta, in
persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrareil ricorrente
nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di indennitàrisarcitoria ex dall’art.
2, comma 1 d.lgs 23/2015 o comunque in subordine dall’art. 2comma 3 d.lgs 23/2015
una somma pari alla retribuzione utile per il calcolo delTFR maturata e maturanda
dalla data del licenziamento a quella dell’effettivareintegrazione, da calcolarsi
sull’importo mensile di € 2.314,59, ovvero sul diversoimporto ritenuto di giustizia,
oltre al versamento dei contributi previdenziali eassistenziali;
in subordine:
condannare la convenuta Gn
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alricorrente
art. 3 comma 1 d.lgs 23/2015, un’ indennità di importo pari36 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto pari a € 2.314,59 (1 mensilità) o comunque lamaggiore o minore somma che il
Giudice riterrà equa;
in estremo subordine:
condannare la convenuta, in
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alricorrente
ex art 9 d.lgs 23/2015, un'indennità di importo pari 6mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamentodi fine rapporto pari a €
2.314,59, (1 mensilità) o comunque la maggiore o minoresomma che il Giudice riterrà
equa;
con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio edoneri di legge aumentate fino al
30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37ed anticipazioni pari ad
euro 259 con distrazione a favore del difensore patronoantistatario e spese peritali
pari ad € 976 (doc 21)”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettarsi integralmente le domande svolte dal ricorrentein quanto infondate in fatto
e diritto con il favore delle spese di lite o in subordineridursi le stesse come di giustizia
detratto anche l’aliunde perceptum”.
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente
premesso:
✓ di aver lavorato dal 17.8.2020al 24.2.2023 alle dipendenze della società
in esecuzione di contratto a tempo
indeterminato, con inquadramento quale operaio di quartolivello CCNL Edili
Industria e con mansioni di autista, escavatorista emanovale;
✓ di essere stato aggredito, ilgiorno 18 maggio 2022, dal collega manutentore
dal quale riceveva un violentissimo spintone, che lo facevacadere a terra,
procurandogli una “frattura articolare complessa radiodistale sinistro. Trauma
coscia sinistra”,
✓ di essergli residuati: “Dolorepersistente al polso sx, in particolare durante gli sforzi.
Limitazione grave dei movimenti del polso sx nei vari piani.Deficit marcato della forza
complessiva a pugno della mano sx”,
✓ di essere stato assente dallavoro per malattia a decorrere dal 18 maggio 2022,
✓ di essergli stato intimato“licenziamento per superamento del periodo di comporto di
malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023 e avente ilseguente tenore:
“In data 11 febbraio 2022 si è compiuto il Suo 270° giornodi assenza dal lavoro per
malattia, iniziata il 18 maggio 2022.
Il vigente C.C.N.L. Edilizia Industria (art.26) prevede unperiodo di conservazione
del posto di lavoro di 270 giorni per il lavoratore assenteper malattia.
Ella è rimasta assente per malattia un periodo pari a quellodi conservazione del
posto di lavoro.
Considerato quindi interamente esaurito il periodo dicomporto, Le comunichiamo il
recesso dal contratto di lavoro, con effetto immediato, aisensi dell’art.2110 c.c. e
dell’art.26 del CCNL.
Unitamente alle sue competenze Le sarà liquidata l’indennitàcontrattualmente
prevista per il periodo di preavviso” –
propone:
A)
in via principale
domanda di accertamento della nullità del licenziamento alui intimato perché il periodo
di comporto considerato dal datore riguarda i lavoratoriammalati normodotati (mentre il
ricorrente asserisce di essere affetto da disabilità),trattandosi di quello indicato dalla
clausola n. 26 CCNL cit., la quale prevede un periodo dicomporto di identica durata sia
per i normodotati che per i disabili e quindi è viziata danullità perché discriminatoria alla
luce del disposto ex art. 15 co.1, lett. b) St. Lav., inriferimento al fattore di protezione
dell’handicap secondo l’art. 2, lett. b) e l’art. 3 co.3-bisd.lgs. 9.7.2003, n. 216, che ha
dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità ditrattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro (nonché in relazionealla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del13.12.2006, approvata in nome
della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE delConsiglio, del 26.11.2009 e
all’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea),
oppure
domanda di accertamento della nullità del licenziamento alui intimato perché la società
datrice non ha posto in essere accomodamenti ragionevoliche, al fine di garantire il
rispetto del principio della parità di trattamento deidisabili, le erano imposti dall’ art. 3
co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all’art. 5 direttiva2000/78/CE, che prescrive, allo
stesso fine, l’obbligo datoriale di adottare “soluzioniragionevoli”), quali il dare avviso al
lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo dicomporto nonché della
possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativanon retribuita;
B)
in via subordinata
domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato
adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola
n. 26 CCNL cit. per l’ipotesi di assenza dal lavoro permalattia comune, mentre nella
vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibilea un’ipotesi di infortunio
sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., ilquale prescrive: “In caso di
infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha dirittoalla conservazione del posto fino
a quando dura l’inabilità temporanea che impediscatotalmente e di fatto all’operaio
medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la dataindicata nel certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavororilasciato dal competente Istituto”; il
ricorrente ne evince che “in via incidentale, al fine divalutare il mancato superamento
del periodo di comporto, il Giudice potrà riconoscere lasussistenza di un periodo di
inabilità temporanea di competenza Inail (e quindi sottrattoal periodo di comporto) dal
18.5.2022 al 23.8.2022, disapplicando il provvedimentoamministrativo dell’Inail che
disconosce l’infortunio occorso qualificandolo comemalattia”;
oppure
domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato
adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola
n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavorosubordinato all’epoca
intercorrente tra le parti era assoggettato anche alladisciplina dettata dal contratto
collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per idipendenti delle imprese edili ed
affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale,derogando in melius al CCNL cit.,
dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che ilperiodo di comporto utile alla
conservazione del posto di lavoro di cui all’articolo 26 delCCNL 18.6.2008, sia pari a
365 giorni di calendario, indipendentemente dall’anzianitàdi servizio del lavoratore…”.
oppure
domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato in
difetto del superamento del periodo di comporto previsto (in270 giorni) dalla clausola n.
26 CCNL cit. (parte ricorrente non formula ulterioriprecisazioni, ritenendo che in
proposito gli oneri allegatori e probatori ricadonointeramente sul datore di lavoro).
Insta per l’applicazione:
A)
in via principale,
della tutela reintegratoria e indennitaria forte ex art. 2co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
B)
in subordine,
della tutela indennitaria ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015;
C)
in ulteriore subordine,
della tutela indennitaria ex art. 9 co.1 d.lgs. 23/2015.
§2
le ragioni della decisione
1. premessa
Il ricorrente propone cinque domande di accertamento dellanullità del licenziamento a lui
intimato con comunicazione ricevuta in data 24.2.2023, dicui:
A) in via principale
due (prima e seconda domanda) pari ordinate, che fonda,
la prima sulla nullità per discriminatorietà della clausolan. 26 CCNL cit., che fissa in 270
giorni il periodo di comporto sia per i normodotati, sia peri disabili, mentre avrebbe dovuto prevedere per i secondi un periodo più lungo,con conseguente nullità dell’atto di
licenziamento perché intimato in relazione a un periodo di270 giorni,
la seconda sulla nullità dell’atto di licenziamento perchénon preceduto dall’adozione, da
parte della società datrice, di quegli adattamentiragionevoli (quali il dare avviso al
lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo dicomporto nonché della
possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativanon retribuita), che le imponeva,
nel caso di applicazione ai lavoratori disabili del periododi comporto di 270 giorni
previsto dall’art. 26 CCNL cit., l’art. 3 co.3-bis d.lgs.216/2003 (in relazione all’art. 5
direttiva 2000/78/CE) ,
B) in via subordinata
tre pari ordinate (terza, quarta e quinta domanda), chefonda,
la terza sulla nullità dell’atto di licenziamento perchéintimato adducendo il superamento
del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dallaclausola n. 26 CCNL cit. per
l’ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentrenella vicenda in esame trova
applicazione, in quanto riconducibile a un’ipotesi diinfortunio sul lavoro, il disposto ex
clausola n. 27 CCNL co.2 cit., che attribuisce al lavoratoreinfortunato il diritto alla
conservazione del posto “fino a quando dura l’inabilitàtemporanea che impedisca
totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere allavoro e comunque non oltre la
data indicata nel certificato definitivo di abilitazionealla ripresa del lavoro rilasciato dal
competente Istituto”;
la quarta sulla nullità dell’atto di licenziamento perchéintimato adducendo il
superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni)dalla clausola n. 26 CCNL
cit., senza considerare che il rapporto di lavorosubordinato all’epoca intercorrente tra le
parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dalCCPL per i dipendenti delle
imprese edili ed affini della Provincia di Trento del27.2.2018, il quale, derogando in melius al CCNL cit., dispone, alla clausolan. 9 co.1, un periodo di comporto pari a 365
giorni,
la quinta sulla nullità dell’atto di licenziamento, stanteil mancato superamento del
periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausolan. 26 CCNL.
- - -
Parte ricorrente così motiva il carattere di principalitàdelle prime due domande:
“… è evidente che il motivo principale del licenziamento èquello cristallizzato nel provvedimento
espulsivo, che, errando, ritiene il periodo di comportoapplicabile quello di cui all’art 26 CCNL
Edilizia Industria, che non prevede un periodo di comportodifferenziato fra disabili e
normodotati (previsione discriminatoria a monte) e reiteratale discriminazione a valle,
irrogando il licenziamento sulla base del superamento ditale termine indirettamente
discriminatorio per il signor”.
L’assunto non può essere condiviso.
Nell’elaborare il consueto sillogismo giuridico eindividuare l’ordinaria sequenza norma
– fatto – effetto il giudice è, in primo luogo, chiamato astabilire quale regola generale e
astratta trovi applicazione nella vicenda concreta.
Solo una volta delineata la premessa maggiore assumonorilievo e utilità le considerazioni
in punto validità e interpretazione, le quali non potrannoche riguardare le regola che
delinea la fattispecie astratta cui è sussumibile il casoconcreto.
Venendo al caso in esame, il ricorrente, nel proporre laterza e la quarta domanda,
sostiene che la durata del periodo (cd. comporto) – in cuiil lavoratore assente per malattia
ha diritto di conservare il posto di lavoro ed è precluso aldatore l’esercizio della facoltà
di recesso (che gli è consentito al termine del periodomedesimo) – sia disciplinata non
già dalla clausola n. 26 CCNL cit., ma, rispettivamente:
❖ o dalla clausola n. 27 CCNL,la quale, nell’ipotesi di assenza dal lavoro per malattia
derivante lesioni subite per effetto di un infortunio sullavoro, attribuisce al lavoratore
infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino aquando dura l’inabilità
temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaiomedesimo di attendere al
lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificatodefinitivo di abilitazione
alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;
❖ o dalla clausola n. 9 CCPLcit., la quale, derogando in melius al CCNL cit., prevede
un periodo di comporto pari a 365 giorni, in luogo dei 270giorni stabiliti dalla
clausola n. 26 CCNL.
Appare evidente che nel caso di fondatezza o dell’una odell’altra ipotesi il licenziamento
sarebbe affetto, alla luce dell’insegnamento delle SezioniUnite della Suprema Corte
(Cass. S.U. 22.5.2018, n. 12568), da nullità per violazionedella norma imperativa ex art.
2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero, alla lucedell’insegnamento della
Consulta (Corte cost. n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la
tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte.
Nel contempo sarebbe superfluo, per la decisione dellacontroversia, stabilire, come
imporrebbe l’esame della prima e della seconda domanda, sela clausola n. 26 CCNL cit.
sia viziata da nullità perché discriminatoria (in quantoprevede un periodo di comporto di
identica durata sia per i normodotati che per i disabili,con conseguente nullità dell’atto di
licenziamento, essendo stato intimato considerando ilperiodo ivi previsto di 270 giorni da
ritenersi riferito ai normodotati), atteso che quellaclausola non trova applicazione o
perché la vicenda in esame è sussumibile nella fattispeciedell’infortunio sul lavoro ex
clausola n. 27 CCNL cit. o perché è derogata dalla clausolan. 9 CCPL cit., che prevede
un periodo di comporto più lungo pari a 365 giorni.
Inoltre l’asserito carattere discriminatorio della clausolan. 26 CCNL cit. (afferente alla
prima e alla seconda domanda) non potrebbe avere un’autonomarilevanza in ordine né al
vizio inficiante il licenziamento intimato al ricorrente, néalla tutela a questi spettante,
atteso che, al pari di quanto accadrebbe nel caso diviolazione della clausola n. 27 CCNL
cit. (afferente alla terza domanda) o della clausola n. 9CCPL cit. (afferente alla quarta
domanda), ne conseguirebbe la nullità dell’atto dilicenziamento per violazione della
norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrentegodrebbe delle tutele
reintegratoria e indennitaria forte prevista dall’art. 2co.1 e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
Qualora la società datrice avesse intimato il licenziamentoprima che si esaurisse il
periodo di comporto di 270 giorni previsto dalla clausola n.26 CCNL cit., come
prospettato dal ricorrente nel proporre la quinta domanda,risulta palese che il
licenziamento sarebbe affetto da nullità per violazionedella norma imperativa ex art.
2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero le tutelereintegratoria e indennitaria
forte.
Nel contempo anche in questa ipotesi sarebbe superfluo, perla decisione della
controversia, stabilire se la clausola n. 26 CCNL cit. siaviziata da nullità perché
discriminatoria, atteso che anche nel caso di validità ditale clausola il licenziamento
sarebbe nullo per violazione della norma imperativa ex art.2110 co.2 cod.civ. e il
ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria eindennitaria forte prevista dall’art. 2 co.1
e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
La terza, la quarta e la quinta domanda di accertamentodella nullità del licenziamento,
che il ricorrente formula in modo pari ordinato, possonoessere esaminate nella sequenza
suggerita dal criterio della ragione più liquida implicitonel disposto ex art. 276 co. 2
cod.proc.civ. che lascia libero il giudice di sceglierel’ordine con cui esaminare le
questioni di merito.
E’ opportuno precisare che non si tratta dell’applicazionedel principio di fonte
giurisprudenziale – Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass.9.1.2019, n. 363; Cass. 11.5.2018,
n. 11458 – il quale, invece, attiene all’ordine di esamedelle questioni pregiudiziali e di
quelle di merito (mentre le tre domande qui in esame sonostate proposte in via pari
ordinata) e, alla luce dei precetti ex art. 24 e 111 Cost.nonché in deroga alle previsioni
ex art. 276 co.2 cod.proc.civ., consente al giudice diesaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio,anche in presenza di una questione
pregiudiziale.
2. in ordine alla (quinta) domanda di accertamento dellanullità del licenziamento
perché intimato prima dell’esaurimento del periodo dicomporto previsto dalla
clausola n. 26 CCNL cit.
Il ricorrente propone domanda di accertamento della nullitàdel licenziamento de quo
perché intimato in difetto del superamento del periodo dicomporto previsto in 270 giorni
dalla clausola n. 26 CCNL cit..
Parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni,ritenendo che in proposito gli oneri
allegatori e probatori ricadano interamente sul datore dilavoro.
La presente domanda, proposta dal ricorrente quale quinta, ècertamente più liquida
rispetto a quelle proposte quali terza (adducendo che ladurata del periodo di comporto è
disciplinata dalla clausola n. 27 CCNL) e quarta (adducendoche la durata del periodo di
comporto è disciplinata dalla clausola n. 9 CCPL), attesoche per la sua decisione è
sufficiente effettuare il conteggio delle giornate in cui ilricorrente è rimasto assente dal
lavoro per malattia.
La domanda non è fondata.
E’ concordemente allegato dalle parti che il ricorrente hainiziato ad assentarsi dal lavoro
il giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato pressol’ospedale “SNTA Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro.
Risulta dalla documentazione prodotta dallo stessoricorrente (doc. 7) che egli è rimasto
ininterrottamente assente dal lavoro quanto meno fino al 15febbraio 2024.
Quindi, intercorrendo dal 18.5.2023 al 15.2.2024 più di 270giorni, appare corretta
l’affermazione contenuta nell’atto di licenziamento secondocui l’assenza del ricorrente è
durata oltre l’esaurimento del periodo di comporto previstodalla clausola n. 26 CCNL
cit..
3. in ordine alla (quarta) domanda di accertamento dellanullità del licenziamento
perché intimato prima dell’esaurimento del periodo dicomporto previsto dalla
clausola n. 9 co.1 CCPL cit.
Il ricorrente propone, quale quarta, domanda di accertamentodella nullità del
licenziamento de quo perché intimato adducendo ilsuperamento del periodo di comporto
previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit.,senza considerare che il rapporto
di lavoro subordinato all’epoca intercorrente tra le partiera assoggettato anche alla
disciplina dettata dal contratto collettivo provincialeintegrativo del CCNL cit. per i
dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia diTrento del 27.2.2018, il quale,
derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9co.1: “Le parti concordano
che il periodo di comporto utile alla conservazione delposto di lavoro di cui all’articolo
26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a 365 giorni di calendario,indipendentemente
dall’anzianità di servizio del lavoratore…”.
La presente domanda è certamente più liquida della domanda,proposta dal ricorrente
quale terza, di accertamento della nullità del medesimolicenziamento perché intimato
adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola
n. 26 CCNL cit. per l’ipotesi di assenza dal lavoro permalattia comune, mentre nella
vicenda in esame troverebbe applicazione, in quantoriconducibile a un’ipotesi di
infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNLco.2 cit., il quale prescrive: “In
caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, hadiritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l’inabilità temporanea cheimpedisca totalmente e di fatto
all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque nonoltre la data indicata nel
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa dellavoro rilasciato dal competente
Istituto”.
Infatti, essendo incontestato e comunque risultando pertabulas dalla comunicazione del
licenziamento (doc. 5 fasc. ric.) che la società datrice loha intimato prima
dell’esaurimento del periodo di 365 giorni decorrentedall’inizio dell’assenza dal lavoro
per malattia (è la stessa datrice ad affermare chequell’inizio risale al 18 maggio 2022,
mentre dall’avviso di ricevimento sub doc. 10 fasc. conv. sievince che il licenziamento
ha prodotto effetto in data 24.2.2023) – ai fini delladecisione in ordine a questa domanda,
è sufficiente accertare se effettivamente il rapporto dilavoro subordinato intercorrente tra
le parti fosse assoggettato anche al CCPL e, in particolare,per quanto concerne il
comporto, alla disciplina ex clausola n. 9 (in luogo diquella ex clausola n. 26 CCNL
cit.).
Di contro è questione certamente più complessa stabilire sele lesioni, che hanno costretto
il ricorrente ad assentarsi dal lavoro, siano riconducibilia una malattia di origine comune
o a un infortunio sul lavoro, richiedendo di accertarel’esatta dinamica dei fatti al fine di
verificare se le menomazioni riportate dal ricorrenterappresentino un’estrinsecazione dei
rischi cui egli era esposto in ragione della sua attivitàlavorativa o se, invece, le condotte
da lui tenute abbiano determinato un’interruzione nellasequenza rischio lavorativo -
lesioni riportate, le quali, quindi, sarebbero in tal casoriconducibili a cause non attinenti
all’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Occorre, quindi, procedere all’esame della domanda, propostaquale quarta dal ricorrente,
di accertamento della nullità del licenziamento perchéintimato prima dell’esaurimento
del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 9 co.1CCPL cit.
- - -
a)
A fronte dell’allegazione, svolta dalla società convenutanella memoria di costituzione,
secondo cui essa non applica il CCPL cit. dato che non èiscritta all’associazione datoriale
stipulante (l’ANCE - Associazione Trentina dell’Edilizia,alla luce del doc. 16 fasc. ric.) –
parte ricorrente ha replicato all’udienza del 12.3.2024 enelle note autorizzate depositate
in data 9.5.2024 che:
α
al punto 2 di pag. 4 del CCNL cit. le organizzazionistipulanti hanno assunto l’impegno
“di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tuttii livelli, compreso quello di azienda
e di cantiere”, oltre al CCNL cit., anche “gli accordiintegrativi territoriali dello stesso”,
che gli organismi e comitati territoriali hanno la facoltàdi stipulare;
β
la società convenuta ha dato applicazione al CCPL cit.corrispondendo, come emerge per
tabulas dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric.,emolumenti previsti esclusivamente dallo
stesso CCPL cit., quali:
➢ I.T.S. - IndennitàTerritoriale di Settore ex art. 22 CCPL cit. nella misura di € 1,61 al
mese convenuta in favore degli operai di quarto livello,qual era il ricorrente;
➢ premio di professionalità epresenza operai ex art. 13 CCPL cit. nella misura di €
0,887 all’ora in favore degli operai di quarto livello, qualera il ricorrente;
➢ E.V.R. Trento - ElementoVariabile della Retribuzione ex art. 21 CCPL cit.
nell’ammontare orario previsto in favore degli operai, qualera il ricorrente.
ad α
La circostanza evidenziata dal ricorrente sub a) èirrilevante, atteso che l’obbligo di far
rispettare gli accordi integrativi territoriale del CCNL èstato assunto dalle
organizzazioni stipulanti il CCNL (quindi rientra nellaparte obbligatoria del contratto
collettivo, non già nel suo contenuto normativo) e attieneai “propri iscritti”.
Risulta evidente che la società convenuta non ha stipulatoil CCNL cit. ed è rimasta
incontestata la sua allegazione secondo cui essa non èiscritta all’ANCE.
a β
Rivestono, invece, un rilievo decisivo le circostanzeallegate dal ricorrente sub b) e, come
si è già evidenziato, provate documentalmente dai prospettipaga sub doc. 19 fasc. ric..
Può aggiungersi che, come emerge dai medesimi prospetti paga(si veda, in particolare,
quello relativo al mese di gennaio 2022) la società datrice,nello svolgimento del rapporto
di lavoro con il ricorrente, ha dato piena applicazione alladisciplina del CCPL cit. in
tema di:
➢ prestazioni erogate dellaCassa edile di Trento ex art. 10;
➢ indennità di trasporto ex art.15 (€ 2,74 per ogni giornata di presenza per i lavoratori
che abitano a una distanza dal luogo di lavoro oltre 10 km efino a 20 km.);
➢ indennità di trasferta ex art.16 (distinzione tra il caso in cui il cantiere di nuova
assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore a 35 kmdall'abitazione dell'operaio
e quello in cui tale distanza è superiore a 35 km);
➢ contributi spettanti allaCassa edile di Trento (art. 24).
Infatti, secondo il consolidato orientamento della SupremaCorte (ex multis Cass. S.U.
26.3.1997,n. 2665; Cass. 18.3.2024, n. 7203; Cass. 13.1.2022, n. 935; Cass. 11.11.2022,
n. 33422; Cass.4.1.2022, n. 74) “i contratti collettivipostcorporativi di lavoro, che non
siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L.14 luglio 1959, n. 741,
costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica,applicabili esclusivamente ai
rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che sianoentrambi iscritti alle
associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di talecondizione, abbiano
espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbianoimplicitamente recepiti
attraverso un comportamento concludente desumibile da unacostante e prolungata
applicazione, senza contestazione alcuna, delle relativeclausole al singolo rapporto.
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, perla decisione della causa, ad
una clausola di un determinato contratto collettivo dilavoro, non efficace erga omnes,
in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti sierano sempre ispirate per la
disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha ilcompito di valutare in concreto
il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dallavoratore, allo scopo di
accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazionisindacali stipulanti, se dagli
atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenereugualmente sussistente la
vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
Venendo alla concreta vicenda in esame, la spontaneaapplicazione, da parte della società
datrice, di numerose clausole del CCPL cit., per di piùalcune di quelle maggiormente
significative, è in grado di integrare un comportamentoconcludente della volontà
implicita di recepire quel CCPL cit. nella sua interezza.
b)
Nelle proprie note autorizzate, depositate in data15.4.2024, la società convenuta ha
sostenuto che la durata del periodo di comporto non rientratra le materie che il CCNL
cit., alla clausola n. 38, devolve agli accordi integrativilocali e, quindi, la clausola n. 9
co.1 CCPL cit., con cui le organizzazioni territoriali deidatori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle associazioni nazionali contraenti hannoallungato il periodo di comporto a
365 giorni, non è efficace alla luce delle previsionicontenute nella clausola n. 38 CCNL
cit., secondo cui: “In conformità alle intese Governo–Partisociali, la contrattazione
territoriale di secondo livello deve riguardare materie edistituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del contratto nazionale” e “Leclausole degli accordi locali
difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hannoefficacia”.
Di conseguenza, con ordinanza pronunciata all’udienza del7.5.2024, “ritenuta
l’opportunità, prima di decidere in ordine all’eccezione,sollevata dalla società datrice,
di inefficacia della clausola n. 9 CCPL cit., di procedereall’audizione di due
rappresentanti delle organizzazioni stipulanti, in data27.2.2018, il contratto collettivo
provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delleimprese edili ed affini della
Provincia di Trento”, è stata disposta “l’audizione di unrappresentante
dell’associazione datoriale ANCE e di un rappresentante diuna delle organizzazioni
sindacali che hanno stipulato il contratto collettivoprovinciale integrativo del CCNL
cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini dellaProvincia di Trento del
27.2.2020”.
In quella sede l’esperto designato dalla società convenutaha dichiarato:
“Sono direttore di Ance Trento da tredici anni.
La previsione peculiare in ordine alla durata del periodo dicomporto, contenuta nell’art.
9, comma 1, del CCPL del 27.02.2018, costituisce unaclausola innovativa che è stata
introdotta per la prima volta nell’ambito dellacontrattazione provinciale integrativa dal
suddetto CCPL.
La previsione in ordine alla durata del comporto si collegaa quelle contenute nell’art.10
CCPL citato, con le quali le parti hanno previsto unamaggiore durata dell’erogazione
da parte della Cassa Edile delle prestazioni spettanti ailavoratori ammalati.
In concreto, allungando il periodo, nel quale dettilavoratori ammalati godono delle
prestazioni della Cassa Edile, è stato allungato anche ilperiodo di comporto.
Il CCPL 27.02.2018 è stato inviato alle rispettiveorganizzazioni nazionali, senza che da
parte di costoro siano state sollevate obiezioni e tantomenoragioni volte a sostenere
l’inefficacia della clausola ai sensi dell’art.38 del CCNL.
Devo anche precisare che la disciplina concernentel’individuazione delle materie, in
ordine alle quali la contrattazione decentrata integrativapuò intervenire, è stata sempre
interpretata in modo estensivo. Inoltre, per quanto miconsta, le organizzazioni nazionali
non hanno mai avanzato pretese in ordine a presunte ragionidi inefficacia delle clausole
della contrattazione decentrata per contrasto con l’art.38del CCNL.
Preciso che l’art. 38 del CCNL dispone specificamente che lacontrattazione integrativa
possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplinarelativa alle prestazioni
delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sullavoro o malattia professionale, in
conformità a quanto stabilito in sede nazionale”.
L’esperto designato dalla parte ricorrente ha dichiarato:
“Ho partecipato alle trattative volte alla stipulazione delCCPL 27.02.2018, in qualità di
Segretario Generale FILLEA CGIL.
Confermo che anche da parte delle organizzazioni sindacalinazionali dei lavoratori non
sono mai state sollevate censure in ordine allacompatibilità della disciplina dettata dalla
contrattazione integrativa provinciale rispetto a quellacontenuta nel CCNL.
Ciò specificatamente in riferimento al CCPL del 2018 equindi in particolare aell’art.9,
ma anche in ordine a precedenti contratti integrativiprovinciali.
Preciso che sono oltre quarant’anni che il CCPL disciplinale prestazioni poste a carico
della Cassa Edile ed in favore dei lavoratori ammalati.
Evidenzio, infine, che la bozza del CCPL è stata inviatadalla mia organizzazione
provinciale alla corrispondete organizzazione nazionale perun parere preventivo in una
fase precedente al momento della stipulazione, senzaricevere osservazioni critiche in
proposito.
Successivamente al CCPL del 2018 sono state introdotte dellemodifiche intorno al 2022.
Alle relative trattative ha partecipato, per conto dellaFILLEA CGIL, anche un esponente
dell’organizzazione nazionale in qualità di Commissario epoi di Segretario Generale di
FILLEA del Trentino, il quale non ha mai espresso dubbicirca la conformità del CCPL
stipulato nel 2018 con le previsioni del CCNL in particolaredell’art.38”.
Alla luce di queste informazioni il contrasto, rilevatodalla difesa della società convenuta
tra l’art. 26 CCNL cit. (secondo cui: “In caso di malattia,l’operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di novemesi consecutivi (pari a 270
giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità”) el’art. 9 co.1 CCPL (il quale
dispone: “Le Parti concordano che il periodo di comportoutile alla conservazione del
posto di lavoro di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giornidi calendario,
indipendentemente dall'anzianità di servizio dellavoratore”) è solo apparente.
In proposito appaiono decisive le seguenti circostanze, chel’esperto di parte datoriale ha
evidenziato e l’esperto di parte lavoratrice ha confermato:
❖ la previsione ex art. 9 co.1CCPL cit. in ordine alla durata del comporto in 365 giorni
si collega a quelle contenute nell’art.10 stesso CCPLcitato, con le quali è stata
prevista una maggiore durata del periodo di erogazione, daparte della Cassa Edile,
delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati; inconcreto, essendo stato allungato
il periodo nel quale detti lavoratori ammalati godono delleprestazioni della Cassa
Edile, è stato allungato anche il periodo durante il qualepermane il diritto del
prestatore ammalato alla conservazione del posto di lavoro(cd. comporto);
❖ l’art. 38 CCNL cit. disponespecificamente che la contrattazione integrativa possa
emanare norme volte a dare attuazione alla disciplinarelativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro omalattia professionale, in
conformità a quanto stabilito in sede nazionale.
Infatti:
i) una volta appurato che le organizzazioni territoriali deidatori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraentihanno, in sede di accordo
locale ex art. 38 CCNL, legittimamente convenuto diallungare il periodo nel quale i
lavoratori ammalati hanno il diritto di percepire dallaCassa edile le relative
prestazioni,
ii) consegue inevitabilmente la necessità di disporrel’allungamento del periodo di
comporto in quanto sarebbe del tutto irragionevole unassetto normativo per cui il
prestatore ammalato perderebbe il diritto alla conservazionedel posto di lavoro,
nonostante egli potesse continuare a godere delleprestazioni provenienti dalla Cassa
edile.
Occorre, quindi, concludere che le organizzazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti,nel disporre, mediante la
clausola n. 9 co.1 CCPL cit., l’allungamento del periodo dicomporto a 365 giorni, hanno
esercitato una facoltà che trova fondamento nel potere, loroattribuito, dall’art. 38 CCNL
cit., di emanare norme volte a dare attuazione alladisciplina relativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro omalattia professionale.
Conseguentemente la clausola n. 9 co. 1 CCPL cit. – con cuile organizzazioni territoriali
hanno convenuto che “il periodo di comporto utile allaconservazione del posto di lavoro
di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario,indipendentemente
dall'anzianità di servizio del lavoratore” – è pienamentevalida ed efficace.
c)
In ordine alla vicenda in esame, come si è già ricordato alparagrafo 2., le parti hanno
concordemente allegato che:
❖ che il ricorrente ha iniziatoad assentarsi dal lavoro il
giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato pressol’ospedale “Santa Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro;
❖ la società datrice
gli ha intimato “licenziamento per superamento del periododi
comporto di malattia” con lettera ricevuta in data24.2.2023.
Emerge così con evidenza che il licenziamento de quo èintervenuto prima del decorso di
365 giorni di calendario di assenza per malattia dellavoratore qui ricorrente
e, quindi, prima che fosse concluso il “periodo utile alla
conservazione del posto di lavoro” fissato dalla clausola n.9 co. 1 CCPL cit..
Quindi, alla luce dell’orientamento espresso dalle SezioniUnite (Cass. S.U. 22.5.2018, n.
12568;conf. Cass. 4.6.2024, n. 15604; Cass. 19.4.2024, n. 10640; Cass. 16.9.2022, n.
27334; Cass. 22.7.2019, n. 19661; ), il licenziamentointimato dalla società datrice qui
convenuta al lavoratore qui ricorrente COZZUCOLI ANTONIO, dicui alla lettera ricevuta in data
24.2.2023, è affetto da nullità per violazione della normaimperativa ex art. 2110 co.2
cod.civ..
Ne deriva che al lavoratore licenziato spettano, inconsiderazione dell’insegnamento della
Consulta (sentenza n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la
tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte (“1. Ilgiudice, con la pronuncia con la
quale dichiara la nullità del licenziamento perchériconducibile agli altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore dilavoro, imprenditore o non
imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto dilavoro, indipendentemente dal
motivo formalmente addotto… 2. Con la pronuncia di cui alcomma 1, il giudice
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento deldanno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata la nullità el'inefficacia, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dalgiorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quantopercepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilitàdell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.Il datore di lavoro è
condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamentodei contributi previdenziali e
assistenziali”.
Conseguentemente alla società convenuta
va ordinato:
1)
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da luioccupato
all’epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevutain data 24.2.2023; di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente,un’indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto
(indicata dal ricorrente in € 2.314,59, senza che parteconvenuta abbia sollevato
contestazioni), corrispondente al periodo dal giorno dellicenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione;
tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3cod.proc.civ. (con gli interessi legali
dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine annosecondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione diillegittimità costituzione
dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di CorteCost.2.11.2000, n.459.
La società convenuta va, altresì, condannata al versamentodei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quellodella effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù dieventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senzaapplicazione di sanzioni per omessa o
ritardata contribuzione.
4. in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza principale.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per lecontroversie di lavoro, in persona del
giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.Giorgio Flaim, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata,così decide:
1. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente, di
accertamento della nullità del licenziamento, di cui allalettera da lui ricevuta in data 24.2.2023, perché intimato in difetto delsuperamento del periodo di comporto
previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..
2. Accerta la nullità, per violazione della norma imperativaex art. 2110 co.2 cod.civ.,
del licenziamento intimato dalla società qui convenuta
al qui ricorrente conlettera ricevuta in data 24.2.2023.
3. Ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto dilavoro da lui occupato all’epoca del licenziamento intimatogli con lettera
ricevuta in data 24.2.2023.
4. Condanna la società convenuta
a corrispondere, in favore del ricorrente
, un’indennità risarcitoria commisurata all’ ultimaretribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto(pari a € 2.314,59),
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sinoa quello dell'effettiva
reintegrazione, con il maggior danno da svalutazioneliquidato sulla base della
variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalledate di maturazione dei
singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legalicomputati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus finoal saldo.
5. Condanna la società convenuta
al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quellodella effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù dieventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senzaapplicazione di sanzioni per
omessa o ritardata contribuzione.
6. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favoredel ricorrente, delle spese di
giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00,maggiorata del 15% per
spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55,oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIOGIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. AndreaTabarelli dott. Giorgio Flaim