Fra il comporto previsto da CCNL Edilizia Industria e CCPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento prevale ques'ultimo più favorevole al lavoratore

Tribunale di Trento Sezione Lavoro Sentenza n 9 del 14/1/2025 Giudice Dott. Giorgio Flaim
Sentenza in sintesi:
Fra il comporto previsto da CCNL Edilizia Industria (270 giorni) e CCPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento (365 giorni) prevale ques'ultimo più favorevole al lavoratore, di conseguenza è nullo il licenziamento intimato prima dello spirare del periodo di comporto previsto dal CCPL Trento
testo della sentenza:

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nellapersona fisica del magistrato dott.

Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di lavoro promossacon ricorso depositato in data

3.11.2023

d a

 

rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Guarini

pec giovanni.guarini@pec.it

ricorrente

c o n t r o

rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Conti pec

avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it e dall’avv. MaurizioRoat pec

avvmaurizioroat@recapitopec.it

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/oillegittimità e comunque annullare

il licenziamento intimato dalla convenuta

al ricorrente con lettera datata 20 febbraio 2023 e

conseguentemente:

in via principale:

condannare la convenuta, in

persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrareil ricorrente

nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di indennitàrisarcitoria ex dall’art.

2, comma 1 d.lgs 23/2015 o comunque in subordine dall’art. 2comma 3 d.lgs 23/2015

una somma pari alla retribuzione utile per il calcolo delTFR maturata e maturanda

dalla data del licenziamento a quella dell’effettivareintegrazione, da calcolarsi

sull’importo mensile di € 2.314,59, ovvero sul diversoimporto ritenuto di giustizia,

oltre al versamento dei contributi previdenziali eassistenziali;

in subordine:

condannare la convenuta Gn

persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alricorrente

art. 3 comma 1 d.lgs 23/2015, un’ indennità di importo pari36 mensilità

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto pari a € 2.314,59 (1 mensilità) o comunque lamaggiore o minore somma che il

Giudice riterrà equa;

in estremo subordine:

condannare la convenuta, in

persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alricorrente

ex art 9 d.lgs 23/2015, un'indennità di importo pari 6mensilità dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamentodi fine rapporto pari a €

2.314,59, (1 mensilità) o comunque la maggiore o minoresomma che il Giudice riterrà

equa;

con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio edoneri di legge aumentate fino al

30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37ed anticipazioni pari ad

euro 259 con distrazione a favore del difensore patronoantistatario e spese peritali

pari ad € 976 (doc 21)”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Rigettarsi integralmente le domande svolte dal ricorrentein quanto infondate in fatto

e diritto con il favore delle spese di lite o in subordineridursi le stesse come di giustizia

detratto anche l’aliunde perceptum”.

MOTIVAZIONE

§1

le domande proposte dal ricorrente

Il ricorrente

premesso:

✓ di aver lavorato dal 17.8.2020al 24.2.2023 alle dipendenze della società

in esecuzione di contratto a tempo

indeterminato, con inquadramento quale operaio di quartolivello CCNL Edili

Industria e con mansioni di autista, escavatorista emanovale;

✓ di essere stato aggredito, ilgiorno 18 maggio 2022, dal collega manutentore

dal quale riceveva un violentissimo spintone, che lo facevacadere a terra,

procurandogli una “frattura articolare complessa radiodistale sinistro. Trauma

coscia sinistra”,

✓ di essergli residuati: “Dolorepersistente al polso sx, in particolare durante gli sforzi.

Limitazione grave dei movimenti del polso sx nei vari piani.Deficit marcato della forza

complessiva a pugno della mano sx”,

✓ di essere stato assente dallavoro per malattia a decorrere dal 18 maggio 2022,

✓ di essergli stato intimato“licenziamento per superamento del periodo di comporto di

malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023 e avente ilseguente tenore:

“In data 11 febbraio 2022 si è compiuto il Suo 270° giornodi assenza dal lavoro per

malattia, iniziata il 18 maggio 2022.

Il vigente C.C.N.L. Edilizia Industria (art.26) prevede unperiodo di conservazione

del posto di lavoro di 270 giorni per il lavoratore assenteper malattia.

Ella è rimasta assente per malattia un periodo pari a quellodi conservazione del

posto di lavoro.

Considerato quindi interamente esaurito il periodo dicomporto, Le comunichiamo il

recesso dal contratto di lavoro, con effetto immediato, aisensi dell’art.2110 c.c. e

dell’art.26 del CCNL.

Unitamente alle sue competenze Le sarà liquidata l’indennitàcontrattualmente

prevista per il periodo di preavviso” –

propone:

A)

in via principale

domanda di accertamento della nullità del licenziamento alui intimato perché il periodo

di comporto considerato dal datore riguarda i lavoratoriammalati normodotati (mentre il

ricorrente asserisce di essere affetto da disabilità),trattandosi di quello indicato dalla

clausola n. 26 CCNL cit., la quale prevede un periodo dicomporto di identica durata sia

per i normodotati che per i disabili e quindi è viziata danullità perché discriminatoria alla

luce del disposto ex art. 15 co.1, lett. b) St. Lav., inriferimento al fattore di protezione

dell’handicap secondo l’art. 2, lett. b) e l’art. 3 co.3-bisd.lgs. 9.7.2003, n. 216, che ha

dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità ditrattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro (nonché in relazionealla Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del13.12.2006, approvata in nome

della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE delConsiglio, del 26.11.2009 e

all’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea),

oppure

domanda di accertamento della nullità del licenziamento alui intimato perché la società

datrice non ha posto in essere accomodamenti ragionevoliche, al fine di garantire il

rispetto del principio della parità di trattamento deidisabili, le erano imposti dall’ art. 3

co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all’art. 5 direttiva2000/78/CE, che prescrive, allo

stesso fine, l’obbligo datoriale di adottare “soluzioniragionevoli”), quali il dare avviso al

lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo dicomporto nonché della

possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativanon retribuita;

B)

in via subordinata

domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato

adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola

n. 26 CCNL cit. per l’ipotesi di assenza dal lavoro permalattia comune, mentre nella

vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibilea un’ipotesi di infortunio

sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., ilquale prescrive: “In caso di

infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha dirittoalla conservazione del posto fino

a quando dura l’inabilità temporanea che impediscatotalmente e di fatto all’operaio

medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la dataindicata nel certificato

definitivo di abilitazione alla ripresa del lavororilasciato dal competente Istituto”; il

ricorrente ne evince che “in via incidentale, al fine divalutare il mancato superamento

del periodo di comporto, il Giudice potrà riconoscere lasussistenza di un periodo di

inabilità temporanea di competenza Inail (e quindi sottrattoal periodo di comporto) dal

18.5.2022 al 23.8.2022, disapplicando il provvedimentoamministrativo dell’Inail che

disconosce l’infortunio occorso qualificandolo comemalattia”;

oppure

domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato

adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola

n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavorosubordinato all’epoca

intercorrente tra le parti era assoggettato anche alladisciplina dettata dal contratto

collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per idipendenti delle imprese edili ed

affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale,derogando in melius al CCNL cit.,

dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che ilperiodo di comporto utile alla

conservazione del posto di lavoro di cui all’articolo 26 delCCNL 18.6.2008, sia pari a

365 giorni di calendario, indipendentemente dall’anzianitàdi servizio del lavoratore…”.

oppure

domanda di accertamento della nullità del licenziamento dequo perché intimato in

difetto del superamento del periodo di comporto previsto (in270 giorni) dalla clausola n.

26 CCNL cit. (parte ricorrente non formula ulterioriprecisazioni, ritenendo che in

proposito gli oneri allegatori e probatori ricadonointeramente sul datore di lavoro).

Insta per l’applicazione:

A)

in via principale,

della tutela reintegratoria e indennitaria forte ex art. 2co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;

B)

in subordine,

della tutela indennitaria ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015;

C)

in ulteriore subordine,

della tutela indennitaria ex art. 9 co.1 d.lgs. 23/2015.

§2

le ragioni della decisione

1. premessa

Il ricorrente propone cinque domande di accertamento dellanullità del licenziamento a lui

intimato con comunicazione ricevuta in data 24.2.2023, dicui:

A) in via principale

due (prima e seconda domanda) pari ordinate, che fonda,

la prima sulla nullità per discriminatorietà della clausolan. 26 CCNL cit., che fissa in 270

giorni il periodo di comporto sia per i normodotati, sia peri disabili, mentre avrebbe dovuto prevedere per i secondi un periodo più lungo,con conseguente nullità dell’atto di

licenziamento perché intimato in relazione a un periodo di270 giorni,

la seconda sulla nullità dell’atto di licenziamento perchénon preceduto dall’adozione, da

parte della società datrice, di quegli adattamentiragionevoli (quali il dare avviso al

lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo dicomporto nonché della

possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativanon retribuita), che le imponeva,

nel caso di applicazione ai lavoratori disabili del periododi comporto di 270 giorni

previsto dall’art. 26 CCNL cit., l’art. 3 co.3-bis d.lgs.216/2003 (in relazione all’art. 5

direttiva 2000/78/CE) ,

B) in via subordinata

tre pari ordinate (terza, quarta e quinta domanda), chefonda,

la terza sulla nullità dell’atto di licenziamento perchéintimato adducendo il superamento

del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dallaclausola n. 26 CCNL cit. per

l’ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentrenella vicenda in esame trova

applicazione, in quanto riconducibile a un’ipotesi diinfortunio sul lavoro, il disposto ex

clausola n. 27 CCNL co.2 cit., che attribuisce al lavoratoreinfortunato il diritto alla

conservazione del posto “fino a quando dura l’inabilitàtemporanea che impedisca

totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere allavoro e comunque non oltre la

data indicata nel certificato definitivo di abilitazionealla ripresa del lavoro rilasciato dal

competente Istituto”;

la quarta sulla nullità dell’atto di licenziamento perchéintimato adducendo il

superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni)dalla clausola n. 26 CCNL

cit., senza considerare che il rapporto di lavorosubordinato all’epoca intercorrente tra le

parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dalCCPL per i dipendenti delle

imprese edili ed affini della Provincia di Trento del27.2.2018, il quale, derogando in melius al CCNL cit., dispone, alla clausolan. 9 co.1, un periodo di comporto pari a 365

giorni,

la quinta sulla nullità dell’atto di licenziamento, stanteil mancato superamento del

periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausolan. 26 CCNL.

- - -

Parte ricorrente così motiva il carattere di principalitàdelle prime due domande:

“… è evidente che il motivo principale del licenziamento èquello cristallizzato nel provvedimento

espulsivo, che, errando, ritiene il periodo di comportoapplicabile quello di cui all’art 26 CCNL

Edilizia Industria, che non prevede un periodo di comportodifferenziato fra disabili e

normodotati (previsione discriminatoria a monte) e reiteratale discriminazione a valle,

irrogando il licenziamento sulla base del superamento ditale termine indirettamente

discriminatorio per il signor”.

L’assunto non può essere condiviso.

Nell’elaborare il consueto sillogismo giuridico eindividuare l’ordinaria sequenza norma

– fatto – effetto il giudice è, in primo luogo, chiamato astabilire quale regola generale e

astratta trovi applicazione nella vicenda concreta.

Solo una volta delineata la premessa maggiore assumonorilievo e utilità le considerazioni

in punto validità e interpretazione, le quali non potrannoche riguardare le regola che

delinea la fattispecie astratta cui è sussumibile il casoconcreto.

Venendo al caso in esame, il ricorrente, nel proporre laterza e la quarta domanda,

sostiene che la durata del periodo (cd. comporto) – in cuiil lavoratore assente per malattia

ha diritto di conservare il posto di lavoro ed è precluso aldatore l’esercizio della facoltà

di recesso (che gli è consentito al termine del periodomedesimo) – sia disciplinata non

già dalla clausola n. 26 CCNL cit., ma, rispettivamente:

❖ o dalla clausola n. 27 CCNL,la quale, nell’ipotesi di assenza dal lavoro per malattia

derivante lesioni subite per effetto di un infortunio sullavoro, attribuisce al lavoratore

infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino aquando dura l’inabilità

temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaiomedesimo di attendere al

lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificatodefinitivo di abilitazione

alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;

❖ o dalla clausola n. 9 CCPLcit., la quale, derogando in melius al CCNL cit., prevede

un periodo di comporto pari a 365 giorni, in luogo dei 270giorni stabiliti dalla

clausola n. 26 CCNL.

Appare evidente che nel caso di fondatezza o dell’una odell’altra ipotesi il licenziamento

sarebbe affetto, alla luce dell’insegnamento delle SezioniUnite della Suprema Corte

(Cass. S.U. 22.5.2018, n. 12568), da nullità per violazionedella norma imperativa ex art.

2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero, alla lucedell’insegnamento della

Consulta (Corte cost. n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la

tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte.

Nel contempo sarebbe superfluo, per la decisione dellacontroversia, stabilire, come

imporrebbe l’esame della prima e della seconda domanda, sela clausola n. 26 CCNL cit.

sia viziata da nullità perché discriminatoria (in quantoprevede un periodo di comporto di

identica durata sia per i normodotati che per i disabili,con conseguente nullità dell’atto di

licenziamento, essendo stato intimato considerando ilperiodo ivi previsto di 270 giorni da

ritenersi riferito ai normodotati), atteso che quellaclausola non trova applicazione o

perché la vicenda in esame è sussumibile nella fattispeciedell’infortunio sul lavoro ex

clausola n. 27 CCNL cit. o perché è derogata dalla clausolan. 9 CCPL cit., che prevede

un periodo di comporto più lungo pari a 365 giorni.

Inoltre l’asserito carattere discriminatorio della clausolan. 26 CCNL cit. (afferente alla

prima e alla seconda domanda) non potrebbe avere un’autonomarilevanza in ordine né al

vizio inficiante il licenziamento intimato al ricorrente, néalla tutela a questi spettante,

atteso che, al pari di quanto accadrebbe nel caso diviolazione della clausola n. 27 CCNL

cit. (afferente alla terza domanda) o della clausola n. 9CCPL cit. (afferente alla quarta

domanda), ne conseguirebbe la nullità dell’atto dilicenziamento per violazione della

norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrentegodrebbe delle tutele

reintegratoria e indennitaria forte prevista dall’art. 2co.1 e 2 d.lgs. 23/2015.

- - -

Qualora la società datrice avesse intimato il licenziamentoprima che si esaurisse il

periodo di comporto di 270 giorni previsto dalla clausola n.26 CCNL cit., come

prospettato dal ricorrente nel proporre la quinta domanda,risulta palese che il

licenziamento sarebbe affetto da nullità per violazionedella norma imperativa ex art.

2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero le tutelereintegratoria e indennitaria

forte.

Nel contempo anche in questa ipotesi sarebbe superfluo, perla decisione della

controversia, stabilire se la clausola n. 26 CCNL cit. siaviziata da nullità perché

discriminatoria, atteso che anche nel caso di validità ditale clausola il licenziamento

sarebbe nullo per violazione della norma imperativa ex art.2110 co.2 cod.civ. e il

ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria eindennitaria forte prevista dall’art. 2 co.1

e 2 d.lgs. 23/2015.

- - -

La terza, la quarta e la quinta domanda di accertamentodella nullità del licenziamento,

che il ricorrente formula in modo pari ordinato, possonoessere esaminate nella sequenza

suggerita dal criterio della ragione più liquida implicitonel disposto ex art. 276 co. 2

cod.proc.civ. che lascia libero il giudice di sceglierel’ordine con cui esaminare le

questioni di merito.

E’ opportuno precisare che non si tratta dell’applicazionedel principio di fonte

giurisprudenziale – Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass.9.1.2019, n. 363; Cass. 11.5.2018,

n. 11458 – il quale, invece, attiene all’ordine di esamedelle questioni pregiudiziali e di

quelle di merito (mentre le tre domande qui in esame sonostate proposte in via pari

ordinata) e, alla luce dei precetti ex art. 24 e 111 Cost.nonché in deroga alle previsioni

ex art. 276 co.2 cod.proc.civ., consente al giudice diesaminare un motivo di merito,

suscettibile di assicurare la definizione del giudizio,anche in presenza di una questione

pregiudiziale.

2. in ordine alla (quinta) domanda di accertamento dellanullità del licenziamento

perché intimato prima dell’esaurimento del periodo dicomporto previsto dalla

clausola n. 26 CCNL cit.

Il ricorrente propone domanda di accertamento della nullitàdel licenziamento de quo

perché intimato in difetto del superamento del periodo dicomporto previsto in 270 giorni

dalla clausola n. 26 CCNL cit..

Parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni,ritenendo che in proposito gli oneri

allegatori e probatori ricadano interamente sul datore dilavoro.

La presente domanda, proposta dal ricorrente quale quinta, ècertamente più liquida

rispetto a quelle proposte quali terza (adducendo che ladurata del periodo di comporto è

disciplinata dalla clausola n. 27 CCNL) e quarta (adducendoche la durata del periodo di

comporto è disciplinata dalla clausola n. 9 CCPL), attesoche per la sua decisione è

sufficiente effettuare il conteggio delle giornate in cui ilricorrente è rimasto assente dal

lavoro per malattia.

La domanda non è fondata.

E’ concordemente allegato dalle parti che il ricorrente hainiziato ad assentarsi dal lavoro

il giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato pressol’ospedale “SNTA Chiara” di

Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro.

Risulta dalla documentazione prodotta dallo stessoricorrente (doc. 7) che egli è rimasto

ininterrottamente assente dal lavoro quanto meno fino al 15febbraio 2024.

Quindi, intercorrendo dal 18.5.2023 al 15.2.2024 più di 270giorni, appare corretta

l’affermazione contenuta nell’atto di licenziamento secondocui l’assenza del ricorrente è

durata oltre l’esaurimento del periodo di comporto previstodalla clausola n. 26 CCNL

cit..

3. in ordine alla (quarta) domanda di accertamento dellanullità del licenziamento

perché intimato prima dell’esaurimento del periodo dicomporto previsto dalla

clausola n. 9 co.1 CCPL cit.

Il ricorrente propone, quale quarta, domanda di accertamentodella nullità del

licenziamento de quo perché intimato adducendo ilsuperamento del periodo di comporto

previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit.,senza considerare che il rapporto

di lavoro subordinato all’epoca intercorrente tra le partiera assoggettato anche alla

disciplina dettata dal contratto collettivo provincialeintegrativo del CCNL cit. per i

dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia diTrento del 27.2.2018, il quale,

derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9co.1: “Le parti concordano

che il periodo di comporto utile alla conservazione delposto di lavoro di cui all’articolo

26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a 365 giorni di calendario,indipendentemente

dall’anzianità di servizio del lavoratore…”.

La presente domanda è certamente più liquida della domanda,proposta dal ricorrente

quale terza, di accertamento della nullità del medesimolicenziamento perché intimato

adducendo il superamento del periodo di comporto previsto(in 270 giorni) dalla clausola

n. 26 CCNL cit. per l’ipotesi di assenza dal lavoro permalattia comune, mentre nella

vicenda in esame troverebbe applicazione, in quantoriconducibile a un’ipotesi di

infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNLco.2 cit., il quale prescrive: “In

caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, hadiritto alla conservazione del

posto fino a quando dura l’inabilità temporanea cheimpedisca totalmente e di fatto

all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque nonoltre la data indicata nel

certificato definitivo di abilitazione alla ripresa dellavoro rilasciato dal competente

Istituto”.

Infatti, essendo incontestato e comunque risultando pertabulas dalla comunicazione del

licenziamento (doc. 5 fasc. ric.) che la società datrice loha intimato prima

dell’esaurimento del periodo di 365 giorni decorrentedall’inizio dell’assenza dal lavoro

per malattia (è la stessa datrice ad affermare chequell’inizio risale al 18 maggio 2022,

mentre dall’avviso di ricevimento sub doc. 10 fasc. conv. sievince che il licenziamento

ha prodotto effetto in data 24.2.2023) – ai fini delladecisione in ordine a questa domanda,

è sufficiente accertare se effettivamente il rapporto dilavoro subordinato intercorrente tra

le parti fosse assoggettato anche al CCPL e, in particolare,per quanto concerne il

comporto, alla disciplina ex clausola n. 9 (in luogo diquella ex clausola n. 26 CCNL

cit.).

Di contro è questione certamente più complessa stabilire sele lesioni, che hanno costretto

il ricorrente ad assentarsi dal lavoro, siano riconducibilia una malattia di origine comune

o a un infortunio sul lavoro, richiedendo di accertarel’esatta dinamica dei fatti al fine di

verificare se le menomazioni riportate dal ricorrenterappresentino un’estrinsecazione dei

rischi cui egli era esposto in ragione della sua attivitàlavorativa o se, invece, le condotte

da lui tenute abbiano determinato un’interruzione nellasequenza rischio lavorativo -

lesioni riportate, le quali, quindi, sarebbero in tal casoriconducibili a cause non attinenti

all’esecuzione delle prestazioni lavorative.

Occorre, quindi, procedere all’esame della domanda, propostaquale quarta dal ricorrente,

di accertamento della nullità del licenziamento perchéintimato prima dell’esaurimento

del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 9 co.1CCPL cit.

- - -

a)

A fronte dell’allegazione, svolta dalla società convenutanella memoria di costituzione,

secondo cui essa non applica il CCPL cit. dato che non èiscritta all’associazione datoriale

stipulante (l’ANCE - Associazione Trentina dell’Edilizia,alla luce del doc. 16 fasc. ric.) –

parte ricorrente ha replicato all’udienza del 12.3.2024 enelle note autorizzate depositate

in data 9.5.2024 che:

α

al punto 2 di pag. 4 del CCNL cit. le organizzazionistipulanti hanno assunto l’impegno

“di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tuttii livelli, compreso quello di azienda

e di cantiere”, oltre al CCNL cit., anche “gli accordiintegrativi territoriali dello stesso”,

che gli organismi e comitati territoriali hanno la facoltàdi stipulare;

β

la società convenuta ha dato applicazione al CCPL cit.corrispondendo, come emerge per

tabulas dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric.,emolumenti previsti esclusivamente dallo

stesso CCPL cit., quali:

➢ I.T.S. - IndennitàTerritoriale di Settore ex art. 22 CCPL cit. nella misura di € 1,61 al

mese convenuta in favore degli operai di quarto livello,qual era il ricorrente;

➢ premio di professionalità epresenza operai ex art. 13 CCPL cit. nella misura di €

0,887 all’ora in favore degli operai di quarto livello, qualera il ricorrente;

➢ E.V.R. Trento - ElementoVariabile della Retribuzione ex art. 21 CCPL cit.

nell’ammontare orario previsto in favore degli operai, qualera il ricorrente.

ad α

La circostanza evidenziata dal ricorrente sub a) èirrilevante, atteso che l’obbligo di far

rispettare gli accordi integrativi territoriale del CCNL èstato assunto dalle

organizzazioni stipulanti il CCNL (quindi rientra nellaparte obbligatoria del contratto

collettivo, non già nel suo contenuto normativo) e attieneai “propri iscritti”.

Risulta evidente che la società convenuta non ha stipulatoil CCNL cit. ed è rimasta

incontestata la sua allegazione secondo cui essa non èiscritta all’ANCE.

a β

Rivestono, invece, un rilievo decisivo le circostanzeallegate dal ricorrente sub b) e, come

si è già evidenziato, provate documentalmente dai prospettipaga sub doc. 19 fasc. ric..

Può aggiungersi che, come emerge dai medesimi prospetti paga(si veda, in particolare,

quello relativo al mese di gennaio 2022) la società datrice,nello svolgimento del rapporto

di lavoro con il ricorrente, ha dato piena applicazione alladisciplina del CCPL cit. in

tema di:

➢ prestazioni erogate dellaCassa edile di Trento ex art. 10;

➢ indennità di trasporto ex art.15 (€ 2,74 per ogni giornata di presenza per i lavoratori

che abitano a una distanza dal luogo di lavoro oltre 10 km efino a 20 km.);

➢ indennità di trasferta ex art.16 (distinzione tra il caso in cui il cantiere di nuova

assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore a 35 kmdall'abitazione dell'operaio

e quello in cui tale distanza è superiore a 35 km);

➢ contributi spettanti allaCassa edile di Trento (art. 24).

Infatti, secondo il consolidato orientamento della SupremaCorte (ex multis Cass. S.U.

26.3.1997,n. 2665; Cass. 18.3.2024, n. 7203; Cass. 13.1.2022, n. 935; Cass. 11.11.2022,

n. 33422; Cass.4.1.2022, n. 74) “i contratti collettivipostcorporativi di lavoro, che non

siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L.14 luglio 1959, n. 741,

costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica,applicabili esclusivamente ai

rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che sianoentrambi iscritti alle

associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di talecondizione, abbiano

espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbianoimplicitamente recepiti

attraverso un comportamento concludente desumibile da unacostante e prolungata

applicazione, senza contestazione alcuna, delle relativeclausole al singolo rapporto.

Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, perla decisione della causa, ad

una clausola di un determinato contratto collettivo dilavoro, non efficace erga omnes,

in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti sierano sempre ispirate per la

disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha ilcompito di valutare in concreto

il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dallavoratore, allo scopo di

accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazionisindacali stipulanti, se dagli

atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenereugualmente sussistente la

vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.

Venendo alla concreta vicenda in esame, la spontaneaapplicazione, da parte della società

datrice, di numerose clausole del CCPL cit., per di piùalcune di quelle maggiormente

significative, è in grado di integrare un comportamentoconcludente della volontà

implicita di recepire quel CCPL cit. nella sua interezza.

b)

Nelle proprie note autorizzate, depositate in data15.4.2024, la società convenuta ha

sostenuto che la durata del periodo di comporto non rientratra le materie che il CCNL

cit., alla clausola n. 38, devolve agli accordi integrativilocali e, quindi, la clausola n. 9

co.1 CCPL cit., con cui le organizzazioni territoriali deidatori di lavoro e dei lavoratori

aderenti alle associazioni nazionali contraenti hannoallungato il periodo di comporto a

365 giorni, non è efficace alla luce delle previsionicontenute nella clausola n. 38 CCNL

cit., secondo cui: “In conformità alle intese Governo–Partisociali, la contrattazione

territoriale di secondo livello deve riguardare materie edistituti diversi e non ripetitivi

rispetto a quelli propri del contratto nazionale” e “Leclausole degli accordi locali

difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hannoefficacia”.

Di conseguenza, con ordinanza pronunciata all’udienza del7.5.2024, “ritenuta

l’opportunità, prima di decidere in ordine all’eccezione,sollevata dalla società datrice,

di inefficacia della clausola n. 9 CCPL cit., di procedereall’audizione di due

rappresentanti delle organizzazioni stipulanti, in data27.2.2018, il contratto collettivo

provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delleimprese edili ed affini della

Provincia di Trento”, è stata disposta “l’audizione di unrappresentante

dell’associazione datoriale ANCE e di un rappresentante diuna delle organizzazioni

sindacali che hanno stipulato il contratto collettivoprovinciale integrativo del CCNL

cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini dellaProvincia di Trento del

27.2.2020”.

In quella sede l’esperto designato dalla società convenutaha dichiarato:

“Sono direttore di Ance Trento da tredici anni.

La previsione peculiare in ordine alla durata del periodo dicomporto, contenuta nell’art.

9, comma 1, del CCPL del 27.02.2018, costituisce unaclausola innovativa che è stata

introdotta per la prima volta nell’ambito dellacontrattazione provinciale integrativa dal

suddetto CCPL.

La previsione in ordine alla durata del comporto si collegaa quelle contenute nell’art.10

CCPL citato, con le quali le parti hanno previsto unamaggiore durata dell’erogazione

da parte della Cassa Edile delle prestazioni spettanti ailavoratori ammalati.

In concreto, allungando il periodo, nel quale dettilavoratori ammalati godono delle

prestazioni della Cassa Edile, è stato allungato anche ilperiodo di comporto.

Il CCPL 27.02.2018 è stato inviato alle rispettiveorganizzazioni nazionali, senza che da

parte di costoro siano state sollevate obiezioni e tantomenoragioni volte a sostenere

l’inefficacia della clausola ai sensi dell’art.38 del CCNL.

Devo anche precisare che la disciplina concernentel’individuazione delle materie, in

ordine alle quali la contrattazione decentrata integrativapuò intervenire, è stata sempre

interpretata in modo estensivo. Inoltre, per quanto miconsta, le organizzazioni nazionali

non hanno mai avanzato pretese in ordine a presunte ragionidi inefficacia delle clausole

della contrattazione decentrata per contrasto con l’art.38del CCNL.

Preciso che l’art. 38 del CCNL dispone specificamente che lacontrattazione integrativa

possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplinarelativa alle prestazioni

delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sullavoro o malattia professionale, in

conformità a quanto stabilito in sede nazionale”.

L’esperto designato dalla parte ricorrente ha dichiarato:

“Ho partecipato alle trattative volte alla stipulazione delCCPL 27.02.2018, in qualità di

Segretario Generale FILLEA CGIL.

Confermo che anche da parte delle organizzazioni sindacalinazionali dei lavoratori non

sono mai state sollevate censure in ordine allacompatibilità della disciplina dettata dalla

contrattazione integrativa provinciale rispetto a quellacontenuta nel CCNL.

Ciò specificatamente in riferimento al CCPL del 2018 equindi in particolare aell’art.9,

ma anche in ordine a precedenti contratti integrativiprovinciali.

Preciso che sono oltre quarant’anni che il CCPL disciplinale prestazioni poste a carico

della Cassa Edile ed in favore dei lavoratori ammalati.

Evidenzio, infine, che la bozza del CCPL è stata inviatadalla mia organizzazione

provinciale alla corrispondete organizzazione nazionale perun parere preventivo in una

fase precedente al momento della stipulazione, senzaricevere osservazioni critiche in

proposito.

Successivamente al CCPL del 2018 sono state introdotte dellemodifiche intorno al 2022.

Alle relative trattative ha partecipato, per conto dellaFILLEA CGIL, anche un esponente

dell’organizzazione nazionale in qualità di Commissario epoi di Segretario Generale di

FILLEA del Trentino, il quale non ha mai espresso dubbicirca la conformità del CCPL

stipulato nel 2018 con le previsioni del CCNL in particolaredell’art.38”.

Alla luce di queste informazioni il contrasto, rilevatodalla difesa della società convenuta

tra l’art. 26 CCNL cit. (secondo cui: “In caso di malattia,l’operaio non in prova ha

diritto alla conservazione del posto per un periodo di novemesi consecutivi (pari a 270

giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità”) el’art. 9 co.1 CCPL (il quale

dispone: “Le Parti concordano che il periodo di comportoutile alla conservazione del

posto di lavoro di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giornidi calendario,

indipendentemente dall'anzianità di servizio dellavoratore”) è solo apparente.

In proposito appaiono decisive le seguenti circostanze, chel’esperto di parte datoriale ha

evidenziato e l’esperto di parte lavoratrice ha confermato:

❖ la previsione ex art. 9 co.1CCPL cit. in ordine alla durata del comporto in 365 giorni

si collega a quelle contenute nell’art.10 stesso CCPLcitato, con le quali è stata

prevista una maggiore durata del periodo di erogazione, daparte della Cassa Edile,

delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati; inconcreto, essendo stato allungato

il periodo nel quale detti lavoratori ammalati godono delleprestazioni della Cassa

Edile, è stato allungato anche il periodo durante il qualepermane il diritto del

prestatore ammalato alla conservazione del posto di lavoro(cd. comporto);

❖ l’art. 38 CCNL cit. disponespecificamente che la contrattazione integrativa possa

emanare norme volte a dare attuazione alla disciplinarelativa alle prestazioni delle

Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro omalattia professionale, in

conformità a quanto stabilito in sede nazionale.

Infatti:

i) una volta appurato che le organizzazioni territoriali deidatori di lavoro e dei

lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraentihanno, in sede di accordo

locale ex art. 38 CCNL, legittimamente convenuto diallungare il periodo nel quale i

lavoratori ammalati hanno il diritto di percepire dallaCassa edile le relative

prestazioni,

ii) consegue inevitabilmente la necessità di disporrel’allungamento del periodo di

comporto in quanto sarebbe del tutto irragionevole unassetto normativo per cui il

prestatore ammalato perderebbe il diritto alla conservazionedel posto di lavoro,

nonostante egli potesse continuare a godere delleprestazioni provenienti dalla Cassa

edile.

Occorre, quindi, concludere che le organizzazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei

lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti,nel disporre, mediante la

clausola n. 9 co.1 CCPL cit., l’allungamento del periodo dicomporto a 365 giorni, hanno

esercitato una facoltà che trova fondamento nel potere, loroattribuito, dall’art. 38 CCNL

cit., di emanare norme volte a dare attuazione alladisciplina relativa alle prestazioni delle

Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro omalattia professionale.

Conseguentemente la clausola n. 9 co. 1 CCPL cit. – con cuile organizzazioni territoriali

hanno convenuto che “il periodo di comporto utile allaconservazione del posto di lavoro

di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario,indipendentemente

dall'anzianità di servizio del lavoratore” – è pienamentevalida ed efficace.

c)

In ordine alla vicenda in esame, come si è già ricordato alparagrafo 2., le parti hanno

concordemente allegato che:

❖ che il ricorrente ha iniziatoad assentarsi dal lavoro il

giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato pressol’ospedale “Santa Chiara” di

Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro;

❖ la società datrice

gli ha intimato “licenziamento per superamento del periododi

comporto di malattia” con lettera ricevuta in data24.2.2023.

Emerge così con evidenza che il licenziamento de quo èintervenuto prima del decorso di

365 giorni di calendario di assenza per malattia dellavoratore qui ricorrente

e, quindi, prima che fosse concluso il “periodo utile alla

conservazione del posto di lavoro” fissato dalla clausola n.9 co. 1 CCPL cit..

Quindi, alla luce dell’orientamento espresso dalle SezioniUnite (Cass. S.U. 22.5.2018, n.

12568;conf. Cass. 4.6.2024, n. 15604; Cass. 19.4.2024, n. 10640; Cass. 16.9.2022, n.

27334; Cass. 22.7.2019, n. 19661; ), il licenziamentointimato dalla società datrice qui

convenuta al lavoratore qui ricorrente COZZUCOLI ANTONIO, dicui alla lettera ricevuta in data

24.2.2023, è affetto da nullità per violazione della normaimperativa ex art. 2110 co.2

cod.civ..

Ne deriva che al lavoratore licenziato spettano, inconsiderazione dell’insegnamento della

Consulta (sentenza n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la

tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte (“1. Ilgiudice, con la pronuncia con la

quale dichiara la nullità del licenziamento perchériconducibile agli altri casi di nullità

espressamente previsti dalla legge, ordina al datore dilavoro, imprenditore o non

imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto dilavoro, indipendentemente dal

motivo formalmente addotto… 2. Con la pronuncia di cui alcomma 1, il giudice

condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento deldanno subito dal lavoratore per il

licenziamento di cui sia stata accertata la nullità el'inefficacia, stabilendo a tal fine

un'indennità commisurata all'ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dalgiorno del licenziamento sino

a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quantopercepito, nel periodo di

estromissione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative. In ogni caso la misura del

risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilitàdell'ultima retribuzione di

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.Il datore di lavoro è

condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamentodei contributi previdenziali e

assistenziali”.

Conseguentemente alla società convenuta

va ordinato:

1)

di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da luioccupato

all’epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevutain data 24.2.2023; di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente,un’indennità risarcitoria commisurata

all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto

(indicata dal ricorrente in € 2.314,59, senza che parteconvenuta abbia sollevato

contestazioni), corrispondente al periodo dal giorno dellicenziamento sino a quello

dell'effettiva reintegrazione;

tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3cod.proc.civ. (con gli interessi legali

dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine annosecondo quanto stabilito in Cass. S.U.

29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione diillegittimità costituzione

dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di CorteCost.2.11.2000, n.459.

La società convenuta va, altresì, condannata al versamentodei contributi previdenziali e

assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quellodella effettiva reintegrazione,

previa detrazione di quelli già accreditati in virtù dieventuale altra occupazione,

maggiorati degli interessi nella misura legale senzaapplicazione di sanzioni per omessa o

ritardata contribuzione.

4. in ordine alle spese

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza principale.

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per lecontroversie di lavoro, in persona del

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.Giorgio Flaim, definitivamente

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata,così decide:

1. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente, di

accertamento della nullità del licenziamento, di cui allalettera da lui ricevuta in data 24.2.2023, perché intimato in difetto delsuperamento del periodo di comporto

previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..

2. Accerta la nullità, per violazione della norma imperativaex art. 2110 co.2 cod.civ.,

del licenziamento intimato dalla società qui convenuta

al qui ricorrente  conlettera ricevuta in data 24.2.2023.

3. Ordina alla società convenuta  di reintegrare il ricorrente nel posto dilavoro da lui occupato all’epoca del licenziamento intimatogli con lettera

ricevuta in data 24.2.2023.

4. Condanna la società convenuta

a corrispondere, in favore del ricorrente

, un’indennità risarcitoria commisurata all’ ultimaretribuzione di

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto(pari a € 2.314,59),

corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sinoa quello dell'effettiva

reintegrazione, con il maggior danno da svalutazioneliquidato sulla base della

variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalledate di maturazione dei

singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legalicomputati sulla somma così

rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus finoal saldo.

5. Condanna la società convenuta

al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quellodella effettiva reintegrazione,

previa detrazione di quelli già accreditati in virtù dieventuale altra occupazione,

maggiorati degli interessi nella misura legale senzaapplicazione di sanzioni per

omessa o ritardata contribuzione.

6. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favoredel ricorrente, delle spese di

giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00,maggiorata del 15% per

spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55,oltre ad IVA, CNPA.

Trento, 14 gennaio 2025

IL FUNZIONARIOGIUDIZIARIO IL GIUDICE

dott. AndreaTabarelli dott. Giorgio Flaim

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