E' discriminazione escludere da una selezione del personale privata "comunisti-fancazzisti e persone con problematiche di orientamento sessuale"

Tribunale di Trento Sezione Lavoro Sentenza n. 53/2026 del 27/04/2026 Giudice Dott.ssa Giuseppina Passarelli
Sentenza in sintesi:
Integra discriminazione indiretta collettiva ex art. 28 d.lgs. 150/2011, in materia di accesso all'occupazione, la dichiarazione pubblica - resa attraverso social network, programmi radiofonici e testate giornalistiche da soggetto dotato di notorietà e capacità di influenza nell'ambiente professionale di riferimento - con la quale si escludano o si esprimano preferenze negative verso candidati in ragione delle loro opinioni politiche o del loro orientamento sessuale, anche in assenza di una procedura di selezione in corso e indipendentemente dal potere formale del dichiarante di procedere ad assunzioni, atteso l'effetto oggettivamente dissuasivo prodotto sulle categorie protette. La legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale sussiste ex art. 5, comma 2, d.lgs. 216/2003 quando la discriminazione colpisce una categoria indeterminata di soggetti e lo statuto contempla la tutela dell'interesse collettivo leso.
testo della sentenza:

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

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Il Tribunaledi Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica,nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato laseguente

SENTENZA

nella causa inmateria lavoro di primo grado, iscritta al n. 328/2025 RG pendente

TRA

CGIL DELTRENTINO (C.F. 80016180228), rappresentata e

difesa,congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Guarini e AlbertoGuariso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito inRovereto, in Piazza Damiano Chiesa n. 16, in virtù di procura alle litiallegata agli atti.

- Ricorrente -

NEI CONFRONTIDI

xxx

OGGETTO:azione ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011.

CONCLUSIONIDELLE PARTI: come da atti e verbali di causa e da note conclusive autorizzate.

MOTIVI INFATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La CGIL delTrentino ha proposto ricorso ai sensi dell’art.

28 del d.lgs.n. 150 del 2011, lamentando la condotta discriminatoria assunta dallacontroparte, il noto Chef stellato,xxx, a causa di una serie di dichiarazionirilasciate in diverse sedi e in differenti momenti, avuto riguardoall’orientamento politico e a quello sessuale in materia di occupazione, nelsettore della ristorazione.

Nell’attointroduttivo sono state richiamate testualmente le affermazioni ritenutediscriminatorie, avuto riguardo alla pubblicazione sul social network“Facebook”, venerdì 4 Luglio 2025, di un annuncio di lavoro che è stato, poi,ripreso e diffuso sui social media e su numerose testate giornalistiche, tra lequali il Corriere del Trentino, suscitando un vivace dibattito. A taliaffermazioni si aggiunge quanto dichiarato nel corso della puntata de “LaZanzara”, in cui rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani, avrebberilasciato dichiarazioni riguardanti le proprie convinzioni personali, leopinioni politiche e l’orientamento sessuale di cui tiene conto nel selezionarele persone che possono o non possono lavorare nella sua “brigata”, che è iltermine usato nell’ambiente della ristorazione di alto livello, per indicare icollaboratori dello chef da cui traspare una forma di discriminazione.

Inoltre, laparte ricorrente ha richiamato testualmente l’intero contenuto di un’intervistarilasciata da , il 9 Luglio 2025, sul quotidiano “Il Giornale”, in cui avrebbeusato termini integranti gli estremi delle molestie.

A sostegnodelle proprie argomentazioni, la CGIL del Trentino ha richiamato quantoprevisto dal d.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2008/78 chevieta le discriminazioni legate a fattori quali le convinzioni personali el’orientamento sessuale, il cui art. 3, c. 1, lett. a) si applica ancheall’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresii criteri di selezione e le condizioni di assunzione e che ha modificato l’art.15 della l. n. 300 del 1970.

La CGIL ha,poi, evidenziato che il quadro normativo trova riscontro nelle sentenze dellaCorte di Cassazione n. 1 del 2020 e n. 20819 del 2021, nonché nelle pronuncedella Corte di Giustizia UE, nei casi Feryn, 10.07.2008, in C-87/07; AssociatiaAccept, 25.04.2013 in C-81/12 e NH, 23.04.2020, in C-507/18, relativa,quest’ultima ad un caso italiano, cui ha fatto seguito la sentenza della Cortedi Cassazione n. 28646 del 2020.

Sulla scortadi tali approdi pretori, la parte ricorrente ha sintetizzato gli elementitipizzanti una condotta discriminatoria, costituita da dichiarazioni pubblicheaventi forza dissuasiva che concretano un trattamento meno favorevole; la nonnecessaria presenza di una vittima identificabile; l’adozione da parte delgiudice di provvedimenti sanzionatori effettivi e proporzionati alla condotta,in assenza di un denunciante specifico; la sussistenza della discriminazione,indipendentemente dalla titolarità in capo al dichiarante di un potere didecisione in ordine alla politica di assunzione e dalla pendenza di unaprocedura di selezione e l’assenza di alcun contrasto tra il divieto di cuisopra e la libertà di manifestazione del pensiero.

La CGIL delTrentino ha sottolineato che ricorre il collegamento delle dichiarazioni resecon un fattore protetto e si palesa l’effetto dissuasivo delle stesse, tenutoconto del fatto che era in corso una selezione, con un impatto sulla sferadell’orientamento politico e di quella sindacale, concretante unadiscriminazione che ha posto le persone appartenenti a questi gruppi in unacondizione oggettiva di svantaggio.

Analogocontenuto si rinviene nelle dichiarazioni lesive dell’altro fattore protetto,costituito dall’orientamento sessuale. La parte ricorrente ha osservato chealcun rilievo possono assumere le scuse e le relative modalità con cui sonostate fatte, le quali non eliminano le conseguenze derivanti dall’averproferito determinate parole.

È statoprecisato che sussiste la legittimazione ad agire di CGIL del Trentino ai sensidell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, che riconosce il diritto dirappresentare ex lege una collettività indeterminata di appartenenti a gruppiprotetti, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità intervenutasul punto (si v. SS.UU., sent. n. 20819/21).

Infine, laricorrente ha evidenziato che, nella liquidazione del danno, occorre tenereconto del fatto che, quando la pronuncia interverrà, gli effetti dissuasividelle dichiarazioni si saranno inevitabilmente prodotti, essendo ilrisarcimento del danno in favore dei soggetti collettivi un rimedioespressamente indicato dalla Corte di Giustizia UE tra quelli aventi efficaciadissuasiva.

È statorimarcato che il ristoro del pregiudizio sotteso all’azione propostacorrisponde ad un interesse proprio del soggetto collettivo in armonia con gliscopi statutari e dei lavoratori, limitati in un’opportunità di accesso allavoro e che, nella liquidazione dell’importo, dovrà tenersi conto dellarilevanza del bene leso, del pregiudizio arrecato a talune categorie, a causadella diffusione di stereotipi e dal risalto avuto da tali dichiarazioni acausa della divulgazione mediante Social, su testate giornalistiche nazionali ein noti programmi radiofonici.

Sulla scortadi tali premesse ricostruttive, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenticonclusioni, testualmente riportate: “a) accertare e dichiarare il caratterediscriminatorio della condotta tenuta dal convenuto consistente nell’averprofferito pubblicamente su Facebook, e nelle interviste rilasciate allatrasmissione La Zanzara di Radio 24 e al quotidiano Il Giornale, ledichiarazioni riportate nella narrativa del presente ricorso ai par. da 1 a 15(da intendersi qui ritrascritti) e comunque nell’aver dichiarato di non volerassumere, nella selezione avviata con avviso del giorno 4.7.2025 e comunqueanche in futuro, “comunisti”, persone che formulano rivendicazioni sullecondizioni di lavoro e persone con problemi di orientamento sessuale; e conseguentemente,ai fini di rimuovere l’accertata discriminazione b) ordinare al convenuto dinon rendere in futuro analoghe dichiarazioni e comunque di non inserire mai inavvisi di selezione del personale riferimenti alle convinzioni personali,politiche o sindacali dei candidati, né alla loro attitudine a rivendicarediritti nell’ambito del rapporto di lavoro, né al loro orientamento sessuale;c) condannare il convenuto a pagare a CGIL del Trentino, a titolo dirisarcimento del danno da discriminazione e da molestie discriminatorie, unasomma commisurata ai criteri sopra indicati e che comunque possa avere un realeeffetto dissuasivo, somma che si indica nell’importo di € 30.000 o nelladiversa somma che si riterrà di giustizia; d) ordinare al convenuto di provvederealla pubblicazione, a proprie spese, in caratteri doppi del normale, deldispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale . e comunque,integralmente, per giorni 30 sul sito https:/ / o su altro sito che, al momentodella sentenza, risulterà utilizzato dal convenuto per rendere pubbliche le sueattività e che ci si riserva di indicare; e) adottare ex art. 28, comma 5,d.lgs. 150/2011 un adeguato piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsidella discriminazione e) condannare il convenuto al pagamento delle spese dilite, ivi compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore deisottoscritti procuratori antistatari”.

2. La parteresistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza degliassunti difensivi avversari, non potendosi ravvisare nelle dichiarazionirilasciate da , in diverse sedi e in differenti momenti alcuna forma didiscriminazione. È stato ribadito che è legale rappresentante della Gy.MaxS.r.l., la quale, nel proprio oggetto sociale, non contempla l’attività diselezione del personale, occupandosi di attività di consulenza che consistenella selezione di fornitori, nell’elaborazione di menù, nell’assistenza, nellaredazione di piani HCCP sotto il profilo tecnico, nella formazione delpersonale, nell’organizzazione di corsi di cucina e di servizi catering pereventi.

Solo pererrore, risulterebbe riportato nel sito del resistente che egli affiancherebbele società nella selezione del personale, avendo in alcuni casi raccoltoinformazioni dietro richiesta di amici, come accade di frequente nel campodella ristorazione, senza avere svolto alcuna attività di selezione e senzapercepire alcun compenso, come accaduto nel caso di specie, in cui egli si èattivato per reperire personale per una struttura alberghiera in Val Rendena,dietro richiesta di conoscenti, cui sarebbe spettata la selezione.

La parteresistente ha, inoltre, contestato il sussistere in capo alla CGIL dellalegittimazione attiva, non essendo rinvenibile un gruppo individuato oastrattamente individuabile di persone cui raccordare l’azione del Sindacato eche, in ordine ai fattori protetti evocati dalla controparte, non è datoriscontrare affermazioni lesive dei diritti sindacali dei lavoratori, avendostigmatizzato solo il contegno di alcuni lavoratori che avanzano preteseinfondate nei confronti dei datori di lavoro.

È statoosservato che le dichiarazioni fatte da non integrano gli estremi dellamolestia e che, anche se dotate di intento provocatorio, non sono in grado dicreare un clima intimidatorio, ostile, degradante od offensivo, stante anche ilfatto che il post è stato rimosso pochi giorni dopo la sua pubblicazione.

Parimenti, èstato eccepito il difetto di legittimazione attiva del Sindacato in merito allapresunta discriminazione per orientamento sessuale, dei cui interessi sottesila CGIL non può ritenersi rappresentativa, tanto che, sul punto, pende separatoprocedimento innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, tenuto conto delladiversità dello statuto della CGIL locale rispetto a quello nazionale.

La difesa delresistente ha evidenziato, inoltre, che nella vicenda pendente manca del tuttol’elemento oggettivo della condotta, dal momento che non aveva alcun potere diassumere o escludere lavoratori, risultando il post una nota privata einformale, inidonea ad incidere sull’accesso all’occupazione.

È statacontestata la fondatezza della domanda risarcitoria, in ragione dell’assenza diuna qualsivoglia condotta discriminatoria, cui raccordare l’adozione di uneventuale provvedimento dall’efficacia dissuasiva e la liquidazione di unasomma che tenga conto della gravità delle affermazioni dello chef, checontengono un intento polemico o provocatorio, ma difettano di potenzialitàlesiva.

Sulla scortadi tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenticonclusioni, testualmente riportate: “Nel merito: In via principale: rigettare,perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte dal ricorrentenei confronti del signor Paolo In via subordinata: ridursi il risarcimento deldanno secondo

giustizia etenendo conto delle emergenze processuali; In ogni caso: con vittoria dispese”.

3. La causa èstata istruita solo mediante produzioni documentali. All’esito dell’udienza diprima comparizione è stata tentata la conciliazione, la quale ha avuto esitonegativo, anche in ragione della mancata comparizione personale del resistente,impegnato in un evento di cui ha il difensore ha allegato la relativalocandina.

Con successivaordinanza a scioglimento di riserva del 21 Gennaio 2026, questo Giudice harigettato le richieste istruttorie articolate dalla parte resistente per leragioni ivi esposte e cui si rimanda per relationem ed ha rinviato all’udienzadel 26 Marzo 2026 per la discussione, concedendo termine per il deposito intelematico di note conclusive.

All’esitodella fissata udienza, il Giudice ha riservato la

decisione,stante il rito applicabile ratione materiae.

4. Ciò postoil ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento nei limiti di seguitoesposti.

5. Occorreesaminare previamente la questione inerente alla legittimazione processualedella parte ricorrente a fronte dell’eccezione sollevata a riguardo dallacontroparte.

Sul punto,giova richiamare quanto previsto dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, all’art. 5,c. 1, recante l’“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità ditrattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, comemodificato dal d.l. n. 59/2008, convertito dalla legge n. 101/2008, nonchédalla legge n. 238/2021, in cui prevede che “le organizzazioni sindacali, leassociazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesseleso (...) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per contodel soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica ogiuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio”.

Il comma 2aggiunge che “i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agirenei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in mododiretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione”.

Risulta,pertanto, evidente che lo stesso legislatore nelle disposizioni citate abbiainteso attribuire la legittimazione ad processum alle organizzazioni sindacalirappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesseagiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggettiindividuabili, ma anche in presenza di discriminazioni collettive.

Inparticolare, con il citato art. 5, c. 2, il legislatore ha riconosciutoall’organizzazione sindacale la rappresentanza ex lege per conto di unacollettività indeterminata, nei casi in cui sia impossibile individuare ilsoggetto o i soggetti singolarmente discriminati, tenuto conto altresì dellarappresentatività dell’organizzazione rispetto all’interesse collettivo inquestione.

Il primorequisito postula che la discriminazione, in quanto compiuta in violazionedella parità di trattamento sul lavoro, abbia colpito una categoriaindeterminata di soggetti, rientrante nel disposto dell’art. 2 del d.lgs. n.216/2003.

Il secondorequisito va verificato sulla base dell’esame dello statuto, il quale dovràunivocamente contemplare la tutela dell’interesse collettivo assunto a scopodell’ente, che di esso si ponga quale esponenziale: deve, dunque, trattarsi diun interesse proprio dell’organizzazione, posto in connessione immediata con ilfine statutario, cosicché la produzione degli effetti del comportamentocontroverso si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionaledell’ente, il quale contempli e persegua un fine ed un interesse assunti nellostatuto a ragione stessa della sua esistenza e azione.

Il sindacatoagisce, infatti, iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali dirilevanza generale (così Cass. Civ., SS.UU., 21 Luglio 2021, n. 20819).

Lo Statutodella CGIL, a livello nazionale, all’art. 1 si definisce come organizzazioneche “ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenzacontro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere” e che“promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione”.

Tali assuntisono stati ripresi dallo Statuto della CGIL del Trentino, ove all’art. 2prevede che la stessa operi “per una completa riforma in termini regionalisticidella Confederazione, attraverso una più precisa distinzione fra le competenzenazionali e quelle in capo al territorio, trasferendo per queste ultime lapienezza dei poteri di rappresentanza e di negoziazione, alle sedi regionali ealle loro articolazioni, quali interfaccia delle omologhe istituzioni pubblichee private che esistono sul territorio”.

A sua volta,l’art. 7, § 2 della direttiva 2000/43 e l’art. 9, § 2 della direttiva 2000/78impongono agli Stati membri di riconoscere alle associazioni il diritto diavviare procedure giurisdizionali e amministrative a sostegno o per conto diuna persona che si ritenga lesa e in ogni caso con il consenso di questa.

Nel caso dispecie, si ritiene sussistente la legittimazione ad agire della partericorrente, considerato che la stessa persegue statutariamente, a livellonazionale e non solo, l’obiettivo di contrastare qualsivoglia discriminazionein ogni aggregazione sociale e di lavoro.

6. Venendo almerito della controversia, il petitum azionato ha ad oggetto una condottaritenuta dalla ricorrente discriminatoria sotto tre distinti aspetti, avutoriguardo ai fattori protetti che sarebbero stati lesi per effetto delledichiarazioni rilasciate da attraverso un post su Facebook, duranteun’intervista al programma radiofonico “La Zanzara” e un’altra al quotidiano“Il Giornale”, avuto riguardo alla sfera delle opinioni politiche, dei dirittisindacali e dell’orientamento sessuale di una comunità indistinta di lavoratorie di lavoratrici.

Giovaprecisare che esistono due forme di discriminazione, quella diretta e quellaindiretta.

La prima sicaratterizza come quella situazione nella quale una persona è trattata menofavorevolmente, in base a un determinato fattore cd. di rischio(discriminatorio), di un’altra persona in una situazione analoga.

Ladiscriminazione diretta è caratterizzata dall’intenzione esplicita didiscriminare in ragione di un fattore cd. di rischio (si v. art. 2, §. 2, lett.a), direttiva 2000/43/CE).

Talvolta, ilmotivo o movente discriminatorio può essere celato od occultato, ad esempiodietro esigenze di politica aziendale, oppure altre ragioni, presunte oeffettive. In questi casi, la puntuale e accurata ricostruzione del contesto èdeterminante per far emergere elementi da cui si possa desumere il collegamentotra il trattamento svantaggioso e la riconducibilità (del motivo o del movente)della condotta ad un fattore cd. di rischio.

Variegati edeterogenei sono i casi in cui la giurisprudenza si è pronunciata, in cui laconfigurabilità di una discriminazione diretta è stata resa possibile dallaprova di un collegamento immediato tra fattore di rischio e condottacontestata.

Ladiscriminazione indiretta può essere, invece, definita come una previsione, uncriterio o una pratica apparentemente neutri (che non operano unaclassificazione sulla base di un fattore cd. di rischio) che può mettere lepersone di una determinata razza, origine etnica, religione, affette dadisabilità o che hanno una determinata età o un certo orientamento sessuale,identità di genere, nazionalità o qualsiasi altra caratteristica protetta, inuna situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno chela disposizione, il criterio o la pratica siano oggettivamente giustificati dauna finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sianoappropriati e necessari al raggiungimento del fine.

Nelladiscriminazione indiretta non è, per definizione, ravvisabile l’animusdiscriminandi, che invece è una componente significativa, anche se nonrappresenta un criterio univoco, per valutare la sussistenza degli estremi diuna discriminazione diretta.

L’actiopopularis, intesa in questo specifico settore quale azione la cuilegittimazione ad agire in capo ad un’associazione, organismo o personagiuridica è riconosciuta in virtù di un autonomo interesse a garantire che ledisposizioni delle direttive anti-discriminazione siano rispettate (cui siraccorda la riconosciuta legittimazione ad agire del Sindacato ricorrente) sipresta ad essere utile strumento per l’accertamento di discriminazionicollettive, dove sovente le vittime non sono identificabili per una serie dicause quali, per esempio, la scarsa conoscenza del contesto normativo o iltimore di subire fenomeni di cd. vittimizzazione.

Il termineactio popularis è stato espressamente utilizzato dall’Avvocato Generale M.Poiares Maduro nelle conclusioni rassegnate innanzi alla Corte di Giustizia nelcaso Feryn, sopra richiamato, al punto 12.

In altrapronuncia (anch’essa sopra richiamata) di cui al caso NH, la Corte di GiustiziaUE ha ricostruito la portata normativa della direttiva 2000/78 e, inparticolare, l’art. 3, § 1, lett. a), facendo espresso rimando all’art. 19, §1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea che ha dotato l’UE dellecompetenze necessarie per eliminare le discriminazioni, comprese quelle basatesull’orientamento sessuale.

Sulla base diquesta disposizione il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/78, la qualeoffre un quadro generale per la lotta alle discriminazioni nel campodell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Il considerando 9 della stessadefinisce questi ultimi come “elementi chiave”, attraverso cui si realizza lapartecipazione dell’individuo alla vita collettiva, mentre il considerando 11indica come le discriminazioni rappresentino una minaccia per il raggiungimentodegli obiettivi stessi del TFUE. Da ultimo, ma si tratta di profilo non menoimportante, si sottolinea che la stessa direttiva 2000/78 attua il “principiogenerale di non discriminazione” sancito dall’art. 21 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea,

Alla lucedelle considerazioni sopra svolte, l’art. 3, § 1, lett. a) non può ricevereun’interpretazione restrittiva, come già affermato in Asociaţia Accept, laddovesi era stabilito che la direttiva 2000/78 è “idonea ad applicarsi in situazioniche concernono, in materia di occupazione e di lavoro, delle dichiarazionirelative alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”.

In talepronuncia la Corte aveva ritenuto non necessaria, al fine di dimostrare ilcarattere discriminatorio di una politica di assunzione promossa da unasocietà, la circostanza che una trattativa fosse stata avviata con l’aspiranteal posto.

Nella causaNH, la Grande Sezione compie un passo ulteriore, chiarendo definitivamente che“talune circostanze, come l’assenza di una procedura di selezione in corso oprogrammata, non sono decisive per stabilire se delle dichiarazioni sianorelative ad una determinata politica di assunzioni e rientrino dunque nellanozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”, nella misura incui “esse possano effettivamente essere ricondotte alla politica di assunzionidi un determinato datore di lavoro”, attraverso una serie di criteri utili algiudice per orientarsi in una tale opera interpretativa.

Il primocriterio su cui porre l’attenzione è lo status dell’autore delle dichiarazionie la veste nella quale le esprime. Il dichiarante deve essere un datore dilavoro potenziale o una persona capace di fatto o in diritto di “esercitareun’influenza determinante nella politica di assunzioni, ovvero su una decisionedi assunzione” di un potenziale datore oppure essere quantomeno suscettibile diessere percepita “dal pubblico o dagli ambienti interessati” come capace diesercitare una simile influenza, anche quando non disponga della capacitàgiuridica di definire la politica di assunzione del datore o a vincolarlo orappresentarlo in materia di assunzioni (cfr. CGUE, C- 507/2018, NH, punto 44).

Il secondocriterio è quello della natura e del contenuto delle dichiarazioni,  da cui  si  dovrebbe  ricavare  il  riferimentoall’attività lavorativa esercitata dal datore e l’intenzione di discriminare.

In terzoluogo, si deve prendere in considerazione il contesto in cui le dichiarazionisono state rilasciate, in particolare se questo sia privato oppure pubblico.Non rileva se la diffusione sia da imputare ai media tradizionali oppureavvenga tramite social network (cfr. CGUE, C-507/2018, NH, punto 44).

Ricostruiti inquesto modo i criteri in presenza dei quali le dichiarazioni devono ritenersiillegittime ai sensi della direttiva 2000/78, la Grande Sezione afferma chetale interpretazione non può essere scalfita dalle esigenze di tutela dellalibertà d’espressione, poiché il dichiarante “non esercita il suo diritto allalibertà di espressione. Egli sta esprimendo una politica di assunzionediscriminatoria”.

La libertàd’espressione è un valore caratterizzante le società democratiche. La stessaUnione, come testimonia l’art. 2 TUE, la pone tra i valori sui quali èedificato il suo ordinamento. Allo stesso tempo costituisce una prerogativafondamentale della persona riconosciuta dall’art. 11 della Carta dei dirittifondamentali, tuttavia, questa non è un diritto assoluto immune da limitazioni.

Il contenutoessenziale della libertà d’espressione non viene intaccato in quanto questa èlimitata al solo fine di raggiungere l’obiettivo della parità di trattamento edi un elevato livello di occupazione e protezione sociale. Inoltre, vieneosservato il principio di proporzionalità: la direttiva delimita in modo chiaroi motivi di discriminazione all’art. 1 e il proprio ambito materiale all’art.3. Ne risulta che non tutte le manifestazioni di opinione sono vietate, ma soloquelle che configurino, alla luce dei criteri sopra enunciati, unadiscriminazione in materia di occupazione e di lavoro, non eccedendosi quantonecessario per il perseguimento degli obiettivi che si pone la direttiva.

Il contenuto ela natura delle dichiarazioni risultano essere i criteri più utili perapprezzare l’evento discriminatorio, in quanto si può valutare se sia presentel’intenzione di discriminare del dichiarante, nel senso di stabilire untrattamento diseguale nei confronti di una data categoria.

Allo stessomodo sembra che un certo rilievo debba avere la valutazione della percezionedel pubblico o degli ambienti interessati relativamente allo statusdell’autore, dai quali ricavare in che misura la provenienza delledichiarazioni da un soggetto, non formalmente investito di poteri legali inmateria di assunzioni, permetta comunque di accertare l’esistenza di unapolitica di selezione discriminatoria perseguita da un datore di lavoro.Tuttavia, pare utile ricordare che, a prescindere dalla più o meno intensarilevanza che singolarmente possono assumere nei casi concreti, i criteridevono essere cumulativamente applicati, al fine di ricondurre determinatedichiarazioni alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro esull’effetto dissuasivo, amplificato dai mezzi di comunicazione, delledichiarazioni.

Si deve,dunque, tenere conto della misura in cui la natura, il contenuto e il contestodelle dichiarazioni possano dissuadere le persone appartenenti al gruppoprotetto dal presentare la loro candidatura a un impiego presso tale datore dilavoro.

La GrandeSezione sottolinea che l’espressione di opinioni discriminatorie in materia dioccupazione e lavoro è idonea a dissuadere le persone in questione dalcandidarsi ad un posto di lavoro.

Pertanto,nella ricostruzione del nesso tra dichiarazioni pubbliche e accessoall’occupazione e al lavoro, emerge l’importanza della circostanza che lestesse siano “dissuasive”, valorizzandosi in questo modo la percezione delgruppo interessato (cfr. CGUE, C-507/2018, NH, punto 55).

L’ordinamentoeuro-unitario ha influito sulle riforme normative in tema di divieto didiscriminazione, sul piano del diritto interno, mediante il recepimento delledirettive e l’adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia,desumibili dall’approvazione nel corso degli anni dei decreti legislativi n.286/98, n. 215/03, n. 216/03, n. 198/06, l. n. 67/06 e per la parte processualedall’introduzione dell’art. 28 d.lgs. n. 150/11.

E, benché nonvi sia stata uniformità nel corso del tempo per quanto riguarda la disciplinadella prova, il riferimento obbligato è attualmente l’art. 28 che dispone:“Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti da dati anche dicarattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti ocomportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provarel'insussistenza della discriminazione”. La formulazione della norma non è deltutto cristallina, non essendo specificato quale sia il confine che segna ilpassaggio dell’onere della prova dall’una all’altra parte, ma poiché si trattadell’attuazione di un principio enunciato in tutte le direttive contro ladiscriminazione e ritenuto fondamentale dalla giurisprudenza della Corte diGiustizia, è necessario attuare un’interpretazione conforme che comportiun’effettiva agevolazione probatoria per chi agisce per ottenere tutela controuna discriminazione e un’inversione dell’onere a danno del convenuto.

Le direttivesi esprimono nei considerando in modo simile, evidenziando la necessità di untrattamento di agevolazione effettiva e, in particolare, il considerando 31della direttiva 78/2000 afferma che: “Le norme in materia di onere della provadevono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nelcaso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione delprincipio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova siaposto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare lareligione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di unhandicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore”.

La disciplinadell’onere della prova è, poi, oggetto dell’art. 10, secondo cui: “Gli Statimembri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziarinazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dallamancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità ditrattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente,fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta oindiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazionedel principio della parità di trattamento”.

L’art. 10della direttiva e l’art. 28 del d.lgs. n. 150/11 richiamano la prova perpresunzioni, che viene in considerazioni nelle ipotesi in cui la fattispecieconcreta di discriminazione non può essere dimostrata (come invece ben potrebbeaccadere) con una prova diretta, senza necessità di ricorrere all’agevolazionedell’inversione dell’onere probatorio. È conseguentemente al ragionamentopresuntivo che si deve fare riferimento per risolvere il quesito di quale sial’oggetto dell’inversione dell’onere della prova.

Si ritiene dicondividere il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza  n.  14206/13,  coerente  con  leindicazioni espresse dalla Corte di giustizia (cfr., tra le altre, le sentenze17.7.08, C-303/06 Colemann; 10.7.08 C-54/07 Feryn; 16.7.15 C-83/14 Chez).

L’agevolazionedell’onere della prova per le vittime di atti discriminatori deve esseretemperata con l’esigenza sottostante all’art. 2697 c.c. e, quindi, conl’impossibilità di addossare al convenuto un compito particolarmente gravoso acontenuto negativo, anche nell’ottica di non consentire azioni infondate estrumentali.

Gli elementidi fatto a cui ci si riferisce devono, quindi, essere precisi e concordanti eavere un significato intrinseco che autorizzi a ritenere plausibile ladiscriminazione. Non è invece necessario che questi fatti esauriscano ognipossibile significato e siano incompatibili con una diversa conclusione. Laprova semi piena a cui è abilitata la parte che si assume discriminata consistein questo: il possibile diverso significato dei fatti allegati (e provati secontestati) deve essere dimostrato dal soggetto indicato quale autore delladiscriminazione.

La prova della“gravità” delimita l’ambito dell’inversione dell’onere della prova, dovendoessere il convenuto a dimostrare la presenza di altre circostanze (anteriori oconcomitanti), che impediscono di attribuire ai fatti allegati il significatoche viene ad essi ascritto e che è compatibile con il dato di esperienza. Sequest’onere non viene assolto, l’atto discriminatorio va ritenuto provato.

7. Sullascorta di tali coordinate normative ed ermeneutiche, occorre procedere ad unoscrutinio delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal resistente e oggetto dicensura da parte della ricorrente.

Orbene,risulta dagli atti che il 4 Luglio 2025, sul Social Network Facebook (cfr. doc.4, fasc. di parte ricorrente), lo chef abbia pubblicato un annuncio dalseguente tenore testuale: “Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle inTrentino. Da dicembre a fine marzo. Chef più 3 capo partita ed 1 pasticcere.Per info in privato. Evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusicomunisti/fancazzisti. Master chef del cazzo ed affini. Persone conproblematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Quindi seeventualmente resta qualche soggetto più o meno normale…Persone referenziate serimangono ben volentieri. Evitate di commentare cazzate sarete automaticamentebruciati”.

Tale annuncioha trovato diffusione sui social media e su altre testate giornalistiche,nonché sul quotidiano locale il “Corriere del Trentino” (si v. docc. 4, 5 e 7,fasc. di parte ricorrente).

Successivamente,nel corso di una puntata del programma radiofonico “La Zanzara” dell’8 Luglio2025, su domanda del conduttore Giuseppe Cruciani: “Senti, ma quando tu parlidei comunisti, comunisti fancazzisti che non vorresti nel tuo ristorante comechef… Nella tua brigata. A lavorare, sì. Nella tua brigata… A cosa tiriferisci? Che c'entrano i comunisti?”, il resistente ha replicato: “Ilcomunista, quello di sempre, non si può fare, abbiamo sempre fatto così, nonc'è tempo, non si può fare, siamo in pochi, hanno sempre bisogno di qualcosa inpiù che gli altri non hanno. Quindi capisci. Uno di destra che dice daifacciamo, prepariamoci, andiamo avanti, grinta, dai, raggiungiamo l'obiettivo,ce la facciamo, dai, tiriamo, corriamo…zero. Loro sta roba qua proprio glimanca. Loro fanno i comizi, quante ore facciamo, cosa la mensa, cosa oggi èdomenica, mi paghi doppio. Ancora prima di iniziare a lavorare, dove, qual èl'obiettivo, dov'è l'ambizione, dov'è la grinta?”.

Nel corso delprogramma, alla notazione dello stesso Cruciani, secondo cui: “Cioè, tu diciche quelli di sinistra sono un po' fancazzisti perché vogliono le cosesindacali, rompono i coglioni; invece, quelli di destra sono un po' più decisisul lavoro, questo dici tu no?”, ha assentito, replicando: «Decisi, pratici,arrivano all’obiettivo”.

Ancora, alladomanda del conduttore Giuseppe Cruciani: «E l'orientamento sessuale è l'altracosa per cui ti accusano di discriminazione. Cioè, chi è che non vuoi tu?”, ilresistente ha risposto: “L'orientamento sessuale non era basatosull'orientamento uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, che a me non interessaniente. È un altro orientamento, verso minori, che non voglio parlare perché èil motivo proprio di.  di situazioni illegali, che poi nelle giuste sediriferirò,

ma trauomo-uomo, donna-donna, lesbico, non mi interessa niente”, aggiungendo: “Purchéabbiano un comportamento consono, come noi, come tutti, di pulizia, di ordine,di divisa bianca ... di .. ma quale è il problema”.

All’ulterioredomanda del conduttore: “Ma che ne pensi, per esempio, di uno che haatteggiamenti molto effemminati, magari in cucina, no?”, il resistente hareplicato: “Può dar fastidio perché noi lavoriamo con diverse etnie, musulmani,cinesi, rumeni, napoletani,etnie... Già andare d'accordo è difficile. Se poi cimettiamo a fare, uno fa l'effemminato, l'altro fa il musulmano, l'altrofa…diventa difficile da gestire, diventa ‘na guerra”.

Su altradomanda di Cruciani: “Cioè tu dici uno troppo effemminato non ce lo vuoi incucina? Uno troppo effemminato...con movenze”, ha asserito «No, no non ce lovuole, non avrebbe senso guasta l'ordine di una brigata. Dopodiché fuori, puòfare quello che vuole, per carità… Ma no, non in cucina no, nella mia cucina,nella mia brigata, che ha un rigore, una disciplina, non lo posso accettareperché non lo trovo il contesto giusto”.

Infine, alladomanda del conduttore se si fosse pentito in merito alle affermazioni suilavoratori: “Però comunque, tu ti penti di quello che hai scritto o no? Cioè tuhai detto, ho letto da qualche parte che hai detto al Corriere del Trentino,non so dove, che hai chiesto anche scusa se qualcuno si è sentito offeso”, ilresistente ha risposto “Sicuramente sì, perché ti ripeto, io non rinnego deicomunisti o dei struscia ciabatte, sicuramente, ma chiedo scusa se ho lesostruscia ciabatte”.

Con riguardoalle affermazioni inerenti all’orientamento sessuale dei collaboratori, alladomanda del conduttore: “Va bene, ciao Capuccio. Non ti penti di nulla misembra, no?», il resistente ha dichiarato: “Solamente di aver leso lasensibilità dei gay che non ho tirato in ballo, perché io gay e lesbico nonc'ho nulla in contrario”.

Sollecitato daCruciani: “Però l'hai detto, uno che ha atteggiamenti un po' effemminati nellabrigata fa casino, diciamo non lo vuoi…”, ha replicato: “Può dar fastidio, puòdar fastidio” (si v. docc. 5 e 6, fasc. di parte ricorrente).

Le ulterioridichiarazioni pubbliche oggetto di contestazione sono quelle rilasciate dalresistente durante un’intervista al quotidiano Il Giornale, il successivo 9Luglio 2025, in occasione della quale, egli ha affermato che: “In un albergo dilusso dove hai cinque cuochi, una mattina non si presenta nessuno a fare lecolazioni perché non si vogliono svegliare all'alba…Se li riprendo e faccionotare che è la terza volta che fanno ritardo la risposta è questa: Se non tiva bene, lo fai tu. Se ne vanno negli alloggi e si mettono in malattia. Ildottore gli accorda una settimana di malattia e visto che non c'è un controllodell'Inps io mi trovo senza forza lavoro…Mi creda che quello che stodenunciando è più diffuso di quanto si possa immaginare. Noi imprenditori nonabbiamo nessun mezzo per poter contrastare questo fenomeno. I dipendenti sonodiventati i padroni. E ricattano. Spesso mi trovo a dire loro che se non sicomportano bene, se non lavorano seriamente, sarò costretto a mandarli via. Sacosa rispondono? Che se li mando via dovrò comunque pagarli fino a finestagione. Quindi succede che un dipendente lavori 20 giorni e pretenda diessere pagato fino alla fine. Questo per me è un ricatto, non èprofessionalità”.

Nella medesimaintervista, alla domanda del giornalista: “Entriamo nel vivo della polemica diquel post che lei ha scritto e poi rimosso. Sintetizzando lei ha scritto chericerca personale esclusi i comunisti. Perché?”, il resistente ha risposto:“Nella mia esperienza trentacinquennale di ristorazione in hotellerie in giroper il mondo, il dipendente comunista è quello che arriva e immediatamente silamenta perché si mangia male in mensa. Dice di non avere sufficienti diritti,non vuole lavorare il festivo, e chiede quando gli arriva la tredicesima ancoraprima di iniziare a lavorare”.

Alla domanda:“Ma lei come fa a capire che sono comunisti?”, egli ha risposto: “Mi creda chesi capisce subito una persona con una mentalità di sinistra da quellaimprenditoriale tipica della destra”.

Nella medesimaintervista, quanto alla domanda sull’esclusione delle persone omosessuali dallacucina, ha dichiarato: “Non mi sono mai permesso di chiedere a nessuno ilpatentino di eterosessualità per essere assunto. Se sei serio, rigoroso,rispettoso e hai voglia di lavorare, sei dei nostri. Se invece pensi di venirecon i tacchi a sculettare in cucina è meglio che non ti presenti” (si v. doc.7, fasc. di parte ricorrente).

Ledichiarazioni rilasciate dal resistente hanno avuto larga eco a livellonazionale e non solo locale. Occorre, infatti, considerare che, fatta eccezionedel giornale “Il Corriere del Trentino”, gli altri mezzi di diffusione con iquali sono state veicolate queste affermazioni ed opinioni hanno tutti unasfera di incidenza più ampia sul piano geografico, basti pensare ai socialmedia in cui il flusso informativo si muove sulla rete, tra cui Facebook, maanche ad un programma radiofonico quale quello de “La Zanzara” e alla testatagiornalistica de “Il Giornale”, aventi diramazione nazionale.

Ledichiarazioni rese pubblicamente dal resistente concretano una forma didiscriminazione indiretta, essendo rivolte ad una pluralità di persone nondelimitabile in concreto, ma solo in astratto, in base alle opinioni politichee all’orientamento sessuale.

Sul punto, ladifesa di parte resistente ha articolato precipue eccezioni.

Conriferimento al fattore protetto dell’opinione politica, essa ha precisato nellamemoria di costituzione alle pp. 6 e ss. che l’espressione “comunista” eracollegata a quella di “fancazzista”, facendosi, dunque, riferimento a quellepersone che sono fannullone e perdigiorno (secondo la definizione desumibiledai dizionari della lingua italiana).

Con riguardo,invece, al fattore protetto dell’orientamento sessuale, la parte resistente haeccepito che con le espressioni utilizzate intendeva riferirsi ai problemipersonali di un lavoratore, anche connessi alla sua sessualità, che possonoincidere sulla sua prestazione lavorativa, esprimendo delle perplessitàsull’opportunità di assumere quelle persone che, per aspetti individuali epersonali non sono idonee a lavorare in un team, quale quello impegnato in unacucina.

Secondo laprospettazione difensiva del resistente non si sarebbe, dunque, al cospetto diuna discriminazione in termini negativi per via delle caratteristiche chedevono possedere i candidati, quanto dell’indicazione dei criteri che, inchiave positiva, determinano l’assunzione di persone motivate e capaci dilavorare in team, affrontando situazioni di stress.

In base a talericostruzione, le dichiarazioni pubbliche rilasciate nelle sedi dianzi indicateda non risultavano sorrette da alcun intento discriminatorio, essendo volte adelucidare i requisiti che avrebbero dovuto avere le persone per poter lavorarenell’ambiente della ristorazione, tanto che il suo giudizio era riferito allecapacità lavorative e non alle idee o all’orientamento sessuale delle persone,ritenendo che quelle aventi una data ideologia politica sono più intraprendentie decise.

Infine, laparte resistente ha rimarcato che l’utilizzo del termine selezione nel propriopost era avvenuta in modo erroneo, poiché egli non si occupa di attività diselezione del personale, che è estranea dall’oggetto sociale della sua Società,avendo fatto l’annuncio su Facebook solo per spirito di amicizia nei confrontidi alcuni amici che glielo avevano chiesto, come accade sovente negli ambientituristici e della ristorazione, senza aver percepito alcun compenso per taleattività.

Taliargomentazioni non si presentano idonee a superare la presunzione che tipizzasiffatti giudizi, dal momento che il diverso significato attribuito ai fatticontestati dal resistente, seppur rientrante nell’ambito di unaletturaplausibile del narrato, non valgono a scalfire la portata dissuasiva chetali dichiarazioni hanno prodotto nei confronti di determinate persone aventiun proprio convincimento politico e un dato orientamento sessuale.

Il fatto cheil post sia stato, poi, rimossoe che l’annuncio non avesse alcunafinalità selettiva di personale non elidono la portata dissuasiva delleaffermazioni, amplificata dai mezzi di comunicazione utilizzati che ne hannoconcretato una rapida ed ambia diffusione tra il pubblico.

Errore. Il nome file non è specificato.

La circostanzariferita dal resistente, secondo cui le sue opinioni non fossero sorrette dapregiudizi, ma esprimessero un giudizio su di una più evidente propensione allavoro di determinate categorie di persone, piuttosto che altre, comportacomunque l’introduzione di criteri differenziali tra lavoratori aventideterminati requisiti, non fondate su titoli o dati curriculari, quanto sucomponenti che investono la sfera personale dell’individuo, in cui sonoricomprese le opinioni politiche e l’orientamento sessuale.

Ciòcostituisce una forma di discriminazione indiretta, dotata di vis dissuasivaall’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone.

Ne risulta unadistonia con i valori fondamentali della Costituzione, in cui il lavoro, ancheimprenditoriale, impone il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.)e di solidarietà (art. 2 Cost.) che non tollerano distinzioni o pregiudizi disorta, vincolando l’iniziativa privata al rispetto dell’utilità sociale (art.41 Cost.)

Pur garantendol’art. 21 Cost. la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasimezzo di diffusione, tale libertà non ha natura di diritto assoluto e,pertanto, non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmentetutelati, quali, nella specie, gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. che tutelano laparità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la realizzazionedi un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

Ilcomportamento descritto costituisce, infatti, una forma di discriminazioneindiretta multifattoriale, sia per il contesto nel quale è stato posto inessere, sia in quanto idoneo oggettivamente, per l’estrema diffusione adissuadere i candidati dal presentare domande.

Non assumevalore dirimente ai fini di causa il fatto che non fosse in atto o programmataalcuna procedura di selezione.

Come haribadito la Grande Sezione della CGUE, nella causa NH, tali circostanze nonsono decisive per stabilire se delle dichiarazioni siano relative ad unadeterminata politica di assunzioni e rientrino, dunque, nella nozione di“condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro”.

In talepronuncia è stato evidenziato che occorre porre l’attenzione sullo statusdell’autore delle dichiarazioni e circa la veste nella quale le esprime.

Il resistenteè uno Chef stellato noto al grande pubblico e gode, quindi, di una certaesposizione mediatica per via della sua indubbia professionalità nel campodella ristorazione che lo rende, secondo la definizione datane dalla Corte diGiustizia, capace di esercitare una certa influenza nell’ambito delle politichedi assunzione attuate nell’ambiente interessato, cui si associa il contenutodelle stesse.

L’aver operatouna distinzione tra lavoratori non fondata su elementi oggettivi, impersonali etecnici legati alla professione, ma su elementi soggettivi, quali ilconvincimento politico e la sfera dell’orientamento sessuale che costituisconoindubbi fattori protetti, suscettibili di concretare nel contesto nel qualesono state proferite e secondo l’oggettiva percezione da parte del pubblico,una forma di discriminazione indiretta (cfr. anche Cassazione Sez. Un. 21luglio 2021 n. 2019).

Dichiarazionicome quelle fatte dal resistente sono idonee a dissuadere le persone dalpresentare le proprie candidature per un posto di lavoro e la circostanza nonmuta neppure nel caso in cui vengano rilasciate nel contesto di un programma diintrattenimento o rappresentino l’opinione personale dell’autore riguardo allacategoria, poiché preferire alcune persone aventi certe caratteristiche,cagiona un effetto dissuasivo nei riguardi di coloro i quali ne sono privi(secondo un ragionamento presuntivo).

Il criteriopreferenziale più volte affermato dal resistente nel corso delle interviste enel post su Facebook per persone aventi un dato convincimento politico o mododi essere ed un dato orientamento sessuale costituisce espressione di uncomportamento idoneo a determinare una oggettiva potenziale disincentivazionesanzionata dall’ordinamento in quanto tale.

Un tale esitodecisorio tiene indubbiamente conto del fatto che la materia oggetto delcontendere richiede un bilanciamento tra la libertà d’espressione e i dirittidei lavoratori. La libertà d’espressione è un valore caratterizzante le societàdemocratiche. La stessa Unione, come testimonia l’art. 2 del TUE, la pone tra ivalori sui quali è edificato il suo ordinamento. Allo stesso tempo costituisceuna prerogativa fondamentale della persona riconosciuta all’art. 11 della Cartadei diritti fondamentali.

Tuttavia, essanon è un diritto assoluto immune da limiti. Come ha ribadito la Corte diGiustizia nella causa NH, il contenuto essenziale della libertà d’espressionenon viene intaccato in quanto questa è limitata al solo fine di raggiungerel’obiettivo della parità di trattamento e di un elevato livello di occupazionee protezione sociale (cfr. CGUE, in C-507/2018, NH, §§ 47-53).

Ne risulta chenon tutte le manifestazioni di opinione sono vietate, ma solo quelle checonfigurino, alla luce dei criteri sopra enunciati, una discriminazione inmateria di occupazione e di lavoro, non eccedendosi quanto necessario per ilperseguimento degli obbiettivi che pone la direttiva 2000/78.

Ilcomportamento descritto costituisce, dunque, una forma di discriminazioneindiretta, sia per il contesto nel quale è stato posto in essere, sia in quantoidoneo oggettivamente, per l’estrema diffusione, a dissuadere i lavoratori e lelavoratrici dal presentare candidature per i posti oggetto di annuncio.

8. Occorreconsiderare che il diritto antidiscriminatorio di matrice eurounitaria prevedel’applicazione di una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale chedeve rivestire i caratteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività (cfr.Corte Giustizia UE, Associatia Accept C-81/12 e Feryn, C 54/07).

Ai fini dellamisura risarcitoria, al punto 26, la sentenza della Corte di Giustizia, nelcaso Camacho, 17 Dicembre 2015 C- 407/14 precisa: “Ai sensi del menzionatoarticolo 18, gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridicinazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subìto da unapersona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo ouna riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale daessere dissuasivi e proporzionati al danno subìto, poiché questo indennizzo nonpuò avere un massimale stabilito a priori, fatto salvo il caso costituito dalrifiuto di prendere in considerazione una domanda di lavoro”.

Come emergedal combinato disposto degli artt. 9, § 2 e 8, §

185 delladirettiva 2000/78, qualora lo Stato membro riconosca alle organizzazioni e alleassociazioni la possibilità di avviare procedure giurisdizionali oamministrative in assenza di una vittima identificabile, le condizioni a cuisoggiace l’azione, nonché il contenuto della domanda, sono regolate dal dirittonazionale, il quale deve garantire, secondo l’art. 17 della direttiva, che lesanzioni nei confronti di atti discriminatori siano effettive, proporzionate edissuasive.

Nel caso dispecie, trattandosi di discriminazione collettiva, in assenza di individuazionediretta e immediata di persone lese dalla discriminazione e nell’impossibilitàdi determinazione del danno subito, si ritiene di indicare, in via equitativa esimbolica, una somma risarcitoria di Euro 6.000,00 da corrispondersiall’Organizzazione ricorrente da parte del resistente, oltre interessi legalidalla data della decisione all’effettivo pagamento.

Sono, dunque,suscettive di accoglimento le domande di cui alle lett. a), c) e d) di cui alricorso, ad esclusione di quella di cui alla lett. e), avente ad oggettol’indicazione di un adeguato piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsidella condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 150del 2011, dal momento che le dichiarazioni aventi effetto discriminatorio sonostate rivolte ad una comunità indistinta di persone sulla scorta di un annuncioper la scelta di personale riferita ad una struttura ricettiva di cui ilresistente non è legale rappresentante e, dunque, al di fuori del perimetroorganizzativo della propria Società e con assorbimento di quella di cui allalett. b), in ragione dell’accertamento insito nella statuizione giudiziale cheha riconosciuto discriminatorie le dichiarazioni rilasciate dal resistente.

Ai sensidell’art. 28, c. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e vista la domanda di partericorrente, la resistente è tenuta alla pubblicazione, a proprie spese, delpresente provvedimento su un quotidiano nazionale a sua scelta tra “LaRepubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Sole 24 ore” e “IlFatto Quotidiano”, secondo le modalità indicate nel sopra citato disposto.

9. Le speseseguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate ai sensidel D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell’importocomplessivo di Euro 3.616,50, inclusi gli esborsi, avuto riguardo alle quattrofasi, con riduzione alla metà della terza fase, in quanto limitata alla solatrattazione, tenuto conto dello scaglione applicabile a siffatte controversie,nei valori minimi, in ragione dell’esigua attività processuale svolta e condistrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale,definitivamente pronunciando, in accoglimento nei limiti di cui sopra delledomande proposte dalla parte ricorrente, così provvede:

1) dichiara ilcarattere discriminatorio delle dichiarazioni rilasciate da per come riportatetestualmente in narrativa;

2) condanna,per l’effetto, la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, atitolo di risarcimento, la somma stabilita in via equitativa di Euro 6.000,00,oltre interessi legali dalla data della decisione sino all’effettivo pagamento;

3) condanna laparte resistente alla pubblicazione, a proprie spese, del presenteprovvedimento su un quotidiano nazionale a sua scelta tra “La Repubblica”, “IlCorriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Sole 24 ore” e “Il Fatto Quotidiano”;

4) condanna laparte resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite, in favoredella parte ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.616,50, oltre alrimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, sedovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari chene hanno fatto espressa richiesta.

Così deciso inTrento, il 27 Aprile 2026.

Il Giudice

Dr.ssa Giuseppina Passarelli

 

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