E' condotta antisindacale quella del datore che non riconosce il legittimo RLS

Tribunale di Trento Sentenza n. 120 del 24/07/2019
Sentenza in sintesi:
L'RLS deve essere RSA o RSU nelle aziende con più di 15 lavoratori, è nulla l'elezione ad RLS di chi non è RSA o RSU
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLOITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele MariaBenini, all’udienza del giorno 24 luglio 2019 ha pronunciato, mediante letturadel dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione adecreto ex art. 28 Statuto Lavoro n. 171 / 2019 RCL promossa con ricorso didata 15 marzo 2019

da

XXX con il patrocinio dell’avv. _____,elettivamente domiciliato in_______________, presso lo studio del difensoreavv. _________________

RICORRENTE

Contro

FILLEA CGIL DEL TRENTINO (C.F. 80020870228),con il patrocinio dell’avv. GUARINI GIOVANNI elettivamente domiciliato inPiazza Podestà n.10 null 38068 Rovereto presso lo studio dell’avv. GUARINIGIOVANNI

CONVENUTA

Ragioni in fatto e in dirittodella decisione

Nella presente sentenza questoTribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, in forza dellanuova formulazione degli artt. 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come“novellati” dalla legge 18.6.2009 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.2009.

Con decreto di data 8.3.2019 ilGiudice, accogliendo la domanda di repressione della condotta antisindacale aisensi dell’art. 28 dello Statuto Lavoro, promossa da FILLEA CGIL del Trentino,ordinava a XXX di considerare YYY  decaduto dalla carica di rappresentante deilavoratori per la sicurezza e surrogato dal rappresentante sindacale aziendaledesignato dalla FILLEA CGIL del Trentino, ZZZ, quale rappresentante deilavoratori per la sicurezza (rls) eletto nell’ambito dell’unica rappresentanza sindacalepresente in azienda.

Con ricorso in opposizione didata 15.3.2019 XXX promuoveva opposizione avverso il decreto di data 8.3.20190 riproponendoin buona sostanza le medesime argomentazioni già fatte valere nell’ambito delprocedimento sommario.

Si costituiva in giudizio la O.S.FILLEA CGIL del Trentino.

Il ricorso in opposizione deveessere rigettato sotto tutti i profili ribaditi anche nel presente giudizio.

Quanto alla ineleggibilità di YYYe quanto all’applicazione dell’art. 27 del CCNL.

L’art. 47 comma 2 del D.Leg.vo n.81/2008 stabilisce che “nelle aziende o unità produttive con più di 15lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto odesignato dai lavoratori

nell’ambito delle rappresentanzesindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante èeletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.

Non è in contestazione tra leparti che all’epoca della sua elezione YYY non era un rappresentante sindacaleaziendale.

Ne consegue, conformemente alla disposizionedi cui all’art. 47comma 2 del D.Leg.vo n. 81/2008 anzidetto, che YYY non eraeleggibile.

Sostiene la società opponente chein considerazione del fatto che le elezioni erano state indette da FILLEA CGILdel Trentino e che le stesse si erano svolte senza che da parte della O.S.fosse fatto riferimento alla carica di RSA ricoperta da XXX conseguiva il fattoche sia la O.S. sia il suo candidato avevano rinunciato ad avvalersi di taleprerogativa.

Come rilevato dal Giudice diprime cure, l’art. 51 comma 1 del CCNL dispone che “in considerazione di quantoprevisto dal CCNL 19.12.1990, ad iniziativa congiunta delle OO.SS.LL.FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA CGIL, nelle unità produttive con meno di 16 dipendentipotrà essere designata anche mediante elezione, una rappresentanza per icompiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive”.ZZZ, in quanto rappresentante sindacale aziendale su iniziativa della solaFILLEA CGIL del Trentino, non era il rappresentante sindacale ai sensidell’art. 51 comma 1 del CCNL Quindi nei suoi confronti non poteva trovare applicazionel’art. 27 del CCNL il quale prevede che in presenza del rappresentantesindacale ex art. 51 comma 1 del CCNL “il ruolo di rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sarà assunto dal medesimo previa ratifica dell’assemblea deilavoratori”

Sostiene la società che l’art. 27del CCNL prevede espressamente che nelle aziende con più di 16 dipendenti, dovenon siano presenti RSU o rappresentanze sindacali elette ai sensi dell’art. 51del CCNL, si  devono svolgere le elezionidel RLS e che nell’ambito delle stesse tutti i lavoratori potrebbero essereeletti RLS.

Nel caso in cui non vi siano RSUo RSA eletti dai lavoratori, ai sensi degli artt. 50 – 51 del CCNL, il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza viene scelto attraverso una consultazioneelettorale stabilendo una preferenza per i rappresentanti eletti dailavoratori.

L’assunto non apparecondivisibile.

L’art. 27 n. 3 del CCNL nel casodi azienda ove vi siano dipendenti in numero superiore a 15 prevede una seriedi ipotesi laddove vi sia una RSU. Nel caso in cui la RSU non sia ancoracostituita, il rappresentante è eletto secondo le procedure richiamate per leaziende con un numero di dipendenti inferiore a 16.

Dette procedure prevedono che ilruolo di RLS sia assunto dal rappresentante sindacale eventualmente eletto odesignato ai sensi dell’art. 50 (RSU) e 51 (rappresentanza designata adiniziativa congiunta delle OO.SS.LL.) del medesimo CCNL

Per il caso in cui in azienda nonvi sia alcuna rappresentanza sindacale, i lavoratori eleggono il RLS al lorointerno.

La fattispecie per cui è causanon rientra in nessuna delle ipotesi anzi considerate.

Non rientra infatti né nellaprima ipotesi per il fatto che la RSU non è costituita e non rientra neppurenell’ultima ipotesi stante la presenza di una rappresentanza sindacale.

Non rientra d’altra parte neppurenella seconda ipotesi in quanto l’art. 50 del CCNL disciplina le RSU mentrel’art. 51 disciplina il rappresentante eletto ad iniziativa congiunta delleOO.SS.LL. e quindi non disciplina il caso qui in esame.

Deve osservarsi a ogni buon contoche nel caso di contrasto tra norma imperativa quale quella di cui al TestoUnico Sicurezza sul Lavoro e contratto collettivo, la prevalenza deve essereattribuita al primo.

Sul punto devono essererichiamate le norme in materia di nullità virtuale. Rientrano infatti in questonovero quelle norme imperative che, anche se non comminano espressamente lasanzione civilistica della nullità, devono comunque ritenersi assoggettate aduna tale sanzione nel caso in cui siano state poste in essere per motivi diordine pubblico, tra i quali vanno ravvisate la tutela della salute deicittadini, nonché la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni,valori che si trovano affermati nella Costituzione, rispettivamente, negliartt. 32 e 35.

Come è stato giustamenteaffermato dalla O.S. opposta, il principio di applicazione generalizzata èquello della inderogabilità della legge, salvo che il contratto collettivo nondisponga in maniera più favorevole per i lavoratori.

Nella fattispecie detto principiodeve trovare applicazione anche nel caso di cui al D.Leg.vo n. 81 del 2008 percui il RLS deve essere nominato all’interno delle rappresentanze sindacalianche nel caso in cui la RSA sia una soltanto.

Quanto alla intervenuta decadenzarispetto alla possibilità di impugnare il risultato delle elezioni e comunquequanto all’incompetenza del Giudice ordinario del lavoro.

Stabilisce l’art. 27 del CCNL, inlinea con quanto peraltro previsto dall’art. 51 comma 2 del D.Leg.vo n. 81/2008che “la competenza all’esame e alla definizione delle controversieeventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo edesclusivamente ai comitati paritetici di cui al presente articolo, ovecostituiti ed operanti e all’Organismo paritetico provinciale di cui all’A.I.22.6.1995 negli altri casi. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a taliOrganismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza”. Ad avviso dellasocietà opponente detta disposizione introdurrebbe una clausola compromissoriache devolverebbe in via esclusiva a un arbitrato irrituale la presente controversiaai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. con conseguente incompetenza del giudice dellavoro.

Deve ritenersi che, nonostantel’ampia formulazione, nel novero delle controversie eventualmente insorte inoccasione delle elezioni non rientrano quelle relative alla ineleggibilità deicandidati, i cui diritti soggettivi, a essere eletto o a non competere concandidati ineleggibili, allorquando, come nel caso in esame, siano giàmaturati, non possono essere oggetto di disposizione (neppure mediante lo svolgimentodi un arbitrato irrituale) da parte di un organismo composto dai soggettidell’autonomia collettiva.

E’ ben vero che nella presente causal’azione proposta concerne l’interesse collettivo della O.S. e non già quelloindividuale di ZZZ; appare tuttavia indubbio che la tutela del primo ha lostesso fondamento normativo che assiste la tutela del secondo, ossia l’art. 47comma 2 del D.Leg.vo n. 81/2008 secondo cui nelle aziende o unità produttivecon più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è elettoo designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali inazienda.

Quanto alla surrogazione ad operadel primo dei non eletti ZZZ.

Dalla accertata ineleggibilità diYYY deriva in via automatica la surrogazione ad opera del primo dei non eletti,ZZZ.

Deve osservarsi infatti che dalladecadenza di YYY in conseguenza della invalidità della sua nomina, deriva lanomina del secondo classificato ZZZ.

E’ condivisibile anche sottoquesto aspetto il principio affermato dal Giudice di prime cure, per cui devetrovare applicazione un principio generale del diritto elettorale pubblico

D’altra parte anche nel T.U. sullarappresentanza in caso di cambiamento di appartenenza sindacale da parte di uncomponente di RSU è prevista la decadenza dalla carica e la sostituzione con ilprimo dei non eletti.

E’ pacifica l’eleggibilità di ZZZricoprendo questi la carica di rappresentante sindacale in virtù delladesignazione dell’O.S. FILLEA CGIL

Ad ogni buon conto la nomina di ZZZè stata ratificata dall’assemblea dei lavoratori convocata in data 18.10.2018.

Nel verbale dell’assemblea silegge infatti che “l’assemblea oggi riunita prende atto che il sig. YYY nonaveva i requisiti previsti dalla legge per essere eletto RLS (…); si dichiaradi conseguenza automaticamente decaduto dalla carica di RLS il signor YYY eviene automaticamente sostituito con il lavoratore che alle elezioni erarisultato secondo eletto nella lista, ZZZ ed avente i requisiti per rivestiretale posizione (in quanto RSA)”.

Detto verbale è stato comunicatoalla società XXX in  data 22.10.2018(doc. 9 fascicolo di parte opponente).

 

Quanto al comportamento tenutodalla società XXX che ad avviso della società sarebbe stato improntato a buonafede e correttezza

Ad avviso di XXX la condottaposta in essere non può essere considerata antisindacale in quanto la societànon ha mai espressamente disconosciuto la nomina di ZZZ, non potendo d’altraparte ritenersi che YYY fosse “ineleggibile” o decaduto al momento dellanomina.

La società si è limitata infattiad agire nel rispetto della legge e del CCNL, avendo tenuto conto delle elezionidel 24.9.2018 e di quanto emerso in occasione dell’assemblea del 18.10.2018

Sostiene la società opponente diaver mantenuto un ruolo neutrale senza disconoscere espressamente la nomina diZZZ nel momento in cui è insorta la controversia infatti la Società si è limitataad attendere che la questione fosse risolta dai lavoratori, senza schierarsi infavore dell’una parte o dell’altra e senza ledere o limitare in concreto lalibertà sindacale.

Anche detto assunto non ècondivisibile.

La società XXX, allorquando hadisatteso la richiesta, formulata dalle OO.SS. con lettera di data 1.10.2018(doc. 4 fascicolo di parte opponente) di considerare YYY decaduto dall’incaricoe sostituito con il lavoratore che alle elezioni era risultato secondo nellalista ZZZ in possesso dei requisiti per rivestire tale posizione (in quantoRSA) ha adottato un comportamento antisindacale. Ha infatti oggettivamentelimitato l’attività sindacale, impedendo ad un rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza eletto nell’ambito della rappresentanza sindacale aziendale diFILLEA CGIL del Trentino di svolgere il suo ruolo.

Quanto alla non necessità di unospecifico intento lesivo.

Ad integrare la condottaantisindacale non era necessario d’altra parte uno specifico intento lesivo.

Prevede l’art. 28 dello Statutoche sono antisindacali “quei comportamenti diretti ad impedire o limitarel’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonchè del diritto disciopero”

Sul punto si è espressa in manieraassai convincente la Corte d’Appello di Trento nella sentenza n. 30/2018.

La disposizione ricomprende tuttequelle condotte che siano oggettivamente idonee ad ostacolare l’attivitàsindacale, sia in relazione a diritti e prerogative, riconosciuti dadisposizioni di legge o di contratto collettivo, sia incidendo sulla capacitàorganizzativa, di aggregazione e di negoziazione del sindacato. Una voltaaccertato che la condotta è oggettivamente lesiva di prerogative o di dirittidi libertà

e attività sindacale, l’intentosoggettivo è irrilevante. E sussiste una lesione indiretta della capacità di aggregazione,che viene ostacolata, quando la condotta è oggettivamente idonea a determinarelo svilimento del ruolo del sindacato e a pregiudicarne la credibilità e l’immaginepresso i lavoratori, quale soggetto capace di essere interlocutore e diincidere nelle relazioni industriali in ambito aziendale.

Inoltre, come pure è statoosservato l’art. 28 reprime i comportamenti “diretti” a impedire o limitare lalibertà sindacale ed è quindi una fattispecie che richiede il pericolo di dannoe non già la prova del danno (ossia il fatto di aver patito conseguenzenegative a causa della condotta denunciata).

Anche la Cassazione si è espressain maniera affermativa, sostenendo che per integrare gli estremi della condottaantisindacale di cui all’art. 28 Stat. lavoratori è sufficiente che ilcomportamento posto in essere leda oggettivamente gli interessi collettivi dicui sono portatrici le organizzazioni sindacali, anche in difetto di unospecifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (Cass. SS.UU. 12.6.1997n. 5295).

Il decreto ex art. 28 delloStatuto Lavoro di data 8.3.2019 deve essere pertanto integralmente confermato.

Le spese di lite seguono lasoccombenza della società opponente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nellacausa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa eccezioneed istanza disattesa, così statuisce: rigetta il ricorso in opposizione adecreto ex art. 28 dello Statuto Lavoro;

condanna XXX a rifondere a FILLEACGIL del Trentino le spese del presente giudizio, spese che sono liquidatenella somma complessiva di Euro 4.300,00 per compensi professionali di cui Euro1.300,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro1.500,00 per la fase decisoria oltre al rimborso delle spese generali nellamisura forfettizzata del 15% e oltre ad IVA e CPA.

Così deciso in Trento, il 24luglio 2019

Il Giudice

Dott. Michele Maria Benini

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