Discriminatoria la mancata erogazione degli ANF ai famigliari residenti all'estero del cittadino straniero

Tribunale di Trento Sezione Lavoro Sentenza 11/04/2023 Giudice Dott.ssa Giuseppina Passarelli
Sentenza in sintesi:
I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel Paese di origine.
testo della sentenza:

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO

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Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa; a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 Aprile 2023, h pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell’art. 702-terc.p.c., nel procedimento civile incardinato ex artt. 28 del d.lgs. n. 150 del2011 e 702-bis c.p.c., iscritto al n. 289 del 2022 RG, avente ad oggettol’accertamento del diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiarein favore di titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, pendente

TRA

XXX rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Guarini edelettivamente domiciliato presso il suo Studio

in Rovereto (TN), Corso Rosmini 46, come da mandato amargine del ricorso, - Ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del legale rappresentantepro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti MartaOdorizzi e Carlo De Pompeis, per procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep.n. 80974 a rogito Paolo Castellini di Roma, con domicilio eletto, ai fini delpresente giudizio, in Trento, in Via delle Orfane n. 8, presso l’Ufficio Legaledella Sede Provinciale dell’Istituto,- Resistente -

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OSSERVA

1. Con apposito ricorso, XXX ha sostenuto:

a) che, è un cittadino senegalese ed ha un permesso disoggiorno di lungo periodo dal 16 Giugno 2020;

b) che, è regolarmente stabilito in Italia dal 1997,dapprima con permesso di soggiorno per lavoro autonomo, poi con permesso disoggiorno per lavoro dipendente;

c) che, la famiglia, composta dalla coniuge e i due figli,risiede in Senegal;

d) che, ritenendo sussistenti i presupposti, il 23 Luglio2021, ha presentato istanza all’INPS per l’autorizzazione all’ottenimento degliassegni al nucleo familiare (di seguito, ANF), per i periodi dall’1.08.2016 al 30.06.2017,dall’1.07.2017 al 30.06.2018, dall’1.07.2018 al 30.06.2019, dall’1.07.2019 al30.06.2020 e dall’1.07.2021 al 30.06.2022;

e) che, l’Ente previdenziale ha respinto l’istanza per lacarenza dei requisiti in quanto, nel caso di specie, non constava il versamentodi contributi previdenziali in almeno due stati membri UE, Svizzera e PaesiSEE;

f) che, l’istituto è disciplinato dal D.L. 13/03/1988, n. 69conv. in l. 3 Maggio 1988, n. 153, cha al comma 6 dell’art. 2, individua lanozione di nucleo familiare, con valenza generale;

g) che, il successivo c. 6 bis del citato art. 2 chiarisceche “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figlied equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nelterritorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero ècittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadiniitaliani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia ditrattamenti di famiglia”.

h) che, la tale previsione viola l’art. 11, paragrafo 1,lettera d), della Direttiva 2003/109/CE e l’art. 12, paragrafo 1, lettera e),della Direttiva 2011/98/UE, che enunciano la parità di trattamento tra isoggiornanti

di lungo periodo e i cittadini degli Stati membri, inriferimento alla fruizione delle prestazioni di specie;

i) che, la discriminazione discende dal fatto che ladisciplina interna esclude che i familiari di un cittadino straniero nonresidenti in Italia possano far parte del nucleo familiare; diversamente, ifamiliari di un cittadino italiano sono considerati parte del nucleo familiare,anche se non residenti nel territorio della Repubblica;

j) che, dalla differente nozione di nucleo familiare dipendeun diverso trattamento economico, fondato unicamente sulla nazionalità del richiedente;

k) che, la discriminazione de qua è stata rilevata altresìdalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle sentenze C-303/19 eC-302/2019;

l) che, la Corte Costituzionale, investita della questione,ha riconosciuto che le norme di diritto europeo hanno effetto diretto nellaparte in cui prescrivono l’obbligo di parità di trattamento tra le categorie dicittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadinidello Stato membro in cui costoro soggiornano;

m) che, il diniego dell’invocato beneficio ha naturadiscriminatoria ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 286/98 co. 1 e co.2 lett.b) - c) perché è fondato unicamente sulla nazionalità dell’istante;

n) che, pertanto, si chiede l’attribuzione, eventualmentesotto il profilo del risarcimento del danno, del medesimo bene della vita cheil richiedente avrebbe conseguito ove non gli fosse stato negato il beneficio acui aveva diritto;

o) che, alla luce di quanto premesso, si intima all’INPS dicessare la condotta discriminatoria.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente ha chiestoaccertarsi e dichiararsi il carattere discriminatorio della condotta tenutadall’INPS, consistente nell’aver negato al ricorrente il beneficio di cui alD.L. 13/03/1988, n. 69 conv. in l. 3 maggio 1988, n. 153 e conseguentementeaccertarsi e dichiararsi il diritto del medesimo al predetto assegno; ordinareall’INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria econseguentemente di riconoscere al ricorrente il diritto all’ANF alle medesimecondizioni previste per i cittadini italiani; condannare l’INPS a pagare al ricorrentela somma maturata e maturanda a titolo di ANF per il periodo dal 01.08.2016 al30.06.2022 o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre agliinteressi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; adottare,ai sensi dell’art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011, nell’ambito dell’esercizio deipoteri d’ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare ilreiterarsi della discriminazione. Condannare l’INPS al pagamento delle spese dilite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazioneforfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario.

2. Si è costituito in giudizio l’Inps, il quale ha eccepito:a) che, il ricorrente residente in Italia dal 2016, con cittadinanzasenegalese, ha chiesto l’autorizzazione agli ANF, per i figli residenti all’estero;b) che, la domanda amministrativa è stata respinta perché non riportava un altropaese dell’Unione Europea, inclusi Svizzera e Paesi SEE, presso il quale abbiaavuto versamenti previdenziali, requisito quest’ultimo

previsto dalla circolare INPS n. 51 del 2011 al punto 2); c)che, la Circolare INPS n. 95 del 2.8.2022 ha fornito nuove istruzioni amministrativein materia di ANF per i familiari – residenti nel Paese di origine o altroPaese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo,titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo;

d) che, nella perdurante vigenza dell’articolo 2, c. 6 bis,del D. L. n. 69 del 1988 e considerata la pronuncia della Corte Costituzionale,nonché il tenore della stessa, la prestazione di ANF erogata dall’INPS ailavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economicheprevidenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari,titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno,per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcunaconvenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previstenell’art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988;

e) che, pertanto, pur insistendo nell’affermare lalegittimità del provvedimento di rigetto impugnato, alla luce della circolaren. 95 del 2022, riesaminerà la posizione del ricorrente, il quale è comunquetenuto

a produrre tutti i documenti all’uopo richiesti.

Tutto quanto sopra premesso, l’INPS ha chiesto respingersiil ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l’effettorigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei suoi confronti.Con vittoria di spese e competenze di lite.

4. La causa è stata istruita solo in via documentale.

Questo Giudice ha disposto dei rinvii al fine di verificarel’accettazione della domanda del ricorrente da parte dell’INPS, disponendo ildeposito telematico della documentazione attestante lo stadio di trattazionedella pratica.

È stato, pertanto, disposto apposito rinvio all’udienza del6 Aprile 2023 per la discussione, essendo stata ritenuta la causa matura per ladecisione.

5. Tanto premesso, giova considerare che la causa può esseredecisa allo stato degli atti e della documentazione di causa e che, pertanto,si debba procedere, in virtù del principio di matrice giurisprudenziale dellaragione più liquida,alla declaratoria di cessazione della materia del contendere(cfr. Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 9309 del 2020).

Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenzaprevalente, condiviso da questo Giudicante la pronuncia di “cessazione dellamateria del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti algiudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa,a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispeciecreata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado delgiudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte,ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinunciaalla pretesa sostanziale o per

il venir meno dell’interesse delle parti alla naturaledefinizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Cviv. SS.UU., 28 settembre 2000 n.1048; Cass. Civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. Civ., sez. III, 31 agosto2015 n. 17312).

Nel caso che ci occupa, la materia oggetto di lite concernel’accertamento della condotta discriminatoria tenuta dall’INPS e consistentenell’aver negato al ricorrente l’assegno al nucleo familiare di cui al d.l. n.69 del 1988, conv. con mod., in l. n. 153 del 1988, con conseguente ordine dicessazione della medesima e riconoscimento del diritto alla corresponsione diquanto dovuto e conseguente condanna della controparte al pagamento delrelativo importo.

La materia oggetto di causa è stata interessata da unapronuncia della Corte di Giustizia UE, (cfr. CGUE in C-303/2019), la quale hariconosciuto, in virtù del principio di parità di trattamento, ai soggiornantidi lungo periodo che risiedono in un Paese terzo il diritto alla fruizione diprestazioni di sicurezza sociale, parimenti a quanto previsto per i cittadiniitaliani, indipendentemente dal luogo in cui risiedono i loro familiari. Inaltra pronuncia (cfr. CGUE in C-302/2019), il Giudice del Lussemburgo hariconosciuto in capo ai cittadini di Stati terzi, titolari di un permesso unicole prestazioni di sicurezza sociale, tra cui l’assegno per il nucleo familiare,alle

stesse condizioni previste per i cittadini dello Statomembro.

Tali assunti pretori hanno trovato conferma nella pronunciadella Corte costituzionale n. 67 dell’11 Marzo 2022, secondo cui ciò che rilevaè che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno familiare, ilrequisito della residenza nel territorio italiano non è richiesto per ifamiliari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadinostraniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore unaconvenzione internazionale con il paese d’origine di quest’ultimo.

Si richiama la direttiva 2003/109/CE che all’art. 11, § 1,lett. d), prevede che «il soggiornante di lungo periodo» gode dello stessotrattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali,l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazionenazionale; la direttiva 2011/98/UE che all’art. 12, § 1, lett. e), prevede che«i lavoratori dei paesi terzi di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c)»beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membroin cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definitinel regolamento (CE) n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

È evidente che l’obbligo di non differenziare il trattamentodei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti è imposto dalledirettive in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effettodiretto.

Nella sentenza, il Giudice delle leggi ha ritenuto, dunque,che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unicodi lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italianinell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), anche sealcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel Paese diorigine.

La parità di trattamento fra i destinatari di questaprovvidenza, che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni dibisogno, è garantita dai Giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo.

Inoltre, ha osservato che la procedura pregiudiziale, oltrea rappresentare uno strumento di dialogo e di raccordo fra i giudici nazionalie la Corte di Giustizia per risolvere eventuali incertezze interpretative,concorre ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell’Unione europea,alla cui attuazione i giudici comuni partecipano secondo il meccanismo delcontrollo diffuso, «disapplicando all’occorrenza» qualsiasi disposizione deldiritto nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, secondo il cd.effetto utile di cui all’art. 267 del TFUE.

Occorre rilevare che, nel caso in esame, la parte resistentein corso di causa ha prodotto apposita documentazione dalla quale risulta chela pratica n. 9645109, di autorizzazione ANF di XXX è stata presa in carico dall’Entee che la domanda risulta essere stata accolta alla data del 17 Novembre 2022.

L’accoglimento della domanda e il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in pendenza della controversia hanno comportato un venir meno della res litigiosa, atteso l’ottenimento da parte del ricorrente del bene della vita posto alla base del rimedio giurisdizionale attivato innanzi a questo

Giudice, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Di tal guisa, occorre procedere ad una declaratoria di cessata materia del contendere alla luce del compendio documentale in atti.

5.2. Sulle spese processuali, occorre considerare che, anch enel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spesegiudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della“soccombenza virtuale”, non essendo emerso un concorde indirizzo delle parti inmerito alla loro compensazione (cfr. Cass. Civ., sentt. n. 4483 del 2009 e n.11962 del 2005).

Sul punto, occorre considerare l’evoluzione della vicendaprocessuale.

Orbene, il giudizio è stato incardinato a seguito dellepronunce della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale dianzi citate,che non sono intervenute in corso di causa.

L’accettazione delle domanda di autorizzazione ANF da partedel resistente, previa lavorazione della pratica, con conseguentericonoscimento del diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare,è avvenuta in data 17 Novembre 2022, come è dato riscontrare dalla schermatadepositata in telematico dall’INPS. Dunque, in un momento successivo alla primacomparizione delle parti e all’ordinanza del 20 Ottobre 2022, con cui questo Giudiceaveva disposto apposito rinvio per la discussione.

Ciò comporta che debbano essere poste a carico dell’INPS lespese di lite, poiché il giudizio pendente ha avuto origine dal rigetto delladomanda del ricorrente di autorizzazione alla percezione degli assegni dinucleo familiare, in distonia con gli assunti pretori europei e nazionali chehanno fornito una determinata interpretazione del principio di nondiscriminazione in un momento anteriore all’incardinarsi del giudizio de quo.

6. Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e sonoliquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022,in complessivi Euro 1.496,00, avuto riguardo ai procedimenti in materiaprevidenziale nello scaglione di riferimento, nei valori minimi, inclusi gliesborsi e con esclusione delle ultime due fasi, tenuto conto dell’attivitàprocessuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ognicontraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti dicui in epigrafe, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;

- condanna l’INPS, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore diXXX delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro1.496,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento,Iva e CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito chene ha fatto espressa richiesta.

Si comunichi.

Così deciso in Trento, il 7 Aprile 2023.

Il Giudice

Dr.ssa GiuseppinaPassarelli

 

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