Discriminatoria la condotta tenuta dall’INPS consistente nell’avere negato al ricorrente straniero l’assegno al nucleo familiare per i famigliari residenti all'estero

Tribunale di Brescia Sezione Lavoro ordinanza 02/02/2023 n 687 Giudice Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Sentenza in sintesi:
Il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatoria la condotta dell'Inps che ha negato allo straniero con permesso di soggiorno Ce soggiornanti lungo periodo gli assegni al nucleo familiare per i figli residenti in Senegal
testo della sentenza:

N. R.G. 1177/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1177/2022

Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/01/2023,ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

RILEVATO CHE

 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 1° luglio 2022 xxx ha lamentato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’avergli negato l’assegno nucleo familiare in qualità di padre di YYY nato il 18/06/1999 e ZZZ nato il 10/02/2002 per “assenza di cittadinanza italiana” (vedi allegato doc. 8);

 il ricorrente ha esposto in fatto che: era cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 28/10/2017 e cittadino italiano dall’ 8/09/2021, di risiedere in (BS) alla Via (vedi doc. allegato 0); la sua famiglia è composta da moglie e i due figli risiede tutt’oggi in Senegal; non aveva chiesto né percepito altri assegni o analogo trattamento di famiglia per i figli;

 il ricorrente aveva presentato in data 09/08/2021 regolare domanda all’INPS, respinta in data 07/09/2021 per “assenza di cittadinanza italiana”, per i periodi dal 01.09.2016 al 30.06.2017 (vedi allegato doc. 1), dal 01.07.2017 al 30.06.2018 (vedi allegato doc. 2), dal 01.07.2018 al 30.06.2019 (vedi allegato doc. 3), dal 01.07.2019 al 30.06.2020 (vedi allegato doc. 4) e dal 01.07.2021 al 30.06.2022 (vedi allegato doc. 5) (vedi allegato doc. 6);

 il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico in data 30/03/2022 al Comitato Provinciale dell’INPS avverso il provvedimento di rigetto (vedi allegato doc. 9). Il ricorso è stato respinto in data 04/05/2022 con la seguente motivazione “relativamente al periodo dal 01/09/2016 al 09/08/2021 il ricorrente era cittadino extracomunitario, e […] pertanto non ha diritto all’autorizzazione ANF in quanto i familiari risultano residenti in un paese non convenzionato con l’Italia” (vedi allegato doc. 10);

 in data 04/05/2022 l’INPS emanava provvedimento di rettifica in Autotutela del provvedimento, dd. 07/09/2021 recante reiezione domanda di autorizzazione ANF con

decorrenza dal 01/09/2016 in quanto “a seguito delle opportune verifiche effettuate è stato accertato che il ricorrente ha ottenuto la cittadinanza italiana dal 8/9/2021, che pertanto dalla suddetta data e fino al 28/2/2022 sussistono i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero”. Disponeva “la modifica del provvedimento in oggetto provvedimento del 07/09/2021 reiezione domanda autorizzazione ANS con decorrenza 01/09/ 2016” (vedi allegato doc. 11);

 l’INPS si costituiva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate in quanto la domanda del ricorrente era stata accolta in autotutela (vedi allegato docc. 1 e 2);

 la causa è stata rinviata su istanza delle parti per verificare se fosse intervenuta o meno la effettiva corresponsione delle somme riconosciute in autotutela dall’INPS e per la verifica dell’assunto di parte ricorrente che “ nonostante il provvedimento in autotutela, non è stata riconosciuta l’autorizzazione per il periodo 1/07/2021 – 8/09/2021” senza alcun riscontro da parte dell’INPS ;

OSSERVA

1. Sulla dichiarazione di cessata materia del contendere

a) non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, per i motivi che di seguito verranno esposti, la condotta tenuta dall’INPS risulta discriminatoria e la discriminatorietà di tale comportamento non viene meno per il solo fatto che tardivamente e parzialmente sarebbe stato riconosciuto il diritto alla prestazione in origine negata. Infatti, oggetto di questa vertenza è la verifica della discriminatorietà della condotta dell’Istituto e l’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno che parte ricorrente ha quantificato in una somma pari alla prestazione che non era stata corrisposta;

b) non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche perché il ricorrente, nonostante l’INPS abbia asserito di aver disposto in autotutela l’erogazione della prestazione, non ha ricevuto nessun pagamento.

2. Sul merito della vertenza

a) sussiste il presupposto per l’utilizzo dell’azione prevista dagli articoli 28 D. lgs n. 150/11 ed art. 44 TU Immigrazione costituito dalla sussistenza di un comportamento “discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. L’asserita discriminazione, infatti, consegue al rifiuto di erogare gli assegni per il nucleo famigliare, residente all’estero, del sig.XXX, nei periodi durante i quali egli era titolare di un permesso UE di lungoperiodo e non ancora riconosciuti al ricorrente ai sensi della norma interna che prevede, ai fini della erogazione dell’assegno nucleo famigliare, il requisito della residenza in Italia solo per i familiari dei lavoratori stranieri e non per i familiari dei cittadini italiani;

b) sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto il ricorrente rivendica il diritto soggettivo ed assoluto a non essere discriminato, come la Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 3670/11 ha correttamente sottolineato;

c) le circostanze in fatto dedotte in ricorso sono pacifiche inter partes e documentate in atti;

d) la legge n.153/88, ad avviso del giudicante, viola, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo soggiornanti dall’altra, quanto disposto dall’articolo 11 co. 1 e 4 della Direttiva 2003/109 CE secondo la quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale…. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. Tale direttiva, recepita dal legislatore italiano con l’art. 7 del D. lgs n.3/2007 che ha sostituito l’art. 9 del D. lgs. n. 286/98 stabilendo al comma 12 lettera c) che il lungo soggiornante “può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale” non è stata sottoposta, nel processo di recepimento, dalla facoltà di deroga prevista dalla stessa, la quale non può certo ravvisarsi nella formulazione letterale dell’art. 2 co. 6 della legge n. 153/88 perché, per avvalersi della facoltà di tale direttiva avrebbe dovutooperare una scelta espressa come tale successiva e non certo antecedente alla direttiva ed al suo recepimento (sul punto ved. Corte di Giustizia sentenza 24 aprile 2012 C-571/10

Kamberaj).

e) il contrasto della disciplina interna con la Direttiva 109/2003 è stato riconosciuto nuovamente di recente dalla stessa Corte di Giustizia che, investita della questione dalla Corte di Cassazione in relazione ad una vertenza del tutto analoga, ha sottolineato che la direttiva in questione mira “a creare condizioni uniformi minime nell’Unione a riconoscere che i cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti contributivi di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento

di questi ultimi” e non consentono pertanto (salvo casi particolari) trattamenti differenziati (ved. sentenza in Causa C-303/19 del 15 novembre 2020). La stessa sentenza afferma che la Direttiva 2003/109 “osta a una normativa di uno Stato membro (comma 6 art. 2 D.L. 13.3.88 n. 691) in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”.

f) è opportuno richiamare testualmente le parti della pronuncia della Corte di Giustizia che ne evidenziano la infondatezza: “Nella misura in cui l’INPS e il governo italiano fanno valere che l’esclusione del soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sarebbe conforme all’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2003/109, in quanto l’integrazione presuppone una presenza in tale territorio, occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest’ultima tende a garantire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento neisettori di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo [sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C 557/17, EU:C:2019:203, punto 63]”. Ed ancora “Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS e dal governo italiano, escludere dal diritto alla parità di trattamento il soggiornante di lungo periodo, qualora i suoi familiari non risiedano, durante un periodo che può essere temporaneo, come dimostrano i fatti della controversia principale, nel territorio dello Stato membro interessato, non può essere considerato conforme a tali obiettivi. Orbene, occorre osservare che tanto l’omesso versamento dell’assegno per il nucleo familiare quanto la riduzione dell’importo di quest’ultimo, a seconda che tutti i familiari o alcuni di essi non risiedano nel territorio suddetto, sono contrari al diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, dal momento che integrano una disparità di trattamento tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini italiani.” Ed ancora “ Nonostante il diverso avviso dell’INPS al riguardo, una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato, essendo tale giustificazione contraria all’articolo 11, paragrafo 1,lettera d), della direttiva 2003/109 che, conformemente agli obiettivi di quest’ultima ricordati al punto 28 della presente sentenza, impone una parità di trattamento tra loro in materia di sicurezza sociale.” Per concludere “Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, a meno che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica italiana abbia chiaramente espresso che intendeva avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.”. A quest’ultimo riguardo l’interpretazione fornita dall’INPS è stata chiaramente smentita dalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia con la seguente argomentazione “Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, ed è stato confermato in udienza dalla Repubblica italiana, che quest’ultima non ha espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 nel diritto nazionale. Infatti, le disposizioni dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988 sono state adottate molto prima del recepimento della direttiva 2003/109, effettuato con il decreto legislativo n. 3/2007, che ha incorporato le disposizioni di detta direttiva nel decreto legislativo n. 286/1988, il quale, al suo articolo 9, comma 12, lettera c), subordina l’accesso del titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata alle prestazioni di assistenza sociale e di sicurezza sociale alla condizione che tale titolare risieda effettivamente nel territorio nazionale, senza fare riferimento al luogo di residenza dei suoi familiari.” per statuire di conseguenza che “Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.” ( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=48B3A08C73117E4704A069 981CB8F25F?text=&docid=234323&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first &part=1&cid=1484691 ). g) anche ad avviso della Corte Costituzionale ( ved. sentenza n. 67/2022) va disapplicata la norma interna che limita per i cittadini di paesi terzi la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare ai soli familiari presenti in Italia.

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Alla luce di quanto sopra esposto si deve riconoscere che il comportamento della pubblica amministrazione è oggettivamente discriminatorio ex art. 44 TU Immigrazione ove si prospetti, come nella specie, la necessità di disapplicare la legge per contrasto con il diritto comunitario.

A titolo di rimozione degli effetti l’INPS va condannato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari all’importo corrispondente agli assegni per nucleo famigliare maturati con decorrenza dal 1 settembre 2016 all’ 8 settembre 2021, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del presente ricorso al saldo effettivo

Al ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla rifusione delle spese di lite da parte dell’INPS rimasto soccombente. Esse si liquidano come specificato in dispositivo. Si concede la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’avere negato al ricorrente xxx E l’Assegno Nucleo Familiare nel periodo dal 1 settembre 2016 all’ 8 settembre 2021 e per l’effetto:

1- condanna l’INPS a versare al ricorrente una somma pari all’importo corrispondente agli assegni per nucleo famigliare maturati con decorrenza dal 1 settembre 2016 all’ 8 settembre 2021, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del presente ricorso al saldo effettivo

2- condanna l’INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge, oltre rimborso del CU con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 31 gennaio 2023

il Giudice del lavoro

Dott. Mariarosa Pipponzi

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