Scrivere che in azienda ci sono condizioni di lavoro ottocentesche è diritto di critica sindacale

G.U.P. del Tribunale di Bolzano Sentenza n 535 del 19/11/2024 Giudice Dott. Emilio Schoensberg
Sentenza in sintesi:
Un sindacalista è stato assolto dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa per aver asserito nell'ambito di un comunicato apparso su un quotidiano che una società datrice aveva al suo interno condizioni di lavoro ottocentesche. Il Giudice ha ritenuto che le affermazioni rivolte contro il datore di lavoro, contenute nel comunicato oggetto di causa, seppure relativamente aspre, sono pur sempre delle critiche, le quali per definizione assumono la forma di valutazioni personali che se inserite in un contesto di contrapposizione e conflitto, quale quello di specie, possono essere espresse sotto forma di disapprovazione e biasimo anche con l’utilizzo di toni aspri e taglienti. Di conseguenza opera l'esercizio del diritto di critica estrinsecazione del superiore principio di libertà di manifestazione del pensiero
testo della sentenza:

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE  DI BOLZANO -SEZIONE PENALE

- UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE -

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Emilio Schonsberg, all'udienza del 19.11.2024 ha emesso la seguente

Nel procedimento penale

CONTRO

XXX libero, presente, difeso di fiducia dall' avvocato Gio­vanni Guarini, del Foro di Rovereto, presente

IMPUTATO

Del delitto punito e previsto dall' artt. 110, 595 comma 3 e 596 bis c.p., per aver offeso la reputazione di YYY e della società YYY Spa da lui rappre­ sentata, inviando al quotidiano l'Adige, affinché venisse pubblicato, un comu­nicato della sigla sindacale ZZZ, contenente affermazioni asseritamente contrarie a verità e lesive dell'immagine di YYY e della Società.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa; In Bolzano (luogo della stampa del giornale) nel novembre 2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale d'udienza del 19.11.2024:

Del  Pubblico  Ministero: Il P.M. chiede la condanna dell 'imputato alla pena

della multa di 900 euro, ridotta ]Jer il rito il rito a .400 euro

re perché ilfatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO PROCESSUALE E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto che ha disposto il giudizio immediato, all'udienza del 21 maggio 2024 il difensore dell'imputato e l'imputato personalmente hanno ri­ chiesto che il procedimento venisse definito con giudizio abbreviato, con di­chiarazione di inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione alle­gata alla costituzione di parte civile.

La difesa ha motivato la richiesta alla luce della sentenza della Cassazione Pe­ nale VI sezione n.24771/2022 che ha deciso questione analoga. In tale pronun­cia il Supremo Collegio stabiliva che "...la filosofia generale che informa il giudizio   abbreviato  fa  perno,   del  resto,  proprio   sulla  circostanza   che l 'imputato accetta, in cambio di una sensibile riduzione di pena (art.442 c.p.p.), che il giudizio si svolga sulla base delle prove raccolte dal Pubblico Ministero, delle quali egli non contesta né la pertinenza né la rilevanza ai fini del giudizio, conservando la sola possibilità di chiederne l 'integrazione con quelle da lui stesso prodotte (abbreviato condizionato), con esclusione di quel­ le provenienti dalla parte civile, che, ove in grado di allegare a sua volta ulte­ riori prove che reputi decisive, ha solo la facoltà di non accettare il rito abbre­viato e perseguire la strada del separato giudizio civile ... " ,valutando all'esito della decisione del Giudice se reiterare o meno la richiesta di giudizio abbre­ viato.

All'esito della decisione del Giudice di inutilizzabilità della documentazione

dimessa dalla parte civile, quest'ultima ha revocato la propria costituzione e all'udienza del 19 novembre 2024 le parti hanno rassegnato le rispettive con­clusioni.

2. L'odierno imputato, in qualità di rappresentante del sindacato ZZZ, inviava un comunicato al quotidiano l'Adige per contestare alcune modalità di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno della fabbrica. In particolare, il XXX contestava alcune clausole del contratto aziendale (non sottoscritto dal ZZZ in quanto non presente nella RSU aziendale) che imponevano ai lavoratori della YYY di recuperare al sabato i mancati obiettivi di produzione non raggiunti durante la settimana e anche il trasporto manuale di alcuni telai. Nel comunicato si evidenziavano da parte del signor XXX pesanti condizioni di lavoro per i lavoratori della YYY. Sul quoti­ diano l'Adige appariva tale comunicato con contestuale replica da parte della stessa sul medesimo quotidiano.

3. Nonostante l'effettiva presa di posizione da parte della società YYY contenu­ ta nell'articolo pubblicato  dal quotidiano l'Adige, questa presentava una de­ nuncia querela in data 8 marzo 2023, a seguito della quale veniva richiesto il rinvio a giudizio del signor XXX da parte della Procura della Repubblica di Bolzano, competente in quanto il quotidiano l'Adige viene stampato a Bolzano.

4. Questo Giudice ritiene che non vi sia prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto sulla scorta delle seguenti considerazioni.

XXX è imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno della YYY per un comunicato del sindacato ZZZ di cui è rappresentante per il Trentino, relativo alle condizioni di lavoro presso la fabbrica di Ala (Tn) del gruppo altoatesino. Va premesso che il comunicato non è apparso integral­ mente nell'articolo pubblicato sul quotidiano l'Adige, ma che nel medesimo ar­ticolo sono state riportate anche le posizioni dell'azienda rappresentate dalla dottoressa , responsabile del settore legale, sentita dal giornalista auto­ re dell'articolo. Quindi i lettori hanno potuto conoscere sia la versione del sindacato sia quella dell'azienda e ciò corrisponde a una prospettazione dei fatti obiettiva e pluralista.

Ciò posto, non si può ritenere che le critiche anche dure e pungenti del sindaca­ to ZZZ all'azienda YYY costituiscano diffamazione dell'onore e della reputa­zione della fabbrica di porte antincendio.

Il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità - i rilievi del sindacato sull'accordo aziendale che implica un recupero al sabato della mancata produttività lo sono- anche se limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e valutazioni espresse, e non deve costituire una gratuita aggres­ sione dell'altrui patrimonio morale; tale circostanza non si è verificata nel caso di cui è processo. La critica mossa alla YYY anche con la colorita espressione relativa alle condizioni di lavoro ottocentesche, non trascende mai in un attacco aggressivo alla sfera morale della medesima azienda.

Esiste, inoltre, un interesse pubblico a che il sindacato possa svolgere la sua at­tività a vantaggio dei propri iscritti e simpatizzanti negli ambienti di lavoro, criticando il contratto aziendale come nel caso di cui è processo. Tale diritto trova fondamento nell'art.39 della Costituzione che sancisce come l'organizzazione sindacale è libera. In considerazione di ciò il sindacato di base ZZZ ha liberamente portato a conoscenza oltreché dei lavoratori della azienda YYY, anche della generalità dei cittadini,  tramite  il  comunicato  stampa dell' 11.11.2022 e il successivo articolo sul quotidiano l'Adige, quelle che a suo avviso sono condizioni lavorative non ottimali. Ciò anche al fine di ottenere maggiori adesioni sindacali e consensi nelle elezioni per le rappresentanze sin­dacali aziendali.

La reputazione non è altro se non il senso della considerazione generale nella stima dell'opinione pubblica per quanto concerne una azienda con una plurien­nale esperienza, un grande fatturato e oltre 260 lavoratori, la cui offesa si rea­ lizza tutte le volte in cui venga offerta una rappresentazione del soggetto dif­ famato tale da condizionare  negativamente la considerazione e il giudizio al­trui. Questo si verifica quando venga attribuita a un soggetto una condotta illecita, sia quando si faccia riferimento a comportamenti socialmente censurabili (le asserite condizioni lavorative da incubo).

Una condotta astrattamente diffamatoria può risultare  tuttavia scriminata lad­dove il soggetto indagato eserciti il diritto di cronaca o di critica costituzional­mente tutelati dall'articolo 21 della Costituzione e dall'art.I O della CEDU, qua- li specificazioni della più ampia libertà di manifestazione del pensiero.

Ai fini dell'appìicazione deìì'articoìo 595 c.p. la Corte di Cassazione si è pronunciata sul bilanciamento che il giudice è chiamato a compiere tra il valore della reputazione e dell'onore, tutelati dalla norma penale, e la libertà di mani­ festazione del pensiero, tutelata dalla norma costituzionale. Tale bilanciamento è necessario sia con riferimento all'esercizio del diritto di cronaca sia con rife­ rimento a quello del diritto di critica.

Cronaca e critica sono attività funzionalmente diverse, mentre la cronaca è esposizione dei fatti allo scopo di informare il lettore, per cui deve essere fon­ data sulla più scrupolosa obiettività, la critica consiste, invece, in una attività valutativa, in  un dissenso, o in  consenso, e  si configura come  un'analisi di eventi condotte e fenomeni allo scopo di apprezzarne il significato e le conse­guenze che siano a questi causalmente riconducibili.

Secondo la giurisprudenza di legittimità: "In tema di diffamazione a mezzo stampa per la sussistenza del! 'esimente del! 'esercizio del diritto di critica è ne­cessario che quanto riferito non trasbordi in gratuiti attacchi alla sfera perso­ nale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura è possibile occasione di dileggio e di mistifica­zione fermo restando che l'onere del rispetto della verità e più attenuato ri­ spetto all 'esercizio del diritto di cronaca in quanto la critica esprime un giudi­zio di valore che in quanto tale non può pretendersi rigorosamente obiettivo" (Cass. N.43403/2009).

Ancora la Cassazione ha affermato come "il diritto di critica è un dirit­to fondamentale, direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti cittadini e la critica essendo espressione di una valutazione personale,  non necessariamente deve essere

obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata presentata in modo suggestivo anche per catturare i 'attenzione di chi ascolta. Tuttavia, essa, deve sempre essere espressa in modo continente, non deve trasformarsi in un puro attacco personale ed, infìne, deve poggiare su un dato fattuale vero". (Cass. 47037/2011). Ciò posto, giova osservare che le parole utilizzate dal XXX nel co­ municato sindacale, sebbene aspre, non si sono tradotte in una gratuita ed immoti­ vata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo - la società YYY-, ma sono da ritenere contenute nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto (contestazione del contratto aziendale); si tratta di espres­ sioni di valutazioni puramente soggettive dell'agente signor XXX, che possono anche essere discutibili, oltre che caratterizzate da forte asprezza come avviene nel confronto tra organizzazioni dei lavoratori e aziende, ma nell'ambito dell'interesse pubblico di far conoscere alla generalità dei consociati quali sono le rispettive po­ sizioni.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'imputato va assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Il GUP, Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

Assolve

L'imputato XXX per il fatto reato a lui ascritto perché il fatto non co­stituisce reato.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza. Bolzano  19.11.2024

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