Cassazione Civile Sezione Lavoro Ordinanza n 6141 del 17/03/2026 Relatore Cons. Alessandro Gnani
Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO- Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere
Dott. ALESSANDRO GNANI- Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 1709-2023 proposto da;
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA - ricorrente -
contro
XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GUARINI; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/2022 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/07/2022 R.G.N. 6/2022;
Con sentenza n.38/22, la Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di XXX volta a far accertarel’irripetibilità, da parte dell’Inps, delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per i periodi lavorati nel 2018 con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità.
Secondo la Corte d’appello, la decadenza dal trattamentodi NASpI prevista dall’art.9 d.lgs. n.22/15 per il caso di conclusione di contratto di lavoro superiore a sei mesi non poteva applicarsi nel caso di specie, dove i giorni effettivi di lavoro erano inferiori a 6 mesi, sebbene i singoli contratti, tra loro cumulati, determinassero un rapporto di durata superiore a 6 mesi.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria.
XXX resiste concontroricorso.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.9,co.1, prima parte, d.lgs. n.22/15, con riferimento agli artt.13, co.1, d.lgs. n.81/15 e 12 Disp. prel. al cod. civ., per essere la Corte pervenuta ad uno smembramento del contratto intermittente in plurimi contratti ciascuno parametrato alle effettive giornate di lavoro prestate.
Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come eccepito dal controricorrente, proponendo una pura questione di diritto e non una rivalutazione di fatti.
I fatti sono invero pacifici, ovvero: a) presenza di plurimi contratti di lavoro intermittente a tempo determinato conclusi nel 2018, sempre senza previsione di indennità di disponibilità; b) durata complessiva dei contratti, stipulati senza soluzione di continuità, superiore a 6 mesi; c) giornate complessive di lavoro prestate inferiori a 6 mesi.
Questa Corte (Cass.n.19638/2025) ha già avuto modo di affermare che in tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, co.1 d.lgs. n.22/15, per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.
Tale principio vale a maggior ragione per i rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. Supporta detta interpretazione il dato letterale dell’art.9 cit. che, nell’enucleare l’eccezione alla regola della decadenza, fa salvi non i contratti di durata non superiore a sei mesi, ma “il caso in cui la durata del rapportonon sia superiorea sei mesi”. La scelta lessicale valorizza la necessità, ai fini del computo della soglia massima dei sei mesi (che comporta la decadenza), che vengano conteggiati, come già affermato nel precedente innanzi richiamato (Cass.n.19638/2025 cit.), i soli periodi di effettivo lavoro, irrilevante la mera durata formale del contratto.
Il ricorso va così respinto, essendosi la sentenza attenuta a tale principio.
Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.2.2026
La Presidente Rossana Mancino
Numero registro generale 1709/2023 Numero sezionale 1011/2026
Numero di raccolta generale 6141/2026 Data pubblicazione 17/03/2026