Status di rifugiato alla persona LGBTQI+ di origine nigeriana

Tribunale di Venezia sentenza 20/07/2023 Giudice relatore dott. Gianluca Brol
Sentenza in sintesi:
In Nigeria sono illegali tutte le forme di promozione dei diritti delle persone LGBTQI+, le criminalizza. Le persone LGBTQI+ affrontano stigma, discriminazione ed ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria di base. La ONG documentano all’attualità frequenti limitazioni dei diritti umani. Per tali motivi al cittadino nigeriano LGBTQI+ va riconosciuto lo status di rifugiato.
testo della sentenza:

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione

dei cittadini dell’Unione Europea

N. R.G. 451/2020

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella

persona dei magistrati:

dott. Salvatore Laganà Presidente

dott.ssa Alice Zorzi Giudice

dott. Gianluca Brol Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso con ricorso dd. 15/01/2020

da         nato in NIGERIA il, con il patrocinio dell’Avv. ROBOL CLAUDIO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore

RESISTENTE

con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO – sede OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

FATTO E DIRITTO

§ Svolgimento del processo

Con ricorso dd. 15/01/2020                   ha impugnato il diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Verona il 07/11/2019,notificato il 16/12/2019.

Il ricorso è tempestivo, in quanto depositato nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego (cfr. art. 35-bis co. 2 del D.Lgs. n. 25/2008).

Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Il PM è intervenuto in giudizio con nota dd. 01/09/2020, chiedendo il rigetto del

ricorso.

Con decreto dd.31/10/2021 il Giudice ha fissato udienza per la comparizione delle parti dinanzi al GOT. All’udienza dd. 17/11/2021 si è proceduto all’audizione del ricorrente.

Il 02/12/2022 il procedimento è stato riassegnato allo scrivente magistrato. Con decreto dd. 12/05/2023 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 26/05/2023. Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 20/07/2023.

§ Fatti

Il ricorrente ha sostenuto l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale esprimendosi in lingua pidgin english, tramite l’assistenza di un interprete, dichiarando

- di essere nato ad Uromi, nel villaggio di           , Edo State; di essere, quindi, cittadino nigeriano;

- di essere di etnia esan; di religione cristiana; di parlare esan;

- che la sua famiglia è composta dal padre; di essere celibe; di non avere figli

- di non aver frequentato la scuola;

- di non aver lavorato

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, il richiedente ha affermato di aver avuto dei problemi, all’età di nove anni, con la moglie del padre, la quale tentò di ucciderlo; per tale motivo all’età di undici anni si trasferì ad            . Iniziò, poco dopo, a vivere con un uomo. Successivamente, si trasferì a vivere da solo; tuttavia, per mancanza di risorse fece ritorno a casa dell’uomo e, in quel frangente, apprese che

questi era omosessuale. I due iniziarono una relazione, durata circa cinque anni.

Nel dicembre del 2014 alcuni giovani del quartiere aggredirono l’uomo e lo accusarono di aver fatto del male ad altri ragazzi della zona. Il richiedente osservò la scena dalla finestra del piano superiore e scappò quando intuì che tali soggetti erano in procinto di salire per capire chi fosse in casa. Dopo questo episodio il richiedente salì su un camion e giunse a Benin City. Una volta in città apprese da un amico che la Polizia era intervenuta. Decise, pertanto, di lasciare il paese il 29/12/2014 e giunse in Italia il 06/06/2017. In séguito, venne a sapere che il compagno era stato condannato a 14 anni di detenzione.

Egli, dunque, teme di poter subire la medesima sorte del compagno.

La Commissione Territoriale non ha riconosciuto alcuna forma di protezione

All’udienza del 17/11/2021 il ricorrente, con l’assistenza di un interprete, ha dichiarato: “Sono in contatto con mio padre che vive a         , che mi riferisce nulla di particolare.

Lui sta male. Ha avuto un ictus e quindi è paralizzato da una parte del corpo. Ho lasciato la Nigeria nel 29 dicembre 2014 e sono arrivato in Italia a settembre 2016. Confermo i motivi per cui ho lasciato la Nigeria: sono gay e quindi sono in pericolo di vita. Un gruppo di giovani del mio villaggio è andato a casa di mio padre ed hanno picchiato mio padre quando avevo già lasciato la Nigeria. Questo gruppo di giovani del mio villaggio era stato informato dal gruppo di giovani di Uromi che avevano scoperto me e il mio compagno insieme. ADR: io sono riuscito a scappare quando il mio compagno ha distratto gli aggressori porgendogli dei soldi per lasciarmi andare.

Io ho approfittato del momento di distrazione e sono saltato dalla finestra. ADR.: non sono iscritto a nessuna associazione a tutela degli omosessuali in Italia perché quando mi sono messo in contatto con l’associazione mi hanno chiesto perché ero stato in prigione con un atteggiamento che non mi era piaciuto, infatti non mi ha aiutato.

All’epoca abitavo a Pordenone all’interno della Caritas. ADR: da quando sono in Italia ho avuto una relazione con una persona di nome                   , poi sono andato in Germania per lui e lì ho frequentato un’associazione LGBT che mi ha aiutato (come da documentazione dimessa). Al termine della relazione con          , ho conosciuto il mio attuale compagno,            che abita in Germania. Io sono rientrato in Italia a maggio del 2021 perchè avevo il procedimento di asilo qui pendente.

Attualmente vivo a Villabassa (BZ) in un appartamento vicino all’azienda messo a disposizione dal mio datore di lavoro. Lavoro da ottobre 2021 a 29 gennaio 2022 svolgo un tirocinio formativo presso la falegnameria con promessa di assunzione a tempo indeterminato. Attualmente guadagno circa 990 euro al mese. Da quando sono in Italia ho frequentato un corso di italiano quando ero in prigione e adesso sto frequentando un corso di italiano e tedesco”.

In udienza è stato escusso anche il Sig.                   che ha riferito di intrattenere una relazione sentimentale con il richiedente, iniziata ad agosto 2021.

Ha prodotto documentazione riguardante il percorso di integrazione in Italia. § Motivi della decisione. Sullo status di rifugiato

Il timore espresso dal ricorrente integra i presupposti definiti dalla normativa nazionale ed europea per il riconoscimento delle protezioni c.d. maggiori. Egli, infatti, afferma di temere di essere incarcerato perché omosessuale. Occorre sottolineare che la genericità che caratterizza alcuni tratti del narrato, e – in particolar modo – la descrizione della relazione che avrebbe avuto con un uomo molto più anziano di lui può ricondursi allo scarso, se non inesistente, livello di scolarizzazione del ricorrente. Egli, infatti, non ha mai frequentato la scuola (cfr. verbale di audizione pag. 4 “D: Ha avuto modo di studiare o frequentare corsi di istruzione nel suo Paese? Se sì, per quanto tempo? R: No, so leggere e scrivere un po' ho imparato nel tempo).

Inoltre, la circostanza che il ricorrente all’età di soli dodici anni sia stato accolto in casa di un uomo adulto, il quale lo avrebbe cresciuto e accudito sino al compimento della maggiore età più come un padre che come un compagno, può spiegare la circostanza che il Sig.            abbia scoperto solo in età adulta che l’uomo era omosessuale (cfr. verbale di audizione pag.7 “D: Prima dei 18 anni lui ha mai fatto qualcosa con lei, ha mai fatto qualcosa che lei non voleva facesse? R: No, si prendeva cura di me, mi manteneva. D: Non l’ha mai obbligata a niente? R: No. Qualsiasi cosa abbiamo fatto è venuta dal mio cuore…D: Lei come ha reagito quando ha saputo che lui era gay? Mi racconta bene di quel momento, tutto quello che si ricorda? R: Ero sorpreso. D: Mi racconta tutto quello che si ricorda di quel momento quando glielo ha rivelato? R: Lui ci teneva alla mia crescita, eravamo sempre insieme”). Ad ogni buon conto, le esperienze vissute in Italia e in Germania, unitamente alla testimonianza assunta in udienza, conferiscono una certa plausibilità al vissuto nel Paese di origine. Si evidenzia, sul punto, che il ricorrente ha frequentato regolarmente il gruppo di incontro per uomini omosessuali rifugiati ed ha collaborato su base volontaria presso il Regenbogen Refugium, un progetto dell’associazione “Weissenburg-Centro LGBT di Stoccarda”. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto due relazioni da quando ha lasciato il proprio Paese, come si evince, per l’appunto, dalle dichiarazioni rilasciate dall’attuale compagno, il sig.        , conosciuto presso il “Regenbogen Refugium” (cfr. nota di deposito del 10/11/2021 doc.n.17).

Le attività svolte e le esperienze vissute dal ricorrente dopo la sua partenza dalla Nigeria costituiscono, quindi, l’espressione e la continuazione di un orientamento sessuale già manifestato nel Paese d’origine e giustificano il timore espresso per il caso di rimpatrio (cfr. art.4. D. Lgs. 251/2007).

In caso di rientro in Nigeria il Sig.       correrebbe il rischio di subire gravi pregiudizi, che ammontano ad una forma di persecuzione rilevante ai sensi degli artt. 7 e ss. D.Lgs. n. 251/2007, a causa dell’appartenenza ad un gruppo sociale che subisce discriminazioni anche ad opera delle istituzioni statali.

Infatti, secondo la legge nigeriana, chiunque sia accusato per aver contratto matrimonio o unione civile con una persona dello stesso sesso può essere condannato fino a 14 anni di reclusione. La legge criminalizza anche la manifestazione pubblica di "affetto amoroso" tra persone dello stesso sesso. Nei 12 stati che hanno adottato la sharia gli adulti condannati per atti sessuali tra persone dello stesso sesso possono essere soggetti all'esecuzione mediante lapidazione.

La legge reputa illegali tutte le forme di attività a sostegno o promozione dei diritti delle persone LGBTQI+.

Le persone LGBTQI+ affrontano stigma, discriminazione ed ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria di base. Tali pregiudizi includono la limitazione dell'accesso fisico, la difficoltà di comunicazione con gli operatori sanitari, atteggiamenti discriminatori o negativi tra gli operatori sanitari e tariffe elevate per gli utenti.

La ONG documentano all’attualità frequenti limitazioni dei diritti umani basate su orientamento sessuale reale o percepito. Invasione della privacy, arresto arbitrario e detenzione illegale sono gli abusi più comuni perpetrati da ufficiali e altri attori statali.

Ricatto, estorsione, aggressione e percosse sono stati gli abusi più comuni perpetrati da attori non statali (https://www.ecoi.net/en/document/2071178.html).

La legge nigeriana criminalizza la registrazione, il funzionamento o la partecipazione ai cosiddetti club, società o organizzazioni gay e proibisce inoltre qualsiasi supporto a tali organizzazioni (vedere la sezione 6). I gruppi per i diritti hanno riferito che la legge ha avuto un significativo effetto dissuasivo sulla libera associazione. (https://www.ecoi.net/en/document/2071178.html).

Alla luce di tali considerazioni, il richiedente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

§ Spese di lite

Si compensano le spese di lite, stante la compiuta emersione nel corso del giudizio delle circostanze rilevanti ai fini della decisione del ricorso

Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio invita l’istante a depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione – con sottoscrizione del richiedente autenticata dal difensore – in cui il medesimo ricorrente attesti, sotto personale responsabilità, la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini, determinato ai sensi dell’art. 76 T.U.S.G., per tutte le singole annualità, a partire dall’anno precedente  l’introduzione del procedimento e sino all’attualità

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

− riconosce a nato in NIGERIA il, lo status di rifugiato

− dichiara assorbite le ulteriori domande

− compensa integralmente le spese di lite

− invita l’istante a depositare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva indicata in parte motiva

Si comunichi alle parti.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20/07/2023

Il Giudice relatore

dr. Gianluca Brol

Il Presidente

dr. Salvatore Laganà

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