Licenziamento ritorsivo del dipendente che reclama i propri diritti contrattuali, tramite il sindacato, e non dichiara il falso quanto all'infortunio occorso

Tribunale di Trento Sezione Lavoro Sentenza n 71 del 22/07/2021 Giudice Dott. Giorgio Flaim
Sentenza in sintesi:
Il tempo ridotto fra la richiesta del lavoratore di tutelare i propri diritti e avvio del procedimento disciplinare è indizio del carattere ritorsivo del licenziamento
testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

                   TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

                          sezione lavoro

                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Tribunale,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro, nella persona

fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

                              SENTENZA

nella  causa  per  controversia  in  materia  di  lavoro promossa con

ricorso depositato in data 1.12.2020

da

N.T.

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini

pec ..

ricorrente

contro

ESSE CARNI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

rappresentata e difesa dall'avv. Geny Cipolletta

pec ..

convenuta

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

"In via principale

accertare    l'illegittimità,    l'inefficacia,    la  nullità    del

licenziamento  intimato  al  ricorrente  in  data 31.3.2020 in quanto

discriminatorio    e  ritorsivo,  per  "rappresaglia"  e  per  motivo

illecito ex art. 1345 c.c.

conseguentemente  dichiarare  tenuta  e  condannare  la  resistente a

reintegrare  il lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal

motivo    formalmente  addotto,  ferma  la  facoltà   del  dipendente

licenziato  di  chiedere  al  datore di lavoro, in sostituzione della

reintegra   nel  posto  di  lavoro,  un'indennità   pari  a  quindici

mensilità   dell'ultima  retribuzione  di  riferimento per il calcolo

del  trattamento  di fine rapporto pari a euro 2.072,55 (1  mensilità

retribuzione),    la  cui  richiesta  determina  la  risoluzione  del

rapporto  di  lavoro,  e  che  non  è   assoggettata  a contribuzione

previdenziale.

Conseguentemente  condannare  la resistente al risarcimento del danno

subito   dal  lavoratore  per  il  licenziamento  di  cui  sia  stata

accertata   la  nullità   e  l'inefficacia,  stabilendo  a  tal  fine

un'indennità   commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per

il  calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto,  corrispondente al

periodo  dal  giorno  del  licenziamento sino a quello dell'effettiva

reintegrazione,    dedotto    quanto    percepito,   nel  periodo  di

estromissione,  per  lo svolgimento di altre attività  lavorative, in

misura  in  ogni  caso  non inferiore a cinque mensilità  dell'ultima

retribuzione  di  riferimento  per il calcolo del trattamento di fine

rapporto    pari  a  euro  2.072,55  (1  mensilità ),  con  condanna,

altres ì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In via di subordine:

accertare  e  dichiarare  illegittimo,  nullo e/o annullabile  nonchè

ingiustificato  il  licenziamento  irrogato in data 31.3.2020  perchè

privo  di  giusta  causa,  manifestamente  insussistente,  essendo il

fatto posto a base del licenziamento;

conseguentemente,    essendo   direttamente  dimostrata  in  giudizio

l'insussistenza    del  fatto  materiale  contestato  al  lavoratore,

annullare    il    licenziamento  e  condannare  la  resistente  alla

reintegrazione  del  lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di

un'indennità   risarcitoria  commisurata  all'ultima  retribuzione di

riferimento  per  il  calcolo del trattamento di fine rapporto pari a

euro  2.072,55  (1  mensilità )  corrispondente al periodo dal giorno

del  licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre

al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  dal

giorno    del    licenziamento    fino    a    quello  dell'effettiva

reintegrazione, o la maggiore o minore somma che sarà  ritenuta equa.

In via di ulteriore subordine:

dichiarare  e  condannare la resistente al pagamento di un'indennità

di    importo    pari   36  mensilità   dell'ultima  retribuzione  di

riferimento  per  il  calcolo del trattamento di fine rapporto pari a

euro  2.072,55  (1  mensilità ) o comunque la maggiore o minore somma

che  il  Giudice  riterrà   equa  oltre  al pagamento dell'indennità

sostitutiva  del  preavviso  pari a 15 giorni di retribuzione ex art.

56  CCNL  (doc.  19)  e calcolata ex art. 2121 cc pari ad euro 831,21

(doc. 21).

In  via  di  estremo  subordine  qualora  controparte  dimostrasse la

dimensione aziendale sotto i 15 dipendenti:

dichiarare  e  condannare la resistente al pagamento di un'indennità

di  importo pari 6 mensilità  dell'ultima retribuzione di riferimento

per  il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a euro 2.072,55

(1  mensilità )  o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice

riterrà   equa,  oltre  al  pagamento dell'indennità  sostitutiva del

preavviso  pari a 15 giorni di retribuzione ex art. 56 CCNL (doc. 19)

e calcolata ex art. 2121 cc pari ad euro 831,21 (doc. 21).

Oltre  alla  rifusione  delle spese del presente giudizio ed oneri di

legge  aumentate  fino  al 30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8

marzo    2018,    n.   37  con  distrazione  allo  scrivente  patrono

antistatario"

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

"Accertare  e dichiarare, che il rapporto di lavoro tra il N.T. è  la

Esse  Carni  Società   Cooperativa  A  R.L.  in liquidazione è  stato

risolto  per  "giusta  causa" per tutti gli episodi sopra descritti e

che qui si intendono per tra-scritti e riportati;

accertare  e dichiarare che la risoluzione del rapporto di lavoro tra

il  N.T.  e la Esse Carni Società  Cooperativa A R.L. in liquidazione

già     Esse   Carni  Società   Cooperativa  a  R.L.,  non  è  stato

assolutamente  basato su motivo illecito determinante ex art. 1345 cc

ossia licenziamento discriminatorio;

accertare  e  dichiarare che nulla è dovuto al N.T. dalla  Esse Carni

Società   Cooperativa A R.L., in persona del legale rapp.te p.t., per

qualsivoglia  titolo ed in particolar modo per l'attività  lavorativa

espletata   dal  15.04.2019  al  31.03.2020  in  quanto  la  società

datoriale  ha  già  corrisposto tutte le spettanze a lui dovute, come

ampiamente e documentalmente provato;

accertare  e  dichiarare  assolutamente illegittima qualsiasi pretesa

avanzata  da  N.T.  Talla  nei  confronti  della  Esse Carni Società

Cooperativa  A  R.L.,  per  tutti  i  motivi  e  le circostanze sopra

evidenziati, che si intendono qui per ripetuti e trascritti;

accertare  e  dichiarare  che  la  Esse  Carni Società  Cooperativa A

R.L.,    ha   provveduto  a  versare  tutto  quanto  dovuto  ai  fini

previdenziali,    assistenziali    e    quant'altro  per  l'attività

effettivamente e realmente prestata.

Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  con  attribuzione al

sottoscritto procuratore per fattone anticipo"

Fatto

MOTIVAZIONE

Il licenziamento intimato al ricorrente dalla società datrice

Il ricorrente N.T. – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta ESSE CARNI s.c. a r.l., con inquadramento nel quinto livello CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e con mansioni di macellaio – impugna il "licenziamento per giusta causa" a lui intimato dalla società datrice con lettera del 31.3.2020 (doc. 3 fasc. ric.) in relazione agli addebiti contestati con lettera del 9.3.2020 (doc. 1 fasc. ric.) del seguente tenore:

"…in data 6.3.2020 nello stabilimento sito in Mezzocorona Tn, via C., il suo responsabile, sig.re H.R.M.R., notava che Lei, invece di effettuare la mansione di addetto alla pulizia di carni e fesa stava svolgendo altra mansione e cioè quella di disossazione della carne tipo prosciutto. Pertanto alla richiesta del suo responsabile di spostarsi per riprendere la mansione per la quale è stato assunto Lei afferrava un grande coltello da macellaio e glielo puntava vicino alla bocca minacciandolo con le testuali parole: tu non devi dirmi cosa devo fare sennò ti ammazzo…ed ancora: ti aspetto fuori per fare casino.

Tale Suo comportamento, oltre ad essere in palese violazione delle norme del CCNL di riferimento, reca un grave pregiudizio alla sicurezza e all'incolumità dei colleghi di lavoro, nonché alla disciplina, alla morale, all'organizzazione e gestione dell'attività della nostra Società e costituisce altresì un gravissimo atto di insubordinazione…".

le domande proposte dal ricorrente

In ordine al licenziamento a lui intimato il ricorrente N.T. propone:

1) domanda di accertamento della nullità del licenziamento "in quanto discriminatorio e ritorsivo, per "rappresaglia" e per motivo illecito ex art. 1345 c.c." (in realtà nella narrativa del ricorso limita la sua analisi al carattere ritorsivo (o per rappresaglia) quale motivo illecito ex art. 1345 cod.civ., mentre non indica alcun fattore di protezione dalle discriminazioni, né tratta le specifiche questioni afferenti il licenziamento discriminatorio1);

chiede l'applicazione della tutela ex art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;

2) in subordine:

domanda di annullamento del licenziamento per difetto della giusta causa, in ragione dell' "insussistenza del fatto materiale contestato":

chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. cit.;

3) in ulteriore subordine:

domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per difetto della giusta causa addotta;

chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 1 d.lgs. cit., in subordine della tutela e art. 3 co.1 e 9 d.lgs. cit.

le ragioni della decisione

1) in ordine alla domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché ritorsivo (premessa)

Il ricorrente propone domanda di accertamento della nullità del licenziamento "in quanto e ritorsivo, per "rappresaglia" e per motivo illecito ex art. 1345 c.c."

Orbene, ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, anche di recente, Cass. 3.12.2019, n. 31527; Cass. 17.1.12019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass. 18.3.2011, n. 6282;).

Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa; diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.

In questo senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass. 4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: "Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1… [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966, ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art.2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…"

In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato (qui giusta causa) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).

2. in ordine alla domanda di annullamento del licenziamento de quo per difetto della giusta causa

Il ricorrente propone (in via subordinata) domanda di annullamento del licenziamento de quo per difetto della giusta causa, in ragione dell' "insussistenza del fatto materiale contestato", chiedendo l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.

a) In primo luogo è opportuno evidenziare come la condotta addebitata al ricorrente appaia, nella sua eccessiva linearità e semplicità, intrinsecamente inverosimile.

Infatti è inevitabile domandarsi per quale motivo un lavoratore, quale il ricorrente – la cui salute mentale risulta integra e comunque non emergono nel presente giudizio elementi idonei a coltivare in proposito anche il minimo dubbio – avrebbe reagito in modo così grave (afferrare un coltello e puntarlo vicino alla bocca del superiore, minacciandolo di morte) e plateale (nel bel mezzo del reparto, in presenza degli altri colleghi di lavoro - oltre una ventina secondo il teste M.) solo perché il suo diretto superiore H.R.M.R. gli avrebbe ordinato di svolgere una mansione (pulizia di carni e fese) diversa da quella che stava espletando (disossatura).

L'inverosimiglianza appare ancora più plausibile se si considerano le seguenti circostanze, che sono emerse dall'istruttoria testimoniale svolta:

1) l'accaduto, di cui alla contestazione, non risulta essere mai stato preceduto da contrasti, screzi o litigi di alcun genere tra il ricorrente e il superiore H.R.M.R. in ordine all'espletamento delle mansioni; ne sono una conferma anche le deposizioni di entrambi i testi di parte convenuta M. ("Per quanto mi consta in precedenza non erano accaduti fatti di questo genere. Neppure ho notato discussioni tra colleghi circa il lavoro, neppure tra H.R.M.R. e gli addetti. Tutto era sempre tranquillo. Neppure vi erano state discussioni tra H.R.M.R. e N.T.") e S. ("Per quanto mi consta in precedenza non erano accaduti fatti di questo genere. Ho notato solo piccole discussioni tra colleghi circa il lavoro. Non ho notato discussioni tra H.R.M.R. e gli addetti. Neppure vi erano state discussioni tra H.R.M.R. e N.T.");

2) se è vero che, come hanno riferito i testi M. e S., la mansione di disossatore delle cosce è più qualificata di quella di addetto alla pulizia delle fese, tuttavia non è vi è una differenza qualitativa così accentuata da impedire a taluni lavoratori di svolgere la prima, determinando l'adibizione in via esclusiva alla seconda; addirittura il teste M. ha dichiarato: "H.R.M.R. distribuiva il lavoro o di disossatura delle cosce o di pulizia delle fese a circa 22-24 addetti. Ogni addetto poteva svolgere o lavoro di disossatura o lavoro di pulizia, indifferentemente; dipendeva dall'incarico che il superiore assegnava a ciascuno. Poteva accadere di passare nell'arco della stessa giornata dalla disossatura alla pulizia e viceversa"; appare evidente come non sia realistico immaginare che il ricorrente abbia avuto una reazione così spropositata solo perché il superiore aveva deciso di adottare nei suoi confronti una disposizione organizzativa del tutto rientrante nello svolgimento quotidiano dell'attività produttiva;

3) la stessa considerazione va ribadita alla luce della circostanza riferita dal teste S., secondo cui "N.T. solitamente era addetto alle fese"; infatti è del tutto remota l'ipotesi che il ricorrente abbia opposto una condotta di insubordinazione così violenta solo perché il superiore gli avrebbe ordinato di svolgere la mansioni che egli espletava solitamente.

b) Com' è noto l'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604 dispone: "L'onere della prova della sussistenza della giusta causa… di licenziamento spetta al datore di lavoro".

Orbene, le deposizioni dei testi di parte convenuta (M. e S.) appaiono del tutto inidonee al fine di considerare assolto, da parte della società datrice convenuta, l'onere probatorio a suo carico.

Infatti, fatta eccezione per una parte del nucleo essenziale dell'addebito (H.R.M.R. avrebbe ordinato al ricorrente di svolgere la mansione di addetto alla pulizia delle fese; il ricorrente avrebbe reagito tenendo in mano un coltello da macellaio), non appena i testi M. e S. sono stati chiamati dal giudice a riferire su alcune circostanze di contesto, costoro sono caduti in tali e tante contraddizioni da rendere integralmente inattendibili le loro deposizioni:

1) M. ha affermato che al momento dell'intervento di H.R.M.R. egli si trovava alla sinistra del ricorrente, mentre alla sinistra di questi stava tale S. di nazionalità dello Sri Lanka;

invece S. ha riferito che M. stava alla sinistra del ricorrente (mentre ha dichiarato di non ricordare chi lavorasse alla destra del ricorrente);

2) M. ha affermato che prima dell'intervento di H.R.M.R. era da "almeno un'ora" che il ricorrente stava svolgendo le mansioni di disossatore al suo fianco;

invece S. ha riferito che il ricorrente lo stava facendo "da circa cinque-dieci minuti";

3) in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente a proposito del coltello, la prova testimoniale di M. ha avuto il seguente svolgimento:

egli ha dichiarato: "H.R.M.R. disse a N.T.: "Vai al tuo posto". H.R.M.R. in quel momento si trovava tra N.T. e me. Non appena H.R.M.R. gli disse di andare al suo posto, N.T. si girò verso H.R.M.R., gli disse: "Non dirmi cosa devo fare. Ti aspetto fuori" Nel dire questo teneva in mano il coltello, gesticolando".

Il giudice invita il teste a essere più preciso e a tal fine porge al teste una matita simulante il coltello affinché il teste specifichi il comportamento tenuto da N.T.. Il giudice dà atto che il teste prende in mano la matita e compie alcuni movimenti rotatori di piccole dimensioni".

Questo lo svolgimento della prova testimoniale di S.:

egli ha dichiarato: "A un certo punto H.R.M.R. si è avvicinato a N.T., mettendosi al suo fianco, precisamente alla sinistra di N.T.… Ho udito che H.R.M.R. chiese a N.T.:

"Cosa fai qui. Non devi lavorare qui. Vai al tuo posto di lavoro". N.T. disse a H.R.M.R.:

"omissis".

Il giudice invita il teste a essere più preciso e a tal fine porge al teste una matita simulante il coltello affinché il teste specifichi il comportamento tenuto da N.T.. Il giudice dà atto che il teste prende in mano la matita e compie un movimento verso l‘alto, specificando che il coltelle tenuto in mano da N.T. venne avvicinato alla bocca di H.R.M.R. in modo che tra la bocca di H.R.M.R. e il coltello ci fosse un centimetro o poco più.

Orbene:

a) secondo M. il superiore H.R.M.R., prima di impartire l'ordine al ricorrente, si sarebbe collocato tra il ricorrente e lo stesso M.;

invece il teste S. ha riferito che il superiore H.R.M.R. si sarebbe collocato non già tra il ricorrente e M. (che, a suo dire stava alla destra del ricorrente), ma a sinistra del ricorrente;

b) i due testi hanno dato descrizioni completamente diverse circa la condotta tenuta dal ricorrente con il coltello:

M., rappresentando in udienza, su invito del giudice, il gesto assertamente compiuto dal ricorrente, ha riferito che questi, tenendo il coltello in mano, effettuò alcuni movimenti rotatori di piccole dimensioni;

S., sempre rappresentando in udienza, su invito del giudice, il gesto assertamente compiuto dal ricorrente, ha riferito che questi, tenendo il coltello in mano, effettuò un movimento verso l'alto fino ad avvicinare a un centimetro di distanza il coltello alla bocca di H.R.M.R.;

4) M. ha affermato che, dopo l'accaduto, da parte del ricorrente "il lavoro è proseguito fino al termine dell'orario di lavoro proseguì il suo lavoro fino al termine dell'orario di lavoro";

invece S. ha riferito che: "N.T. si è allontanato dal nastro e quindi non ha più lavorato al nastro. Ha proseguito il lavoro al tavolo".

In definitiva pare che i due testi di parte convenuta – pur riferendo due circostanze comuni (l'ordine impartito dal superiore H.R.M.R. e il fatto che il ricorrente teneva in mano un coltello), sulle quali, peraltro, era agevole concordare una versione simile – abbiano, alla luce delle numerose difformità tra le rispettive deposizioni (addirittura anche in ordine a un elemento essenziale, qual è il gesto che il ricorrente avrebbe compiuto mentre teneva in mano il coltello), descritto accadimenti distinti perché radicalmente diversi.

Si tratta della tipica situazione nella quale due testi chiamati a deporre su un evento concordano una versione comune in ordine alle circostanze sulle quali prevedono che verosimilmente saranno interrogati dal giudice, ma, qualora poi le domande riguardino elementi di fatto diversi, sui quali non si aspettavano di dover deporre, finiscono per rendere dichiarazioni dal contenuto tra loro difforme.

Se ciò accade, è assai probabile che quell'evento non sia mai accaduto; infatti, se lo fosse, i testi si riferirebbero alla verità dei fatti, la quale, essendo una sola, non è viziata da contraddizioni; invece i testi, se chiamati a deporre in ordine a circostanze concernenti un evento che in realtà non si è mai verificato, sono costretti, mancando la possibilità di riferirsi alla verità, ad avvalersi sul momento della propria fantasia, la quale, com'è noto, è essenzialmente di carattere soggettivo.

In definitiva, deve ritenersi compiutamente accertata l'inesistenza del fatto materiale contestato al ricorrente N.T. con lettera del 9.3.2020 e, quindi, il difetto della giusta causa posta a fondamento del licenziamento intimato dalla società ESSE CARNI s.c. a r.l. con lettera del 31.3.2020.

3) in ordine alla domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché ritorsivo (merito)

Sciogliendo la riserva sub 1), l'accertata insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa consente di procedere all'esame nel merito della domanda, proposta dal ricorrente, di accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ed esclusivo, qual è il licenziamento ritorsivo;

infatti, come si è ricordato, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo.

A fondamento della domanda il ricorrente allega:

I) "Nel febbraio 2020 il lavoratore N.T. si rivolgeva alla sindacalista di FLAIM Cgil del Trentino per chiedere assistenza rispetto al proprio diritti retributivi non rispettati dalla Esse Carni, non senza riferire alla sindacalista che preferiva per il momento non iscriversi formalmente al sindacato, perché già in passato il datore di lavoro aveva avvisato i dipendenti che ove si fossero iscritti al sindacato sarebbero stati licenziati….

La sindacalista tuttavia proponeva al lavoratore di intervenire, anche senza iscrizione, quantomeno telefonicamente nei confronti del datore di lavoro segnalando con pacatezza le problematiche lavorative e chiedendo il rispetto degli istituti contrattuali da parte dell'azienda. Il lavoratore accettava tale proposta di intervento.";

queste circostanze trovano riscontro nella deposizione di C. E. (della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare), la quale ha dichiarato: "Sono funzionario sindacale FLAI CGIL, di cui sono segretaria generale del Trentino. Confermo la circostanza di cui al cap. 1["il signor N.T. nel mese di febbraio 2020 si era recato presso il sindacato FLAI Cgil del Trentino, era stato ricevuto dalla sindacalista E. C. ed aveva chiesto assistenza."]. Confermo che il ricorrente sottopose al mio esame alcuni prospetti paga nei quali risultavano effettuate trattenute a vario titolo, ricordo in particolare per rimborso spese, nonché inserite somme a titolo di permessi e ferie godute (mentre il lavoratore affermava di non averli fruiti). Inoltre nei prospetti paga non era mai inserito un compenso per lavoro straordinario. Confermo il capitolo 4 parte prima ["Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra il signor N.T. riferiva alla sindacalista C. di non volersi iscrivere al sindacato"]. Il ricorrente spiegò la ragione per cui non voleva iscriversi al sindacato, affermando che in passato il datore aveva minacciato lui e i sui colleghi di licenziamento nel caso in cui si fossero iscritti al sindacato. Confermo i capitoli 5, 6 e 7

[5. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra la sindacalista E. C. proponeva al lavoratore di intervenire, anche senza iscrizione, quantomeno telefonicamente nei confronti del datore di lavoro segnalando con pacatezza le problematiche lavorative e chiedendo il rispetto degli istituti contrattuali da parte dell'azienda 6. Nelle circostanze di tempo e di luogo lavoratore accettava tale proposta di intervento sub cap. 5. 7. Dica se il responsabile del personale di Essecarni è conosciuto con lo pseudonimo di G. nr. cell ..]. Sono io che chiesi al ricorrente di avere il numero telefonico di un referente del datore di lavoro. Il ricorrente fece alcune telefonate e mi fornì un numero di cellulare, che disse apparteneva a tale G., che il ricorrente definì responsabile della società datrice";

II) "Nella seconda metà del mese di febbraio 2020 la sindacalista E. C., nell'interesse del dipendente signor N.T., si metteva in contatto telefonico con il responsabile del personale di Essecarni, conosciuto con lo pseudonimo di G. nr. cell .. e rivendicava per il signor N.T. i diritti retributivi non rispettati, lamentandosi del fatto che non venivano riconosciuti al lavoratore gli straordinari, gli venivano decurtati ferie e permessi mai fruiti in busta paga e gli veniva decurtata senza spiegazione tredicesime e quattordicesime mensilità.

Tuttavia, per tutta risposta il signor G. titolare dell'utenza nr. cell .., dopo aver sentito che la signora C. si era qualificata come sindacalista di Cgil, rispondeva urlando che lui non sapeva che farsene del sindacato e che i suoi lavoratori stavano bene in azienda e non si erano mai lamentati di nulla e che quindi non avrebbe più dovuto chiamarlo ed interessarsi della Esse Carni";

queste circostanze trovano riscontro nella deposizione della funzionaria sindacale C., la quale ha dichiarato: "Confermo integralmente i capitoli 10 e 11 ["10. Nel mese di febbraio 2020 dopo l'incontro con il signor N.T. la sindacalista E. C. riusciva a mettersi in contatto telefonico con il responsabile del personale di Essecarni, telefonando al nr. .. e dopo essersi qualificata come sindacalista di Flai Cgil del Trentino, aveva fatto presente al suo interlocutore che il signor N.T. si lamentava del fatto che non gli venivano riconosciuti gli straordinari, gli venivano decurtati in busta paga ferie e permessi mai fruiti e gli venivano decurtate senza spiegazione tredicesime e quattordicesime mensilità; 11. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap 10 rispondeva all'utenza del n. 338.8618506 persona di sesso maschile che si qualificava come G. e che alle richieste della signora C. rispondeva urlando che lui non sapeva che farsene del sindacato, che i suoi lavoratori stavano bene in azienda e non si erano mai lamentati di nulla e che quindi non avrebbe più dovuto chiamarlo ed interessarsi della Esse Carni"]";

dell'esistenza del numero di telefono 338.8618506, della pregressa imputazione di detto numero a tale G. e del fatto che lo stesso G. ha intrattenuto per conto della società convenuta conversazioni, mediante messaggi whatsapp, con il ricorrente in ordine a questioni attinenti il rapporto di lavoro tra le parti, vi è riscontro nella documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza dell'11.2.2021;

in questo contesto probatorio le dichiarazioni rese dai testi M. ("In azienda non lavoravano persone di nome chiamate G.. Il giudice esibisce al teste la fotografia apparente sulla documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza scorsa. Il teste dichiara: "Non ho mai visto la persona rappresentata nella fotografia che mi viene esibita") e S. ("In azienda non lavoravano persone di nome chiamate G.". Il giudice esibisce al teste la fotografia apparente sulla documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza scorsa. Il teste dichiara: "Non ho mai visto la persona rappresentata nella fotografia che mi viene esibita") appaiono inveritiere (anche alla luce della già evidenziata inattendibilità dei testi).

III) "Il 19.2.2020 il signor N.T. si infortunava, riportando una ferita alla falange del 4 dito sinistro, mentre stava tagliando la carne sul bancone presso la Esse Carni e rimaneva in infortunio fino al 26.2.2020, rientrando a lavoro il 27.2.2020";

queste circostanze trovano riscontro nei documenti prodotti dal ricorrente sub doc. 11 e 12;

IV) "A seguito del ritorno al lavoro dopo l'infortunio del febbraio 2020 il signor N.T. ricontattava la sindacalista C. e si presentava presso l'ufficio della Flai Cgil del Trentino in lacrime, piangendo e singhiozzando… Anche in questa occasione la sindacalista si era astenuta dall'inviare alcuna diffida scritta alla società datrice, proprio su richiesta del signor N.T., che temeva di ricevere ulteriori ripercussioni sul lavoro";

queste circostanze trovano riscontro nella deposizione della funzionaria sindacale C., la quale ha dichiarato: "Confermo che verso la fine di febbraio il ricorrente venne nuovamente in ufficio. È vero che piangeva e singhiozzava, disse che era stato assente per un infortunio. Mi disse di aver trovato affissi sul suo armadietto dei bigliettini con la scritta "Libera il tuo armadietto" e cose simili. Confermo il cap. 15 ["Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capp 12, 13 e 14 il signor N.T. chiedeva espressamente alla sindacalista di non inviare alcuna diffida scritta alla società datrice, poiché temeva di subire ulteriori ripercussioni sul lavoro"]".

Parte ricorrente sostiene che "la vicinanza temporale" tra le circostanze attinenti la rivendicazione verso la società datrice dei suoi diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (di cui vi è prova in ordine all'azione intrapresa dalla funzionaria sindacale C. e al rifiuto di ogni confronto opposto dal rappresentante dell'azienda contattato dalla stessa funzionaria sindacale) e l'instaurazione del procedimento disciplinare culminato con il licenziamento qui impugnato. "rende molto probabile che la volontà datoriale di perseguire il ricorrente sia stata condizionata dalle circostanze apprese".

Orbene, secondo il consolidato (e già ricordato dal ricorrente) orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 17.10.2018, n. 26035; Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass. 8.8.2011, n. 17087;) l'onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinante del licenziamento può essere assolto dal lavoratore (su cui quell'onere grava) anche mediante presunzioni.

Appare opportuno ricordare che l'esistenza di un fatto ignoto (qui la volontà della società datrice di reagire, mediante il licenziamento del ricorrente, una volta venuta a conoscenza che questi si era rivolto al sindacato FLAI-CGIL affinché venissero tutelati i diritti di natura retributiva che asseriva essere violati dal datore) può ritenersi provata per presunzione ex art. 2729 cod.civ. solamente qualora sia stata compiutamente accertata in via diretta l'esistenza di un fatto storico dotato di gravità, precisione e concordanza nella direzione del fatto ignoto.

In proposito secondo concorde dottrina e giurisprudenza (Cass. 28.2.2017, n. 19485, Cass. 26.6.2008, n. 17535; Cass. 9.8.2007, n. 17457;):

- la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto, è probabile che si sia verificato il fatto B; non è, invece, necessario che l'inferenza conduca a valutazioni in termini di certezza);

- la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, a un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;

- la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

La domanda è fondata in ragione dei seguenti fatti storici, che appaiono idonei a provare in via presuntiva la finalità ritorsiva del licenziamento:

a) nella prima parte di febbraio 2020 il ricorrente si rivolse al funzionaria FLAI-CGIL C. E., lamentando il mancato rispetto, da parte della società convenuta, di alcuni diritti di natura retributiva; la circostanza può considerarsi compiutamente accertata alla luce della deposizione testimoniale di detta funzionaria sindacale, nella parte ricordata sub I);

b) nella seconda parte di febbraio 20201 la società datrice venne a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dal ricorrente di tutelare i propri diritti avvalendosi del supporto di FLAI CGIL ed espresse la sua netta contrarietà all'agire del ricorrente; entrambe le circostanza possono considerarsi compiutamente accertate alla luce della deposizione testimoniale resa dalla funzionaria sindacale C. E., nella parte ricordata sub II), e della documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza dell'11.2.2021;

c) nel corso dei primi giorni di marzo 2020 il ricorrente incontrava difficoltà nelle relazioni con i propri superiori, tanto da doversi rivolgere nuovamente al sindacato; la circostanza può considerarsi compiutamente accertata alla luce della deposizione testimoniale della funzionaria sindacale C. E., nella parte ricordata sub IV).

Le tre circostanze sub a), b) e c) appaiono concordemente orientate in modo univoco a dimostrare che, con forte probabilità, la società convenuta abbia deciso di procedere disciplinarmente contro il ricorrente in ragione del fatto che egli aveva deciso di rivolgersi all'organizzazione sindacale FLAI-CGIL al fine di tutelare i propri diritti, che egli asseriva essere stati violati dalla datrice.

Infatti il netto rifiuto, opposto dalla società datrice, a qualsiasi confronto con l'organizzazione sindacale FLAI CGIL in ordine alle doglianze espresse dal lavoratore ricorrente e le difficoltà di relazione che ne sono conseguite delineano una volontà datoriale diretta a gestire in modo autoritario il rapporto di lavoro e, quindi, una tendenza ad eccedere dai limiti posti all'esercizio dei poteri unilaterali, in primo luogo quello di licenziamento.

Inoltre la vicinanza temporale tra conoscenza, da parte della società datrice, dell'iniziativa intrapresa dal ricorrente al fine di tutelare i propri diritti, e avvio del procedimento disciplinare rende probabile che la volontà datoriale di perseguire il ricorrente sia stata condizionata da quella conoscenza.

L'accertata insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente e posto a fondamento del licenziamento per giusta causa a lui intimato depone nello stesso senso.

In definitiva appare compiutamente accertato che il licenziamento, intimato dalla società ESSE CARNI s.c. a r.l., con lettera del 31.3.2020, al ricorrente N.T. costituisce la reazione, espressa dalla società datrice una volta venuta a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dal ricorrente al fine di tutelare i propri diritti avvalendosi dell'ausilio fornitogli dall'organizzazione sindacale FLAI CGIL, e quindi è affetto da nullità ex art. 1418 co. 2 cod.civ. prodotta da motivo illecito determinante ed esclusivo ex art. 1345 e 1324 cod.civ..

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In ordine alla tutela spettante al ricorrente trova qui applicazione l'art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 secondo cui: "1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… 2.

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".

Ne deriva che alla società ESSE CARNI s.a. a r.l. va ordinato:

1) di reintegrare N.T. nel posto di lavoro da lui occupato presso lo stabilimento di Hauser Carni s.p.a., in Mezzocorona, all'epoca del licenziamento intimato al ricorrente in data 31.3.2020;

2) di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (indicata dal ricorrente in euro 2.072,55, senza che parte convenuta abbia sollevato contestazioni), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost. 2.11.2000, n.459.

La società convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Accerta l'inesistenza del fatto materiale contestato al ricorrente N.T. con lettera del 9.3.2020 e, quindi, il difetto della giusta causa posta a fondamento del licenziamento intimato dalla società ESSE CARNI s.c. a r.l. al ricorrente con lettera del 31.3.2020.

2. Dichiara, ai sensi dell'art. 1418 co.2 cod.civ., la nullità per motivo illecito ex artt. 1345 e 1324 cod.civ. del licenziamento intimato dalla società convenuta ESSE CARNI s.c. a r.l. al ricorrente N.T. con lettera del 31.3.2020.

3. Ordina alla società convenuta ESSE CARNI s.c. a r.l. di reintegrare il ricorrente N.T. nel posto di lavoro da lui occupato presso lo stabilimento di Hauser Carni s.p.a., in Mezzocorona, all'epoca del licenziamento intimato al ricorrente in data 31.3.2020;

4. Condanna la società convenuta ESSE CARNI s.c. a r.l. a corrispondere, in favore del ricorrente N.T., un'indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 2.072,55), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.

5. Condanna la società convenuta ESSE CARNI s.c. a r.l. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

6. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.

Trento, 22 luglio 2021

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